C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 51 del 19/01/2023 – Delibera – Reclamo A.S.D. Rosia Avverso Ammenda 500,00 Euro (C.U. N° 45 Del 22\12\2022) Propone rituale reclamo la ASD Rosia, avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione: “Per scoppio di petardi all’interno dell’impianto sportivo, il tutto senza conseguenze.”.

Reclamo A.S.D. Rosia Avverso Ammenda 500,00 Euro (C.U. N° 45 Del 22\12\2022) Propone rituale reclamo la ASD Rosia, avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione: “Per scoppio di petardi all’interno dell’impianto sportivo, il tutto senza conseguenze.”.

La reclamante col reclamo, non contesta i fatti ammettendo lo scoppio di due petardi (irrilevante la distinzione che effettua tra petardi e fuochi d’artificio), ma contesta che essi siano avvenuti all’interno dell’impianto sportivo. Infatti sostiene di aver attrezzato un’apposita area, esterna all’impianto, proprio per permettere ai propri tifosi di effettuare questo tipo di festeggiamenti, senza rischiare conseguenze disciplinari. Inoltre afferma che i fuochi d’artificio siano stati “sparati” verso un torrente che corre esternamente, senza quindi alcun coinvolgimento del terreno di gioco e senza alcuna pericolosità per quanti fossero all’interno dell’impianto sportivo. La Corte d’Appello Sportiva Territoriale, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere il reclamo. Il DG nel supplemento di rapporto descrive nuovamente quanto accertato e, pur con una serie di precisazioni circa la direzione presunta e la distinzione tra fuochi d’artificio o petardi, precisa che i tifosi che avevano tirato i petardi si trovavano all’esterno dell’impianto sportivo su una proda erbosa distante circa un paio di metri dalla recinzione. Nel rapporto di gara il DG aveva definito l’area “fuori dal recinto di gioco” con ciò traendo evidentemente in errore il primo giudice, che ha ritenuto i fatti esterni al recinto di gioco (campo per destinazione), ma non esterni all’impianto sportivo come invece affermato dalla società reclamante e come confermato dall’arbitro nel supplemento. Il lancio è stato senza conseguenze, non ha interferito minimamente con lo svolgimento della partita e senza alcuna pericolosità per giocatori e spettatori.

Per giurisprudenza costante di questa Corte, il lancio di petardi, fumogeni e materiale pirotecnico in genere, non è punibile se avviene all’esterno dell’impianto sportivo, come nel caso di specie, con l’unica eccezione che il lancio di tale materiale non interferisca o diventi pericoloso poiché ricadente all’interno dell’impianto sportivo stesso. La sanzione pertanto va annullata. P.Q.M. La C.A.S.T. accoglie il reclamo, annulla l’ammenda ed ordina restituirsi la tassa di reclamo.

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