C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 51 del 19/01/2023 – Delibera – Gara Buonconvento – C.U.S. Siena (3-0) del 12.12.2022. Campionato di terza categoria, in C.U. n.25 del 14.12.2022 – Delegazione Provinciale di Siena. Reclama la società Buonconvento avverso la sanzione dell’ammenda di € 500,00 comminata dal G.S. con la seguente motivazione: “Propri sostenitori al 10’ del 2° tempo accendevano fumogeni”.

Gara Buonconvento – C.U.S. Siena (3-0) del 12.12.2022. Campionato di terza categoria, in C.U. n.25 del 14.12.2022 – Delegazione Provinciale di Siena.

Reclama la società Buonconvento avverso la sanzione dell’ammenda di € 500,00 comminata dal G.S. con la seguente motivazione: “Propri sostenitori al 10’ del 2° tempo accendevano fumogeni”.

La reclamante non disconosce il fatto, giustificandolo come un motivo di giubilo per una giornata di festa con la partita in notturna, rileva che non vi è stata alcuna limitazione della visibilità e che la tribuna, luogo ove si è manifestato l’episodio, dista dal campo di gioco almeno 30 metri. Chiede l’annullamento della sanzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma il fatto come già evidenziato in prime cure. La Corte Sportiva Territoriale di Appello, esaminati gli atti ufficiali, preso atto delle tesi difensive, passa in decisione. La normativa relativa alla problematica del materiale pirotecnico è chiara e inequivocabile. L’art. 25 comma 3 del C.G.S. recita: “Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere…” La norma, pertanto, sanziona non solo l’uso del materiale pirotecnico ma anche la semplice introduzione dello stesso nell’impianto sportivo. Al successivo comma 7 inoltre dispone: “Per la violazione di quanto previsto dal presente articolo, ….omissis, alla società responsabile non appartenente alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda nella misura da euro 500,00 ad euro 15.000,00. Da quanto esposto, stabilito che i fatti non sono in contestazione anche in virtù del materiale fotografico allegato al reclamo, il Collegio ritiene che la sanzione dell’ammenda comminata dal G.S. è assolutamente corretta in punto di diritto, evidenziando inoltre che la quantificazione della stessa è stata contenuta nel minimo edittale. P.Q.M. La Corte Sportiva Territoriale di Appello respinge il reclamo e dispone l’incamerarsi della relativa tassa

 

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