FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 176/AA del 23/12/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – PAOLETTI OLIVIERI Gaetano OLIVIERI Donato ASD …

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 60 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Donato OLIVIERI, Piero PAOLETTI, Gaetano OLIVIERI, e della società A.S.D. TOR LUPARA, avente ad oggetto la seguente condotta:

DONATO OLIVIERI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Tor Lupara, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Tor Lupara, consentito, e comunque non impedito, al calciatore sig. Gaetano Olivieri di partecipare nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Tor Lupara alla gara A.S.D. Tor Lupara – Passo Corese del 23.4.2022, valevole per il girone A del campionato Provinciale Under 19, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 94 del 7.4.2022 del Comitato Regionale Lazio della L.N.D.;

PIERO PAOLETTI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Tor Lupara, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara della squadra della società A.S.D. Tor Lupara consegnata all’arbitro in occasione della gara A.S.D. Tor Lupara – Passo Corese del 23.4.2022 valevole per il girone A del campionato Provinciale Under 19, nella quale è inserito il nominativo del sig. Gaetano Olivieri, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione di tale calciatore al predetto incontro; tale calciatore, infatti, doveva scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 94 del 7.4.2022 del Comitato Regionale Lazio della L.N.D.;

GAETANO OLIVIERI, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Tor Lupara, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso partecipato, nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Tor Lupara, alla gara A.S.D. Tor Lupara – Passo Corese del 23.4.2022 valevole per il girone A del Campionato Provinciale Under 19, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. n. 94 del 7.4.2022 del Comitato Regionale Lazio della L.N.D.;

A.S.D. TOR LUPARA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Donato OLIVIERI, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. TOR LUPARA, e dai Sig.ri Piero PAOLETTI e Gaetano OLIVIERI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Donato OLIVIERI, di mesi 1 (uno) e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Piero PAOLETTI, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Gaetano OLIVIERI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione per la società A.S.D. TOR LUPARA;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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