C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 51 del 19/01/2023 – Delibera – . La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: i Tesserati – Viviani Federico, Allenatore; – Zaccagnini Christian, Calciatore; – Bertolini Simone, Calciatore – Ribechini Gabriele, Calciatore, tutti tesserati, all’epoca dei fatti, per la Società A.S.D. Zambra Calcio (già A.S.D. Navacchio Zambra) ai quali viene imputata la violazione dell’art. 30, commi 1 e 2, del C.G.S; – Vitaggio Alessandro, Calciatore tesserato per la Società A.S.D. A.C. Montignoso (già A.S.D. Turano Montignoso) contestandogli la violazione dell’art. 30, c. 7, del C.G.S.; le Società: – A.S.D. Zambra Calcio, – A.S.D. A.C. Montignoso, entrambe in applicazione dell’art. 6, c. 2, e 30, c. 4, a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: i Tesserati - Viviani Federico, Allenatore; - Zaccagnini Christian, Calciatore; - Bertolini Simone, Calciatore - Ribechini Gabriele, Calciatore, tutti tesserati, all’epoca dei fatti, per la Società A.S.D. Zambra Calcio (già A.S.D. Navacchio Zambra) ai quali viene imputata la violazione dell’art. 30, commi 1 e 2, del C.G.S; - Vitaggio Alessandro, Calciatore tesserato per la Società A.S.D. A.C. Montignoso (già A.S.D. Turano Montignoso) contestandogli la violazione dell’art. 30, c. 7, del C.G.S.; le Società: - A.S.D. Zambra Calcio, - A.S.D. A.C. Montignoso, entrambe in applicazione dell’art. 6, c. 2, e 30, c. 4, a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati.

La Società S.S.D. Floria Grassina Belmonte, in data 21 maggio 2022, inviava alla Procura Federale un esposto segnalando una serie di fatti anomali accaduti, a suo dire, nel corso della gara del Campionato Giovanissimi Regionale under 15, Girone B, disputata dalle squadre A.S.D. Turano Montignoso e A.S.D. Zambra Calcio, culminata con un calcio di rigore, asseritamente preconcordato dalle due Società, che avrebbe determinato la vittoria della Società Turano in danno dell’istante alla quale veniva preclusa, in tal modo, la permanenza nell’ambito del Campionato Regionale di categoria. Affermando costituire il fatto segnalato vero e proprio illecito sportivo, l’esponente chiedeva alla Procura Federale di effettuare indagini sulle possibili violazioni disciplinari commesse nel corso della gara al fine di poter valutare l’assunzione di provvedimenti. In conseguenza dell’esposto l’Ufficio acquisiva, oltre la rituale documentazione costituita dagli atti ufficiali della gara, i fogli del censimento federale relativi alle Società coinvolte, alcuni spezzoni della gara, una chat di Instragram intercorsa tra il Calciatore Vitaggio (Turano) e il Calciatore Gellasseh Nicolas Nahi (Floria) a commento di quanto accaduto, provvedendo inoltre ad esaminare undici tesserati delle Società coinvolte, nonché l’Arbitro della gara in questione.

Ultimata l’istruttoria ha quindi disposto il deferimento a questo Tribunale nei termini indicati in premessa. All’odierna riunione, comunicata formalmente alle parti, i Tesserati: Viviani Federico, Zaccagnini Christian, Bertolini Simone, Ribechini Gabriele, Vitaggio Alessandro; sono rappresentati dal legale di fiducia; le Società: A.S.D. Zambra Calcio, in persona del legale rappresentante, Signor Enzo Morelli; A.S.D. A.C. Montignoso, rappresentata dal Presidente Signor Mariano Vitacca, sono anch’esse rappresentate in questa sede dai rispettivi legali. I mandati, rilasciati in calce alle memorie presentate, sono agli atti. L’Avvocato Debora Bandoni, Sostituto Procuratore che rappresenta la Procura Federale, in avvio di dibattimento, chiede la conferma dell’atto di incolpazione notificato richiamando la complessa istruttoria espletata dalla quale emerge, in modo inequivocabile, la responsabilità dei Tesserati ed Enti deferiti perché fondata, oltre che su specifiche dichiarazioni di un calciatore: - dall’acquisizione delle dichiarazioni vocali, testualmente trascritte, intercorse tra i Calciatori Vitaggio (A.S.D. Turano Montignoso) e Guellaasseh Nicolas Nahi (S.S.D. Floria 2000) a commento di quanto accaduto nel corso della gara Turano / Zambra del giorno 15 maggio 2022; - dall’acquisizione del filmato relativo alla stessa gara con lo spezzone relativo alla concessione del rigore procurato dal giocatore Zaccagnini e l’esultanza dei calciatori Ribecchini e Bertolini; - dal curioso ritardo di inizio della gara che avrebbe permesso la consumazione dell’illecito, rendendo preventivamente noto il risultato delle squadre avversarie; - dallo specifico incitamento da parte dell’Allenatore Viviani ai propri calciatori, una volta conosciuto l’esito finale dell’altra gara, a seguito del quale è stato assegnato il calcio di rigore determinante agli effetti degli spareggi. Conclude affermando che l’illecito si è pertanto consumato e per gli effetti chiede che, confermato integralmente l’atto di incolpazione, il Tribunale infligga le seguenti sanzioni: ai Tesserati: - Viviani Federico, anni 4 (quattro) di squalifica; - Zaccagnini Christian, anni 4 (quattro) di squalifica; - Bertolini Simone, anni 4 (quattro) di squalifica; - Ribechini Gabriele, anni 4 (quattro) di squalifica; - Vitaggio Alessandro, anni 1 (uno) di squalifica; alle Società:- - A.S.D. Zambra Calcio, punti 4 di (quattro) penalizzazione nel Campionato Giovanissimi 2022/2023; - A.S.D. A.C. Montignoso, ammenda di € 1.000,00 (Mille). Intervengono quindi i soggetti deferiti: - per il Calciatore Vitaggio, al quale è stata addebitata l’omessa informazione circa i fatti accaduti nel corso della gara Turano Montignoso/Navacchio Zambra, il suo legale chiede l’archiviazione del contesto, riportandosi a quanto oggetto della memoria fatta pervenire in data 3.01.2023 (per quanto datata 9.01.2023). Precisamente dopo aver analizzato, alla luce di precedenti giurisprudenziali, le differenze esistenti, in ambito federale calcistico, tra illecito sportivo ed omessa comunicazione, afferma non sussistere nell’atto di deferimento alcun presupposto effettivo circa l’avvenuto compimento dell’illecito. Lo stesso Vitaggio nella sua audizione ha evidenziato il tono scherzoso della conversazione dalla quale sarebbe emersa l’ipotetica “notizia criminis” e lo stesso audio del messaggio risulta esso essere denso di contenuti equivoci, contraddittori, dileggiatori riferibili e rapportabili ad un ragazzo di 15 anni”. Conclude chiedendo l’archiviazione del contesto, previo proscioglimento del proprio assistito.

I tesserati: - Viviani Federico, Allenatore, - Zaccagnini Christian, Calciatore; - Ribechini Gabriele, Calciatore, - la Società A.S.D. Zambra Calcio, sono tutti rappresentati da uno stesso legale che esclude il verificarsi di qualsiasi illecito costituendo, la chat intercorsa tra i Calciatori Vitaggio e Nicholas Nahi, un semplice scherzo; analizza le singole frasi riportate in istruttoria dal Vitaggio e nega la sussistenza della frase pronunciata dall’Allenatore della Società. Non esistendo alcun illecito chiede l’archiviazione del contesto. Il legale difensore della Società Turano Montignoso, afferma che dagli atti di indagine non si rileva la sussistenza di alcun elemento a riprova dei fatti contestati, dubitando anche della certezza della chat intercorsa tra due calciatori. Si chiede, stando a quanto si rileva dagli atti istruttori, quale sia il motivo per il quale nel procedimento sull’illecito non siano stati oggetto di deferimento il D.G. e tutti i componenti dell’A.C. Montignoso in quanto presenti ai fatti. Chiuso il dibattimento il Collegio passa a decisione ritenendo dover premettere la descrizione dello scenario nel quale si sono svolti i fatti che hanno dato luogo al deferimento. Le squadre delle Società Zambra, Floria, Turano e Arno erano chiamate a disputare, nell’ambito del girone B del Campionato Giovanissimi Regionali Elite della Toscana, le gare di play out in calendario per il giorno 15 maggio 2022: in ordine all’esito dei risultati sarebbero state designate le due società destinate a poter disputare, anche per la stagione 2022/2023, il Campionato di Categoria mentre le altre due sarebbero retrocesse nei relativi Campionati provinciali. Le condizioni di classifica del Girone alla data del 15 maggio riferite alle Società Zambra Calcio, Floria Grassina Belmonte e Turano Montignoso, essendo la quarta Società, Arno, ormai matematicamente certa della retrocessione, non garantivano loro alcuna certezza di permanenza, essendo legata all’incrocio degli ultimi due risultati. Si deve precisare che con riferimento alla Società Floria l’ipotesi della retrocessione si sarebbe verificata in caso di sconfitta con lo Sporting Arno in contestualità della vittoria della Società Turano Montignoso sulla Società Zambra prevedendo il Calendario la disputa delle seguenti gare: Floria Grassina Belmonte / Sporting Arno, conclusasi per 1-2 e Navacchio Zambra / Turano Montignoso, terminata con il risultato di 0-1. La Classifica finale ha quindi visto le Società Zambra e Turano permanere nel Campionato Regionale mentre Arno e Floria Grassina retrocedere ai Campionati Provinciali. In questa situazione la Società Floria Grassina ha inviato alla Procura Federale l’esposto già indicato in premessa chiedendo accertamenti sulla vicenda. L’Ufficio, in sede inquirente, ha quindi provveduto ad esaminare numerosi tesserati delle tre Società coinvolte nella denuncia: Floria Grassina, Turano Montignoso e Navacchio Zambra essendo rimasta al di fuori della vicenda la Società Arno, peraltro matematicamente retrocessa prima delle gare in questione, per poi trasmettere a questo Tribunale il deferimento di cui in premessa previa notifica a tutte le parti interessate, in data 30 ottobre 2022, dell’avvenuta conclusione delle indagini. Al fine di concludere le indagini la Procura si è avvalsa della facoltà concessale dall’ art. 119 del C.G.S.. Il Collegio, esaminati gli atti pervenuti, rileva preliminarmente che le violazioni contestate sono indicative della più alta forma di illecito sportivo rappresentando esse attività dirette ad alterare l’esito di una competizione la cui piena regolarità è il fine ultimo di ogni federazione sportiva. In quanto tale è sanzionato in modo severo e lo sarebbe ancor più in questo caso che vede, se dimostrato, il coinvolgimento di ragazzi aventi quindici anni di età. L’accertamento del compimento degli atti relativi deve essere quindi fondato, ove non si sia in presenza di specifiche dichiarazioni confessorie, su solide prove, ovvero in presenza di elementi indiziari aventi il carattere della gravità, della precisione e della concordanza.

Nel caso di specie e prescindendo dalle asserzioni difensive che si limitano a ritenere non provate le contestazioni mosse dalla Procura Federale sulla base dell’interpretazione di conversazioni in chat rese da alcuni calciatori o da spezzoni di filmati da questa acquisiti e comunque basandosi su semplici deduzioni, il Collegio è chiamato ad esprimersi sugli esiti della complessa attività istruttoria compiuta. Gli unici dati appurati con certezza in sede istruttoria, quali emergono dall’esame degli atti istruttori, sono costituiti. - dal ritardo di 14’ con il quale è iniziata la gara, del quale né il D.G. né i Dirigenti addetti alle squadre hanno saputo fornire chiarimenti; - dall’erronea indicazione di un calciatore della Società Zambra il quale ha asserito di essersi avvicinato al calciatore che doveva battere il calcio di rigore che è invece è risultato essere un altro. Prescindendo da quest’ultimo, che non ha alcuna rilevanza agli effetti di un eventuale illecito, l’unico punto rimane quello del ritardo con il quale è iniziata la gara. Le difese hanno però evidenziato che la ricostruzione accusatoria mossa dalla Procura risulta carente per l’inesistenza di una prova certa relativa alla consumazione del presunto illecito. La dichiarazione del calciatore Vitaggio, all’epoca quattordicenne, è stata smentita dallo stesso in sede di audizione ed in effetti, la registrazione audio, appare di per sé sola insufficiente a sostenere l’impianto accusatorio come riconosciuto anche dalla Società denunciante. Nel video poi, la presunta ricostruzione della Procura, non può essere esclusivamente desunta dall’esultanza dei due calciatori della società Zambra in quanto, altri elementi contestuali sembrano andare in senso opposto come la protesta dell’autore del fallo Zaccagnini e la compostezza dell’allenatore e della squadra del Zambra. In effetti il ritardo nell’inizio della partita appare compatibile, per le più ampie ragioni, con la disputa di qualsiasi gara specie in ambito dilettantistico ed il D.G. è il soggetto che, anche nelle audizioni, ha confermato e garantito la casualità del fatto. Il D.G. appare infatti, anche nella ricostruzione dell’accusa assolutamente estraneo alla vicenda del presunto illecito (non essendo stato infatti deferito) e risulta l’elemento chiave nella valutazione del Tribunale: secondo quanto ipotizzato dal Vitaggio nel suo audio l’allenatore della Società Zambra (Viviani) - avendo appreso della sconfitta Floria-Sporting Arno – avrebbe gridato “E’ finita, è finita la Floria 3 a 2. Ragazzi, è ora il momento”. Il D.G. però, posizionato in zona mediana tra l’allenatore Viviani e il giocatore Zaccagnini non rileva nulla ed è assolutamente impossibile che il medesimo possa non aver percepito la frase che invece sarebbe stata recepita dall’autore del rigore. Il presunto illecito, che appare già strano in quanto coinvolgerebbe una sola squadra (Zambra) senza il coinvolgimento dell’altra (Turano Montignoso) che ne avrebbe il maggior beneficio, si sarebbe dunque temporalmente perfezionato solo nel corso dell’incontro, a causa di un ritardo che non risulta agli atti essere stato preventivato e tramite un ordine rivolto dall’allenatore non rilevato dal D.G.. In effetti anche la Procura non sembra avere piena certezza né dell’illecito, né della supposta omessa denuncia poiché, sempre nella ricostruzione dell’audio del Vitaggio, l’allenatore del Turano Montignoso (messo al corrente dal Viviani alla fine del primo tempo della volontà di alterare il risultato in caso di sconfitta del Floria ) avrebbe invitato la propria squadra a continuare a giocare la partita in modo regolare, coinvolgendo però i medesimi nell’ipotesi di omessa denuncia contestata al solo Vitaggio.

Dunque, in assenza di prova dell’illecito ed in presenza di meri indizi che però, per come dettagliato, non appaiono in alcun modo gravi, precisi e concordanti (come enunciato dal Collegio di garanzia del CONI), per di più in presenza di una prova privilegiata (il rapporto arbitrale) e di numerosi indizi che sembrano andare in senso antitetico rispetto alla sussistenza di un illecito, il Tribunale non può certamente ipotizzare la sussistenza di un comportamento illegittimo che, ove realmente accertato, comporterebbe l’applicazione di sanzioni particolarmente pesanti. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana proscioglie da ogni addebito i Tesserati e gli Enti deferiti.

 

 

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