C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 46 del 30/12/2022 – Delibera – RECLAMO DELL’A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909 AVVERSO REGOLARITA’ GARACOLLIGIANA/FORTIS JUVENTUS 1909 DEL 27.11.2022 (1-0). Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 39 del 1º.12.2022; –

RECLAMO DELL'A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909 AVVERSO REGOLARITA' GARACOLLIGIANA/FORTIS JUVENTUS 1909 DEL 27.11.2022 (1-0). Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 39 del 1º.12.2022; -

Il Giudice Sportivo, visto il preannuncio e relativo reclamo dell'A.S.D. Fortis Juventus 1909 con il quale si lamenta l'irregolare svolgimento della gara e se ne richiede la non omologazione e conseguente ripetizione, osserva e delibera quanto segue. Il motivo di reclamo consiste nel supposto errore dell'Arbitro che, a dire della reclamante - non avrebbe provveduto all'espulsione del calciatore n. 5della Colligiana, De Vitis Alessandro, nonostante la duplice ammonizione comminata al medesimo. A sostegno delle proprie affermazioni, la reclamante allega un video quale mezzo di prova. Il Giudice Sportivo, acquisito un supplemento di rapporto dal Direttore di gara, esaminati tutti gli atti ufficiali, valutate le motivazioni addotte nel reclamo, ritiene che il ricorso sia infondato e, come tale, da respingere. Nel supplemento di rapporto richiesto al Direttore di gara, quest'ultimo riferisce chiaramente di aver comminato una sola ammonizione, al minuto 10 del secondo tempo di gara, al calciatore n. 5 della Colligiana, De Vitis Alessandro, intendendogli contestare unicamente una infrazione degna di ammonizione. Il Direttore di gara ha altresì precisato di aver effettivamente esibito il cartellino giallo al predetto calciatore in occasione di una sua infrazione e che subito dopo si era acceso un breve parapiglia tra alcuni calciatori, tanto da indurlo, una volta placati gli animi, a mostrargli nuovamente il cartellino giallo nel dubbio che inizialmente non avesse percepito la notifica dell'ammonizione. Precisa chiaramente ed inequivocabilmente, pertanto,che non si è trattato di due ammonizioni distinte, bensì di un unico provvedimento disciplinare di ammonizione. Preso atto di quanto afferma l'Arbitro nel proprio supplemento di rapporto di gara, questo Giudice Sportivo ritiene ininfluente e comunque inammissibile l'introduzione nella fase istruttoria del video allegato al reclamo, in quanto si ritiene che debba trovare piena applicazione il principio espresso dall'art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di "piena prova" attribuita dall'Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara, come nel caso di specie. Circa l'ammissibilità delle prove video, come richiesta dalla parte reclamante, si osserva inoltre che l'art. 61 comma 2 C.G.S. limita il loro utilizzo ai soli casi in cui si debbano irrogare sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati diversi da quelli risultanti come ammoniti, espulsi o allontanati nei rapporti di gara (il c.d. scambio di persona). La fattispecie in esame col presente reclamo non pare rientrare nell'ambito di applicabilità della predetta norma. Tutto quanto sopra riferito e considerato, il G.S.T. P.Q.M. respinge il reclamo dell'A.S.D. Fortis Juventus 1909 di Borgo San Lorenzo (Firenze) perché infondato per i motivi in narrativa, con conseguente omologa del risultato della gara, ed ordina addebitarsi la relativa tassa.

 

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