FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 177/AA del 23/12/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – DI COSTANZO ESPOSITO ASD PUTEOLANA 1909

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 136 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Salvatore DI COSTANZO, Francesco ESPOSITO, e della società A.S.D. PUTUEOLANA 1909, avente ad oggetto la seguente condotta:

SALVATORE DI COSTANZO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Puteolana 1902, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Puteolana 1902, consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Francesco Esposito di prendere parte alla gara amichevole Taranto FC – ASD Puteolana 1902 disputata in data 31.7.2022 in assenza di tesseramento;

FRANCESCO ESPOSITO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. A.C. Savoia 1908, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte alla gara amichevole Taranto FC – ASD Puteolana 1902 disputata in data 31.7.2022, nelle file della squadra schierata dalla società ASD Puteolana 1902, senza averne titolo perché a tale data non tesserato per la società ASD AC Savoia 1908;

A.S.D. PUTUEOLANA 1909, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco ESPOSITO e dal Sig. Salvatore DI COSTANZO in proprio e, in qualità legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PUTUEOLANA 1909;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Salvatore DI COSTANZO, di giornate 1 (una) di squalifica per il Sig. Francesco ESPOSITO, e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. PUTUEOLANA 1909;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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