C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 51 del 19/01/2023 – Delibera – La Società POLISPORTIVA MONTECCHIO, con comunicazione pec in data 23.12.2022 delle ore 23.12 inviava alla Segreteria di questa Corte contestualmente il preannuncio ed il reclamo, avverso la decisione del G.S. di Arezzo pubblicata nel C.U. n. 26 del 21.12.2022, con la quale era stato respinto il ricorso di primo grado relativo all’esito della gara Fortis Arezzo – Polisportiva Montecchio valevole per la Coppa Terza Categoria.

La Società POLISPORTIVA MONTECCHIO, con comunicazione pec in data 23.12.2022 delle ore 23.12 inviava alla Segreteria di questa Corte contestualmente il preannuncio ed il reclamo, avverso la decisione del G.S. di Arezzo pubblicata nel C.U. n. 26 del 21.12.2022, con la quale era stato respinto il ricorso di primo grado relativo all’esito della gara Fortis Arezzo – Polisportiva Montecchio valevole per la Coppa Terza Categoria.

Il reclamo deve dichiararsi inammissibile per le seguenti ragioni: il C.U. n. 8 del 7/9/2022 della Delegazione Provinciale di Arezzo regolamenta la competizione della Coppa abbreviando i termini dei reclami, sia per i procedimenti di prima istanza presso i Giudici Sportivi Territoriali, sia per quelli di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello Territoriale, come si legge all’art. 6 comma 2 del suddetto regolamento di Coppa. In particolare si specifica che, nel caso di ricorso alla Corte d’Appello, deve essere presentato preannuncio di reclamo alla Corte entro le ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione. Nel caso di specie la società Polisportiva Montecchio doveva inviare il preannuncio di reclamo entro le ore 24.00 del 21.12.2022, giorno della pubblicazione della decisione del G.S. di Arezzo. P.Q.M. La Corte di Appello Sportiva Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa.

 

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