C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 45 del 22/12/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale a carico di: – Giorni Stefano, Dirigente, – Iacomino Andrea, Calciatore, entrambi tesserati, all’epoca dei fatti, per la Società A.S.D. Virtus Chianciano Terme, ai quale viene contestata la violazione dell’art. 4, c. 1, in relazione all’art. 32, c. 7, del C.G.S..

Deferimento della Procura Federale a carico di: - Giorni Stefano, Dirigente, - Iacomino Andrea, Calciatore, entrambi tesserati, all’epoca dei fatti, per la Società A.S.D. Virtus Chianciano Terme, ai quale viene contestata la violazione dell’art. 4, c. 1, in relazione all’art. 32, c. 7, del C.G.S..

Il G.S.T. della Toscana ha informato la Procura Federale che da un reclamo posto al suo esame è emersa la irregolare partecipazione di un calciatore, tesserato per altra società militante nel Campionato di Serie D, nelle file della Società A.S.D. Virtus Chianciano Terme in occasione della gara del campionato di I Categoria Toscana, disputata in data 27/03/2022 tra le Società Chianciano Terme e Bettolle. L’Ufficio ha, di conseguenza, avviato la necessaria istruttoria al termine della quale ha comunicato, in data 2.9.2022, ai Tesserati della Società Virtus Chianciano: Virgini Marco, Narducci Nunzio, Giorni Stefano, Iacomino Andrea, al legale rappresentante della Società Chianciano Terme in proprio e n.n., nonché al Calciatore Molisso Ciro - all’epoca tesserato per la Società S.S.D. Portici s.r.l.- l’avvenuta conclusione delle indagini (ex art. 123 C.G.S.), documento prodromico alla notifica all’atto di deferimento. In quella sede, in applicazione di quanto disposto dall’art. 126 C.G.S., i Tesserati: Virgini, Narducci, la Società Virtus Chianciano, Molisso, provvedevano a definire il contesto che li riguardava. A seguito di tale definizione la Procura ha quindi deferito il Calciatore Giorni Stefano e ed il Dirigente Iacomino Andrea, che nulla avevano opposto alla notifica dell’atto di conclusione delle indagini, contestando loro la violazione delle norme indicate in epigrafe. Questo Tribunale ricevuti gli atti del deferimento ha disposto, previa rituale comunicazione inviata ai Tesserati Giorni e Iacomino, che l’esame della vertenza avrebbe avuto luogo nella data odierna constatando unicamente la presenza del Dirigente rappresentato dal legale di fiducia, giusto mandato agli atti. E’ infatti assente il Calciatore Andrea Iacomino per quanto ritualmente informato della data dell’udienza come risulta dalla ricevuta di ritorno della raccomandata (4.10.2022) contenente la relativa comunicazione, allegata agli atti. La Procura Federale è presente nella persona del Sostituto, Dottoressa Loredana Fardello. Il Presidente del Tribunale, in apertura di dibattimento, precisa che il sig. Stefano Giorni, unitamente al rappresentante della Procura Federale, ha comunicato l’accordo, tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 127 del C.G.S., ed ha depositato il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, la accoglie e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto nei termini che verranno esplicitati in parte motiva. Dichiara chiuso il procedimento nei confronti del Dirigente Accompagnatore della Società A.S.D. Virtus Chianciano Terme, Stefano Giorni, mentre esso viene avviato nei confronti del Calciatore Andrea Iacomino, tesserato all’epoca dei fatti per la suddetta Società.

La vicenda. la Società Virtus Chianciano Terme, in occasione della gara che, in data 27.3.2022, l’ha vista opposta alla Società Polisportiva Bettolle nell’ambito del Campionato di I categoria Toscana, ha utilizzato il Calciatore Molisso Ciro tesserato, in quel momento, per la Società S.S.D. Portici militante nel Campionato di serie D, girone I, senza che il fatto fosse rilevato dall’Arbitro (“nel verificare la corrispondenza tra la foto presente nella tessera federale e il Calciatore non rilevavo alcuna incongruenza”). Il fatto, segnalato dal G.S.T., è emerso, senza alcuna ombra di dubbio, nel corso delle audizioni dei tesserati coinvolti nella vicenda effettuate dalla Procura in sede istruttoria. La rappresentante della Procura, invitata ad intervenire, rilevata la fondatezza del deferimento a carico del Calciatore Andrea Iacomino, ne chiede la integrale conferma perché le violazioni contestate sono ampiamente provate dalle esplicite dichiarazioni rese dallo stesso Calciatore al Collaboratore della Procura e che hanno trovano ampia conferma nelle dichiarazioni degli altri tesserati coinvolti. Il Sostituito Procuratore riassume quindi le violazioni accertate imputate al Tesserato, quali emergono dalle dichiarazioni rese dai tesserati esaminati dall’Ufficio nel corso dell’istruttoria. Chiede conclusivamente che il Tribunale infligga al Calciatore Iacomino Andrea la squalifica per mesi 7 (sette). Chiuso il dibattimento il Collegio, riunito in Camera di consiglio, ricostruisce i fatti attraverso l’esame degli atti istruttori compiuti dalla Procura Federale ed afferma la piena responsabilità del Calciatore nell’ideare e porre in essere la combine. La decisione La irregolare partecipazione del Calciatore Ciro Melisso alla gara Chianciano / Bettolle, tesserato in quel momento per la Società di Serie D Portici a.r.l., determinante il compimento di un illecito sportivo, è stata ammessa in istruttoria dal calciatore stesso, confermata dalle dichiarazioni rese dallo Iacomino ed emergenti, inoltre, dalle dichiarazioni rese dal Presidente della Società Chianciano, Virgini, e dal D.S. della Società, Narducci, al Collaboratore della Procura Federale nel corso dell’istruttoria da questi compiuta. Lo Iacomino appare essere il vero e proprio “deus ex machina” della vicenda, ovvero colui che ha architettato e posto in essere l’illecito contestato: Egli ha infatti dichiarato di aver accompagnato il Melisso, con il quale era in rapporto di amicizia conoscendolo da oltre tre anni, da Ercolano (residenza del Melisso, n.d.r) a Chianciano la sera prima della gara, di averlo presentato al D.S. della Società Chianciano di averlo visto indossare e quindi giocare al suo fianco con la maglia n. 9, abitualmente indossata dal Calciatore Abbrunzo, assente quel giorno. Sulla violazione commessa dallo Iacomino, la cui attività nel perpetrare l’illecito è stata confermata da tutti gli altri tesserati per la Società Chianciano, non esiste quindi alcun dubbio per cui il deferimento è da accogliere non rimanendo al Collegio che determinare l’entità della sanzione da irrogare. Si osserva in proposito che, a prescindere dalla consapevole inerzia degli altri tesserati sottratti dalla normativa al sindacato di questo Tribunale, il comportamento del Calciatore vada sanzionato tenendo conto da un lato della possibile attenuante costituita dall’aver egli spontaneamente ammesso le proprie responsabilità bilanciata, dall’altro, dal pessimo comportamento processuale tenuto a decorrere dalla notifica dell’atto di conclusione delle indagini alla comunicazione della data dell’udienza. P.Q.M. accogliendo il deferimento, questo Tribunale Federale Territoriale della Toscana (T.F.T.). - infligge al Calciatore Andrea Iacomino la sanzione della squalifica per anni 1 (uno); - in esecuzione a quanto previsto dall’art. 127 del C.G.S. dispone applicarsi a carico del Dirigente della Società Chianciano Terme la sanzione dell’inibizione per mesi 11 (undici). Dichiara chiuso il dibattimento.

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