C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 51 del 19/01/2023 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società A.S.D. La Cantèra Acl Gabbro avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato il calciatore Mirko Lanzani sino al 22.6.2023. Campionato di 2^ Categoria– Gara del 18.12.2022 – La Cantèera Acli Gabbro-ASD Ribolla (C.U. n. 45 del 22.6.2023).
Reclamo proposto dalla Società A.S.D. La Cantèra Acl Gabbro avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato il calciatore Mirko Lanzani sino al 22.6.2023. Campionato di 2^ Categoria– Gara del 18.12.2022 – La Cantèera Acli Gabbro-ASD Ribolla (C.U. n. 45 del 22.6.2023).
Nei confronti del calciatore Mirko Lanzani, tesserato per la società reclamante, veniva assunto dal G.S.T. Territoriale della Toscana il provvedimento di squalifica sino al 22.6.2023 “per aver spinto ripetutamente il D.G., che indietreggiava”. Veniva tempestivamente reclamato il provvedimento del G.S.T. al fine di ottenere l’annullamento della sanzione comminata e conseguentemente la commisurazione della stessa proporzionandola gli eventi. Deduce infatti la A.S.D. La Cantèra Acl Gabbro, che il Lanzani avrebbe “soltanto” toccato il D.G. senza porre in essere atteggiamenti violenti, certo senza la volontà di arrecare danni allo stesso, ammettendo l’inopportunità del gesto e scusandosi per l’accaduto. Si legge nel referto gara che il calciatore ha accerchiato l’arbitro con il resto della squadra dopo la concessione di un calcio di rigore agli avversari, spingendolo ripetutamente. Dal supplemento pervenuto alla Corte, poi, si apprende che il sanzionato ha protestato veementemente spingendo il D.G. per due volte con entrambe le mani, sul petto. La Corte, nel valutare l’accaduto per quanto emerge dagli atti di gara e dai documenti che formano il fascicolo in oggetto, rileva che il gesto compiuto dal calciatore Mirko Lanzani è certamente deprecabile e merita di essere adeguatamente sanzionato; non appare però essere connotato dalla volontà di provocare danni al D.G. , né pare vi siano profili che permettano di ricondurlo ad un gesto violento. La veemenza della protesta e l’atteggiamento gravemente irriguardoso sono gli elementi che devono essere posti a fondamento della rideterminazione della sanzione, in accoglimento del reclamo. P.Q.M. la C.S.A.T. della Toscana accoglie il reclamo proposto, rideterminando la sanzione della squalifica del calciatore Lanzani Mirko sino alla data del 22.4.2023. Tassa restituita.
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