FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 181/AA del 09/01/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BENETTI CAMPANELLA SSD PRO LISSONE CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 167 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Claudio BENETTI, Fabio CAMPANELLA, e della società S.S.D. PRO LISSONE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
CLAUDIO BENETTI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD Pro Lissone, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F, nonché dall’art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver affidato l’allenamento e la preparazione dei portieri della squadra della società dallo stesso rappresentata, militante nel Campionato di Prima Categoria della Regione Lombardia, quantomeno dal mese di agosto del 2022 al mese di ottobre del 2022, al sig. Fabio Campanella nonostante quest’ultimo sia sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché della qualifica di preparatore atletico di cui all’art 29 del Regolamento del Settore Tecnico;
FABIO CAMPANELLA, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società SSD Pro Lissone, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto la funzione ed i compiti di allenatore e preparatore dei portieri della squadra della società SSD Pro Lissone militante nel Campionato di Prima Categoria della Regione Lombardia, quantomeno dal mese di agosto del 2022 al mese di ottobre del 2022, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico e della qualifica di preparatore atletico ai sensi di cui all’art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico;
S.S.D. PRO LISSONE CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio CAMPANELLA e dal Sig. Claudio BENETTI in proprio e, in qualità legale rappresentante, per conto della società S.S.D. PRO LISSONE CALCIO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Claudio BENETTI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabio CAMPANELLA, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società S.S.D. PRO LISSONE CALCIO;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.