FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 184/AA del 18/01/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CASPRINI NERUCCI VANNELLI POLVANI MAZZEI DI MARTINO SALAM E Altri

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 49 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Marcello CASPRINI, Franco NERUCCI, Mauro VANNELLI, Daniele POLVANI, Francesco MAZZEI, Mario DI MARTINO, Omar SALAM, e delle società G.S.D. STAGGIA, POL. D. BETTOLLE, A.S.D. TERRANUOVA TRAIANA, U.C. SINALUNGHESE A.S.D., A.C.R. SIENA 1904 SPA, POL. PONZANO, F.C.D. RAPOLANO TERME, A.S.D. BUCINE, avente ad oggetto la seguente condotta:

 MARCELLO CASPRINI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società G.S.D. STAGGIA, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “Festa Biancorossa” organizzato dalla società POL. D. BETTOLLE, tenutosi nei mesi di maggio e giugno 2022 presso la località Bettolle (Siena), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; il torneo, infatti, risulta non essere stato autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

FRANCO NERUCCI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società POL. D. BETTOLLE, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente della società organizzatrice, di richiedere l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “Festa Biancorossa” tenutosi nei mesi di maggio e giugno 2022 presso la località Bettolle (Siena);

MAURO VANNELLI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. TERRANUOVA TRAIANA, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “Festa Biancorossa” organizzato dalla società POL. D. BETTOLLE, tenutosi nei mesi di maggio e giugno 2022 presso la località Bettolle (Siena), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; il torneo, infatti, risulta non essere stato autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

DANIELE POLVANI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.C. SINALUNGHESE A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “Festa Biancorossa” organizzato dalla società POL. D. BETTOLLE, tenutosi nei mesi di maggio e giugno 2022 presso la località Bettolle (Siena), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; il torneo, infatti, risulta non essere stato autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

FRANCESCO MAZZEI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società POL. PONZANO, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “Festa Biancorossa” organizzato dalla società POL. D. BETTOLLE, tenutosi nei mesi di maggio e giugno 2022 presso la località Bettolle (Siena), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; il torneo, infatti, risulta non essere stato autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

MARIO DI MARTINO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C.D. RAPOLANO TERME, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “Festa Biancorossa” organizzato dalla società POL. D. BETTOLLE, tenutosi nei mesi di maggio e giugno 2022 presso la località Bettolle (Siena), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; il torneo, infatti, risulta non essere stato autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

OMAR SALAM, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. BUCINE, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “Festa Biancorossa” organizzato dalla società POL. D. BETTOLLE, tenutosi nei mesi di maggio e giugno 2022 presso la località Bettolle (Siena), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; il torneo, infatti, risulta non essere stato autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

G.S.D. STAGGIA, A.S.D. POL. BETTOLLE, A.S.D. TERRANUOVA TRAIANA, U.C. SINALUNGHESE A.S.D., A.C.R. SIENA 1904 SPA, POL. PONZANO, F.C.D. RAPOLANO TERME, POL. BUCINE A.S.D., per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ciascuna società per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marcello CASPRINI in proprio e, in qualità legale rappresentante, per conto della società G.S.D. STAGGIA, dal Sig. Franco NERUCCI in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società POL. D. BETTOLLE, del Sig. Mauro VANNELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. TERRANUOVA TRAIANA, dal Sig. Daniele POLVANI in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società U.C. SINALUNGHESE A.S.D., dal Sig. Francesco MAZZEI in proprio e, per conto della società POL. PONZANO, dal Sig. Mario DI MARTINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società F.C.D. RAPOLANO TERME, dal Sig. Emiliano MONTANARI in qualità di legale rappresentante per conto della società A.C.R. SIENA 1904 SPA, e dal Sig. Omar SALAM in proprio e, per conto della società A.S.D. BUCINE;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Marcello CASPRINI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Franco NERUCCI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Mauro VANNELLI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Daniele POLVANI, di 1 (uno) mese di inibizione e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per il Sig. Francesco MAZZEI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Mario DI MARTINO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Omar SALAM, di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società G.S.D. STAGGIA, di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società POL. D. BETTOLLE, di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. TERRANUOVA TRAIANA, di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società U.C. SINALUNGHESE A.S.D., di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società POL. PONZANO, di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società F.C.D. RAPOLANO TERME, di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.C.R. SIENA 1904 SPA, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. BUCINE;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it