C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 45 del 22/12/2022 – Delibera – Gara Meridien – Valdinievole Montecatini (2-1) del 04.12.2022. Campionato di Promozione. In C.U. n. 40 del 07 dicembre 2022 C.R. Toscana. Reclama l’A.D. Valdinievole Montecatini avverso la seguente sanzione inflitta al calciatore Bibaj Gersi dal G.S.T. per la Regione Toscana: “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE BIBAJ GERSI (VALDINIEVOLE MONTECATINI) Per condotta violenta verso un calciatore avversario.”.

Gara Meridien – Valdinievole Montecatini (2-1) del 04.12.2022. Campionato di Promozione. In C.U. n. 40 del 07 dicembre 2022 C.R. Toscana. Reclama l’A.D. Valdinievole Montecatini avverso la seguente sanzione inflitta al calciatore Bibaj Gersi dal G.S.T. per la Regione Toscana: “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE BIBAJ GERSI (VALDINIEVOLE MONTECATINI) Per condotta violenta verso un calciatore avversario.”.

La Società Valdinievole Montecatini, con comunicazione PEC del 08.12.2022, proponeva reclamo avverso la sanzione indicata in epigrafe. Tuttavia la Corte rileva che il reclamo in esame è rappresentato esclusivamente da una comunicazione PEC senza alcun ulteriore atto allegato, cosicché il testo di tale comunicazione risulta privo di ogni sottoscrizione autografa né d’altra parte risulta sottoscritto digitalmente. Detta omissione rappresenta una violazione dell’art. 49 comma 4 del C.G.S. il quale prevede invece che i reclami debbano essere sottoscritti dalla parte che ha proposto il gravame ovvero dal suo procuratore. D’altra parte, nel caso di specie, non può essere fatta applicazione del comma 7 del già citato art. 49 del C.G.S. in quanto l’ipotetica sanabilità ivi prevista presuppone una irregolarità formale della sottoscrizione e non già un difetto di quest’ultima che nel reclamo in esame risulta appunto totalmente mancante. A tal uopo giova evidenziare che la posta elettronica certificata è esclusivamente un mezzo di trasmissione, certamente idoneo, al pari di una tradizionale raccomandata con ricevuta di ritorno, ad attestare la provenienza dell’invio da parte di un determinato soggetto, ma la PEC di per sé non risulta invece idonea ad attestare la paternità e la riferibilità dell’atto ad un soggetto che sia, tra le altre cose, effettivamente dotato di poteri rappresentativi della Società reclamante. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana dichiara inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it