FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 183/AA del 09/01/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BIANCARINI CENCIONI ORVIETANA CALCIO SRL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 83 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Irene BIANCARINI, Gianfranco CENCIONI, e della società ORVIETANA CALCIO SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

IRENE BIANCARINI, Amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società ORVIETANA CALCIO SRL all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 1, delle NOIF, per aver consentito, e comunque non impedito, al Sig. Gianfranco CENCIONI di svolgere nel corso della stagione sportiva 2021-2022 funzioni e compiti di dirigente di fatto della società Orvietana Calcio Srl, pur non essendo tesserato per la stessa;

GIANFRANCO CENCIONI, Dirigente accompagnatore tesserato per la società ASD Orvieto FC all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 1, delle NOIF, per aver svolto attività di dirigente nel corso della stagione sportiva 2021-2022 per la società Orvietana Calcio Srl pur essendo tesserato in qualità di dirigente nel corso della medesima stagione sportiva per la società ASD Orvieto FC;

ORVIETANA CALCIO SRL, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserata la Sig.ra Irene BIANCARINI quale amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Irene BIANCARINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ORVIETANA CALCIO SRL, e dal Sig. Gianfranco CENCIONI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per la Sig.ra Irene BIANCARINI, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gianfranco CENCIONI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ORVIETANA CALCIO SRL;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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