FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 188/AA del 23/01/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ARIGLIANO SSD BRINDISI FOOTBALL CLUB

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 362 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Daniele ARIGLIANO e della società S.S.D. BRINDISI FOTBALL CLUB, avente ad oggetto la seguente condotta:

DANIELE ARIGLIANO, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto Presidente con poteri di rappresentanza della società S.S.D. BRINDISI F.C., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso, al termine della gara MOLFETTA vs BRINDISI disputata in data 04.12.2022 e valevole per la 14^ giornata del Campionato Nazionale Serie D, Gir. H, della corrente stagione sportiva, nel corso di una intervista post gara concessa agli organi di stampa espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro de quo (A.E. Sig. D. MATINA della Sez. AIA di Palermo) sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso;

S.S.D. BRINDISI FOTBALL CLUB, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza sig. Daniele ARIGLIANO, così come descritta nel precedente capo di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Daniele ARIGLIANO in proprio e, in qualità legale rappresentante, per conto della società S.S.D. BRINDISI FOTBALL CLUB;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Daniele ARIGLIANO e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società S.S.D. BRINDISI FOTBALL CLUB;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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