C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 41 del 28/12/2020 – Delibera – 07 / P – Stagione sportiva 2020/2021. Deferimento della Procura Federale a carico di: – Brienza Goffredo Luca, Calciatore tesserato per l’A.C.F. Fiorentina s.p.a., al quale viene addebitata la violazione dell’art. 4, c. 1, del C.G.S.; – la Società A.C.F. Fiorentina s.p.a. per la conseguente responsabilità oggettiva prevista dall’art. 6, c. 2, del C.G.S..
07 / P - Stagione sportiva 2020/2021. Deferimento della Procura Federale a carico di: - Brienza Goffredo Luca, Calciatore tesserato per l’A.C.F. Fiorentina s.p.a., al quale viene addebitata la violazione dell’art. 4, c. 1, del C.G.S.; - la Società A.C.F. Fiorentina s.p.a. per la conseguente responsabilità oggettiva prevista dall’art. 6, c. 2, del C.G.S..
Con esposto indirizzato in data 7 febbraio c.a. anche alla Procura Federale, il Signor Alessandro Calori stigmatizzava il comportamento dei Dirigenti dell’A.C.F. Fiorentina i quali non avevano assunto, nell’immediatezza del fatto, alcun provvedimento nei confronti di un proprio calciatore che aveva colpito con un pugno un calciatore avversario. Il fatto si sarebbe verificato nel corso della gara A.I.C.S. Campo di Marte / A.C.F. Fiorentina disputata in data 2 febbraio 2020 nell’ambito del Campionato Pulcini 2009. La denuncia, che non indicava il nome del calciatore colpevole, escludeva espressamente la richiesta di applicazione di qualsiasi sanzione a carico del responsabile, ove individuato, trattandosi di bambini per concludere: “Credo però che chi di dovere, dovrebbe adoperarsi affinché in futuro eventi del genere non si verifichino nuovamente”. La Procura Federale, avviata l’indagine, ha acquisito il rapporto di gara, recante in allegato le relative liste, procedendo, quindi, all’audizione di alcuni tra i Tesserati delle due squadre protagoniste della competizione. A tal fine convocava quattro Dirigenti dell’A.C. Fiorentina, uno dei quali (Riggio) non ha risposto alla convocazione per causa di forza maggiore, e di tre Dirigenti della Società A.I.C.S. Campo di Marte. Di questi ultimi se ne presentava solo uno (Poggi) il quale veniva delegato dagli assenti a rappresentarli ed a consegnare proprie autonome dichiarazioni, relativamente ai fatti accaduti nel corso della gara, debitamente indirizzate al Collaboratore dell’Ufficio che li aveva convocati. A seguito delle audizioni veniva redatta, in data 19 agosto, relazione conclusiva delle indagini seguita, il successivo giorno 22, da un’integrazione con la quale il Collaboratore “specificava” che il Calciatore che aveva colpito con un pugno un avversario era il Calciatore tesserato per l’A.C.F. Fiorentina Luca Goffredo Brienza. L’integrazione veniva motivata con l’indicazione che il nominativo”....è stato fatto dal Sig. Alessandro Monnetti, Dirigente Accompagnatore dell' ACF Fiorentina presente nella sua qualità il giorno della gara.”
Acquisita, ex art. 19 del C.G.S., la proroga del termine a disposizione, la Procura notificava in data 31.08.2020 avviso di conclusione delle indagini al quale faceva seguito, il 15 successivo, memoria difensiva redatta dai due legali congiuntamente nominati in quella sede dall’A.C. Fiorentina. La Procura Federale non ritenendo, evidentemente, fondate le argomentazioni addotte con la memoria ha proposto, in data 7 ottobre 2020, il deferimento sopra indicato. Il T.F.T., eseguite le comunicazioni di rito, indica essere oggi qui presenti: - l’A.C.F. Fiorentina, i cui difensori hanno inviato, anche in questa sede, ampia memoria; - il Calciatore Luca Goffredo Brienza, minore, rappresentato dai genitori esercenti la potestà genitoriale, Goffredo Brienza e Valentina Fratre, è qui assistito dal legale di fiducia, che ha prodotto, nelle more, tempestiva memoria; - la Procura Federale in persona del Sostituto Procuratore, Avvocato Marco Stefanini. In avvio di dibattimento la Procura Federale, tramite il proprio rappresentante, chiede che il deferimento venga confermato affermando che l’atto di violenza sussiste e che l’autore di esso è stato identificato. Precisa inoltre che la relazione del Collaboratore dell’Ufficio indica in maniera chiara che il Calciatore Calori è stato colpito con un pugno da un avversario, gesto dal quale ha riportato conseguenze di carattere fisico, e che l’identificazione dell’autore del gesto di violenza è avvenuta anche ad opera del Dirigente Poggi della Società A.I.C.S.. L’evento trova conferma nello scontro avvenuto tra il Brienza e l’avversario Calori e nelle scuse presentate dopo il termine della gara ai Dirigenti dell’A.I.C.S., che sarebbero state superflue nel caso di inesistenza del gesto di violenza. Altro elemento probante a carico il rappresentate della Procura lo rinviene nel mancato intervento dei Dirigenti dell’A.C.F. Fiorentina nei confronti del Calciatore Brienza nell’immediatezza del fatto. Precisa che con il deferimento si contesta l’episodio e non il responsabile. Rileva l’opportunità di contenere le sanzioni stante la giovanissima età dell’incolpato per cui conclude chiedendo l’integrale conferma dell’atto di deferimento con conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: - al calciatore Goffredo Luca Brienza la squalifica per 1 giornata di gara commutabile in una sanzione alternativa che indica in 5 seminari di almeno 60 minuti ciascuno su calcio e violenza organizzati dall’ACF Fiorentina; - alla Società A.C.F. Fiorentina l’ammenda nell’ammontare di € 500.00 commutabile nell’organizzazione dei 5 seminari sopra indicati. Segue l’intervento dei difensori che ribadiscono, ciascuno per la propria parte, quanto dedotto con le memorie depositate, ed in particolare la Difesa della Fiorentina, previa affermazione della incompetenza della Procura Federale all’assunzione di provvedimenti disciplinari essendo questa materia riservata alla competenza del G.S.T., evidenzia l’inattendibilità della denuncia, posta a base del deferimento, come emergerebbe dai seguenti dati: - omissione della circostanza che il Calciatore sia il figlio dell’esponente; - inesistenza di attività violenta da parte del proprio calciatore essendosi trattato di mero contatto di gioco, come dimostra l’assenza di intervento da parte del Tutor; - mancata sottoscrizione da parte dello stesso del rapporto di gara; - inesistenza di prove a sostegno del danno fisico che sarebbe stato subìto; - testimonianza del Dirigente Monnetti (di parte fiorentina) il quale, oltre a descrivere il fatto come assolutamente privo di violenza, esclude di aver fatto espressamente il nome del Brienza. - non punibilità del Calciatore perché di età inferiore ad anni 13. Citando la vocazione educativa in ambito giovanile della Società la difesa conclude chiedendo: - in via preliminare dichiararsi l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del deferimento; - in via principale affermarsi l’infondatezza delle violazioni attribuite alla Fiorentina sia per l’insussistenza di quanto attribuito al suo calciatore, sia per una vera e propria mancanza di responsabilità della Società in conseguenza della condotta del Calciatore; - in via subordinata l’irrogazione della sanzione dell’ammenda nel minimo edittale previsto. Con tesi difensive analoghe giunge alle medesime conclusioni anche il Difensore del Calciatore Brienza il quale chiede dichiararsi: - in via principale il proscioglimento del proprio assistito per infondatezza della contestazione; - in via subordinata la non punibilità del Calciatore perché minore degli anni 13; - ed ancora, sempre in via subordinata, l’eventuale applicazione della sanzione nel minimo edittale previsto.
La decisione. Le numerose ed articolate eccezioni sollevate richiedono da parte del Collegio doverose precisazioni. Ogni deferimento sottoposto all’esame del T.F.T. trae origine dalle indagini, compendiate nella relazione che viene redatta dal Collaboratore dell’Ufficio inquirente a seguito dell’acquisizione di prove documentali e testimoniali e/o della segnalazione di eventuali elementi che gravi, precisi e concordanti, siano tali da mettere il Giudicante in condizioni di decidere. Il documento non può in nessun caso dare interpretazione dei fatti accertati, né indulgere a introspezioni di carattere parapsicologico, compiti riservati semmai all’Organo Giudicante se non anche a quello Requirente. Nella specie, esaminati gli atti pervenuti e con riferimento alle argomentazioni svolte dalle due parti, Accusa e Difesa, il Collegio ritiene dover far rilevare quanto segue: - è da affermarsi, in via preliminare, la piena competenza della Procura Federale, stante quanto disposto del comma 2 dell’art. 118 in comparazione con gli artt. 61 – 65 – 66 del C.G.S; - l’esposto risulta inviato tra gli altri, correttamente, anche a figc.procura@figc.it , come del resto riconosciuto a pag. 2 dell’atto di deferimento: è quindi infondata ogni contraria affermazione espressa dalle due Difese con le memorie prodotte; - posta la irrilevanza della eccezione agli effetti del procedere, una lettura completa dell’esposto consente l’evincersi del rapporto padre-figlio esistente tra il calciatore presuntivamente colpito e l’autore dell’esposto. Ciò deriva, oltre che dall’identità del cognome, da alcune delle frasi riportate sull’esposto quali: “...E padre di uno dei bambini in campo....” ed anche “ .....momento sgradevole e violento e che in famiglia dovremmo dimenticare al più presto”. - le memorie inviate in sede di convocazione dai Dirigenti dell’A.I.C.S., Calori e Lanzirotti, ritenute inutilizzabili “perché comunque non formalmente acquisibili ai fini della procedura de qua”, possono ben essere esaminate in questa sede ove quanto riportato sia utile al procedimento. Peraltro ad esse non può essere disconosciuto il carattere di memorie specificatamente indirizzate al Collaboratore che aveva convocato i rispettivi estensori. Costoro previa delega all’unico Dirigente che, anch’egli convocato, era presente in sede, hanno scelto semplicemente di consegnare le loro considerazioni “brevi manu”; - è assolutamente inconferente al deferimento la citazione circa una “comprovata immaturità dei bambini di quella età.....”, nonché l’indulgere da parte Fiorentina di utilizzare, nella categoria, bambini di età inferiore di un anno. Si osserva in proposito che la partecipazione delle società professionistiche alle attività delle categorie di base previste in ambito provinciale, deve avvenire confrontandosi con squadre dilettantistiche anche appartenenti alla fascia di età di un anno superiore, previo rispetto delle norme federali previste, in applicazione di quanto indicato dal C.U. n. 1 del S.G.S. relativo alla stagione 2019/2020 (v. pag. 9); - non costituisce vizio di alcun genere l’assenza di una specifica risposta, da parte della Procura, alla memoria prodotta dall’A.C. Fiorentina all’atto della conclusione delle indagini, stante l’avvenuto esercizio dell’azione disciplinare nei termini e nei modi previsti dall’art. 125/1 del C.G.S.. - la invocata non punibilità del Brienza, perché inferiore agli anni 13, non può trovare accoglimento stante quanto disposto dall’art. 65 del C.G.S. il quale stabilisce la competenza dei Giudici sportivi in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica ............... o comunque su segnalazione del Procuratore Federale. Né è di qualche valenza il richiamo ad un singolo (non solito) comportamento della Procura che in altra occasione non ha assunto alcun provvedimento nei confronti di alcuni Tesserati di una Società appartenente al C.R. Lazio perché Giovanissimi - ovvero quelli inseriti nelle categorie di cui agli articoli da 19 a 22 del Regolamento del Settore Giovanile e quindi in età compresa entro i dodici anni - con la motivazione che il gioco del calcio costituisce per essi unicamente attività ludica. Ciò si afferma sotto un duplice aspetto: da un lato, dei tre giovanissimi indagati in quell’occasione uno è stato sanzionato per cui sarebbe necessaria una comparazione documentale tra i due fatti e le conseguenti indagini al fine di potere, eventualmente, tenerne conto; dall’altro si osserva essere giurisprudenza costante di questo Collegio l’applicazione del disposto dell’art. 66 del C.G.S. relativo alla competenza del G.S.T. che recita alla lettera a)”..........ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 .........”, (v. da ultimo il C.U. n. 44/2020). La giovanissima età può, semmai, avere rilevanza agli effetti dell’entità della eventuale sanzione da irrogare. Quanto sopra premesso il Collegio passa ad esaminare quali sono i fattori che hanno determinato l’atto di incolpazione premettendo che, per espresso disposto normativo, quanto accaduto nel corso di una gara (qualunque sia la Categoria della competizione in cui essa si svolge) trae la propria esistenza, ai fini disciplinari, dal rapporto di gara (art. 66 C.G.S.).
Si ricorda che, secondo quanto previsto dal Regolamento di Settore riportato con il C.U. n. 1 del S.G.S. nonché dal modulo espressamente predisposto, il rapporto di gara deve essere debitamente firmato dai Dirigenti delle due squadre e recare il nome del Tutor con relativa sottoscrizione prima di essere trasmesso alle Delegazioni Provinciali per i provvedimenti conseguenziali (punto 6/8 a pag. 8 di detto C.U.). In esecuzione a quanto sopra il C.U. n. 6/2019 emesso dalla D.P. di Firenze, nel dettare le norme valide per la Stagione 2019/2020, ha più esattamente disposto che: “Al termine della gara, i tecnici e i dirigenti delle due Società dovranno firmare per avallo il risultato riportato sul rapporto arbitrale e il Direttore di gara provvederà, quindi, a completare il rapporto in tutte le altre voci ivi previste come risulta evidente anche dal modello di “referto gara” delle categorie Esordienti e Pulcini allegato al Regolamento dei Tornei annualmente pubblicato a cura del S.G.S.. La Società ospitante dovrà far pervenire insieme alle distinte contenenti i nominativi dei giocatori delle due squadre, alla Delegazione Provinciale di competenza entro e non oltre le 48 ore (o altro diverso termine stabilito eventualmente dal singolo regolamento di Torneo, n.d.r.) dalla data dell’espletamento della partita”. In proposito si richiama il punto 6/8 C.U. (pag. 8) n. 11 S.G.S. relativo all’Organizzazione dei Tornei. Nel caso di specie il rapporto di gara (unico atto attestante lo svolgimento delle gare che si disputano a qualsiasi titolo, per qualsiasi categoria, in ambito federale e che rimane a testimonianza dei fatti accaduti durante il loro svolgimento) risulta compilato senza l’indicazione dei dati relativi al Tutor né reca alcun riferimento in ordine allo stesso in modo da poterlo identificare, omissioni in ordine alle quali, osserva il Collegio, nessun accertamento è stato posto in essere dalla Procura nel corso dell’indagine. L’assenza dei presupposti richiesti ed in particolare della sottoscrizione, elemento indispensabile per la formazione dell’atto, determina la inesistenza, o quanto meno, la nullità del documento il quale è, in ogni caso, privo di qualsiasi indicazione relativa all’individuazione del suo autore il che, solo, potrebbe condurre all’esclusione della sua nullità. La inesistenza del documento (o la sua nullità) ne precludono, nella specie, l’utilizzo sotto qualsiasi aspetto ponendo nel nulla le eccezioni sollevate in ordine a quanto in esso riportato. L’accadimento dei fatti dovrà pertanto essere esaminato attraverso la ricostruzione e l’analisi dei dati acquisiti in sede di indagine che, considerata, come sopra evidenziato, l’inesistenza del rapporto di gara, sono costituiti dalle testimonianze rese dai Dirigenti delle due Società che vengono così riassunte: Fiorentina. - Cardi: posizione lontana, fallo contro Brienza, caduta di entrambi i Calciatori coinvolti che però si sono rialzati immediatamente; - Monnetti: incomprensibile appare la dichiarazione da questi resa al Collaboratore della Procura: “gol del vantaggio realizzato dal ragazzo che è stato incolpato dal presunto fallo (Brienza quindi, n.d.r.) ove posta a raffronto con quanto riportato sul punto nelle memorie depositate “..non ho mai detto che il calciatore Brienza avrebbe sferrato un pugno al volto del Calori ma solo che il bambino incolpato del presunto fallo di gioco era l’autore del vantaggio definitivo in favore di Fiorentina”. - Testoni: “....a seguito di un fallo di gioco subito da un nostro giocatore c’è stato l’intervento dei dirigenti e degli istruttori dell’altra squadra che erano in prossimità dell’accaduto ma avendo visto che i giocatori poco dopo si sono rialzati non abbiamo ritenuto opportuno intervenire...” AICS Campo di Marte. - Poggi: ”... nessun atto di rilievo, salvo che, nei minuti finali si è verificato uno scontro di gioco tra i due bambini in occasione del quale, come fallo di reazione, il giocatore della Fiorentina ha colpito con un pugno un nostro giocatore, che nella specie era Matteo Calori”. - Calori: la dichiarazione scritta fatta pervenire, con le modalità già indicate, al Collaboratore della Procura Federale conferma l’esistenza di un pugno inferto da un bambino della Fiorentina ad un avversario procurandogli un taglio su una gengiva e altro sulla lingua con conseguente fuoriuscita di sangue. Non menziona, ancora una volta, il nome dei due calciatori coinvolti nell’episodio confermando le critiche rivolte all’A.C.F. Fiorentina in sede di esposto. - Lanzirotti: anch’egli con la dichiarazione sottoscritta, conferma il pugno scagliato da un calciatore della Fiorentina a calciatore avversario “...dopo un contrasto...mentre erano entrambi a terra”.
Dal loro esame emerge la ovvia ed inevitabile contrapposizione di posizioni che certamente non contribuisce a chiarire i termini della vicenda in ordine alla quale il Collegio deve fare le seguenti considerazioni: - nessuna delle due parti indica i nomi dei due calciatori coinvolti, fatto che può ben essere interpretato come chiara volontà di proteggere i bambini da una non necessaria pubblicità, ma che non risulta di aiuto al Giudicante; - i testi ascoltati riferiscono tutti, con la sola eccezione di Calori senior e Poggi – di parte A.I.C.S. – che si è trattato di un normale scontro di gioco; - solo il denunciante, non anche i Dirigenti della medesima Società, indica la esistenza di lesioni quali i tagli che sarebbero stati riportati dal calciatore colpito alla gengiva ed al labbro con fuoriuscita di sangue; - non risulta da alcuna dichiarazione tale fatto che, ove verificatosi, avrebbe determinato, oltreché l’intervento del personale sanitario, le proteste del pubblico presente che – come accade in gare della categoria in esame – è costituita esclusivamente da parenti ed amici dei giovani calciatori; - non risulta – per concorde affermazione delle due parti – che lo sconosciuto Tutor abbia assunto alcun provvedimento di carattere disciplinare (punizione a favore dell’una o dell’altra squadra in campo, espulsione del reo) avendo egli evidentemente ritenuto il fatto come fortuito ed effetto di una normale azione di gioco: sul punto tutte le testimonianze coincidono. In proposito appare opportuno ricordare che, secondo la normativa vigente, la direzione di tali gare viene affidata, in primo luogo, a Dirigenti della squadra ospitante e che solo per particolari accordi può essere demandata a Dirigenti della squadra ospitata: nella specie quindi l’incontro avrebbe dovuto essere affidato a Dirigenti della Società A.I.C.S. Campo di Marte. Le contraddittorie indicazioni dei Dirigenti, non appurate ma acquisite acriticamente, circa la distanza alla quale ciascuna di esse si trovava non consentono a questo Collegio di potersi pronunciare sul punto. La dichiarazione del Dirigente dell’A.C.F. Fiorentina Monnetti indicata ad integrazione della relazione sulle indagini espletate non emerge da un verbale sottoscritto dall’interessato (che in tal modo se ne assume ogni responsabilità) ma è una frase semplicemente riportata dal Collaboratore per cui il Collegio non può assumerla a fini di prova. Non esiste quindi alcun elemento di certezza sulla colpevolezza del Tesserato deferito circa l’esistenza, a seguito di uno scontro di gioco univocamente riconosciuto, di dolo nell’evento in contestazione. Quanto sopra non esime il Collegio dal ricordare ai Dirigenti delle Società del Settore di adempiere alla loro funzione nel pieno rispetto delle norme che regolano la loro attività sportiva alla quale si aggiunge la necessità di operare in maniera tale da indicare ai giovanissimi calciatori non soltanto il sano e corretto agonismo, ma anche un comportamento civilmente corretto nei confronti degli avversari. P.Q.M. il T.F.T. Territoriale della Toscana, ritenendo che non esistono elementi certi tali da potere assumere alcuna decisione di carattere disciplinare nei confronti del Calciatore Brienza e quindi dell’A.C.F. Fiorentina, respinge il deferimento.
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