C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 42 del 15/12/2022 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società A.C.D. Colonnata 1965 avverso le decisioni assunte dal G.S.T. Regionale nei confronti dei Calciatori: De Santis Niccolò e Degli Innocenti Emanuele. (C.U. n. 36 del 16.11.2022).

Reclamo proposto dalla Società A.C.D. Colonnata 1965 avverso le decisioni assunte dal G.S.T. Regionale nei confronti dei Calciatori: De Santis Niccolò e Degli Innocenti Emanuele. (C.U. n. 36 del 16.11.2022).

Le sanzioni disciplinari nei confronti dei Calciatori tesserati per la Società A.C.D. Colonnata, indicati in premessa, sono state assunte dal Giudice Sportivo Territoriale della Toscana con le seguenti motivazioni: - squalifica fino al giorno 1/ 4/2023 a Degli Innocenti Samuele, perché all'uscita dell'Arbitro dall'impianto sportivo con la propria autovettura, ne impediva il transito ponendo una borsa al centro della carreggiata. Si avvicinava, assieme ad altro compagno di squadra, all'auto del D.G. intimandogli di scendere ed offendendolo ripetutamente. Nel mentre batteva con le mani sul cofano della vettura ed infine scandiva ad alta voce la targa dell'auto, in segno intimidatorio - squalifica fino al giorno 1/3/2023 a De Santis Niccolò, in quanto all'uscita dell'Arbitro dall'impianto sportivo con la propria autovettura, ne impediva il transito ponendo una borsa al centro della carreggiata. Si avvicinava, assieme ad altro compagno di squadra, all'auto del D.G. intimandogli di scendere e lo offendeva ripetutamente. Entrambi i provvedimenti sono stati impugnati dal legale rappresentante della Società Colonnata il quale indica i fatti con quella che definisce “la nostra descrizione degli eventi” affermando che questa può essere confermata da altre persone presenti.

Nel motivare i motivi della doglianza la reclamante capovolge puramente semplicemente i dati risultanti dal rapporto di gara attribuendo all’Arbitro i comportamenti che questi ha indicato, sul rapporto di gara, come provenire dai Calciatori sanzionati. Assume a tal fine essere stato il D.G. ad arrestare l’auto, scendendo di propria volontà, per discutere con essi dell’episodio relativo ad un incidente occorso, nel corso della gara, al Calciatore De Santis. In proposito allega certificato rilasciato da un medico di base, con relativa prognosi, per ferita lacero contusa al piede. Precisa che, nell’occasione, i Calciatori oggetto del provvedimento disciplinare in esame hanno chiesto al D.G. di scusarsi (con “reiterate richieste”) per non essersi interessato alle condizioni del De Santis a seguito dell’infortunio subito, e che l’Arbitro si è loro rivolto “in maniera minacciosa” per affermare di non avere alcuna responsabilità dato che l’infortunio era conseguenza di un incidente di gioco. L’episodio si è concluso, secondo la reclamante, con l’avere i Calciatori lasciato l’Arbitro “liberamente tornare alla propria autovettura”. Dopo aver affermato che i comportamenti antisportivi non fanno parte del bagaglio della Società la reclamante chiede unicamente l’annullamento delle sanzioni inflitte. Come da prassi consolidata la Corte ha inviato copia del reclamo all’Arbitro della gara il quale ha confermato integralmente quanto già dedotto sul rapporto, confermando di aver “ceduto” alla richiesta di scuse rivoltegli dai due Calciatori, temendo di subire conseguenze più gravi. Indulge quindi ad alcune considerazioni su una presunta nullità del reclamo, giudizio che non rientra assolutamente nella competenza degli Arbitri i quali debbono, con il rapporto di gara, riferire puramente e semplicemente i fatti accaduti nel corso della competizione con riferimento al comportamento sotto il profilo disciplinare dei calciatori, dei dirigenti e del pubblico, mentre con il supplemento sono chiamati a esprimere chiarimenti alla luce dei motivi sui quali si fonda il reclamo. Chiusa la fase istruttoria il Collegio decide premettendo una concisa analisi di quanto accaduto nel corso della gara Colonnata 1965 / Real Peretola disputata in data 13.11.2022, conclusasi con il punteggio di 2 a 1 a favore della Società Real Peretola: ammonizione, nel secondo tempo, a due Calciatori (De Lorenzo e Gashi Shkelqim) per comportamento falloso; espulsione di un calciatore (Gensini) per comportamento violento nei confronti di un avversario a seguito ad una serie di interventi posti in essere dal Calciatore e finalizzati unicamente alla violenza; espulsione di un Dirigente Giudice) per indebito ingresso in campo ed offese al D.G.. Questa inoltre la sequenza delle segnature: Peretola al 32’ del I tempo e al 17’ del II tempo; Colonnata al 20’ del II tempo. Quanto sopra testimonia di un comportamento non conforme da parte dei Tesserati del Colonnata che mal si coniuga con i comportamenti richiesti ai tesserati nell’ambito della disputa di una gara. In proposito degno di nota è che nessun provvedimento risulta assunto a carico di tesserati della Società Real Peretola. Esaminando il contenuto del reclamo il Collegio osserva che esso si fonda preliminarmente con l’essere tutto accaduto “fuori dall’impianto sportivo in una pubblica via” per poi contestare al D.G. di aver esortato il Calciatore De Santis ad uscire dal campo velocemente disinteressandosi alle sue condizioni dopo che il Calciatore aveva subito un colpo durante uno scontro di gioco: ciò in violazione del regolamento A.I.A. Inoltre al fine di dimostrare il danno subito dal calciatore viene allegata una foto del piede infortunato ed un certificato medico con relativa prognosi di gg. 2 (due). Lamenta inoltre la reclamante una mancata disponibilità dell’Arbitro ad un confronto con i Calciatori i quali gli hanno richiesto reiteratamente “un gesto di riconciliazione”, consistente nello scusarsi per non essersi sincerato delle condizioni del Calciatore precisando che il D.G. avrebbe detto:” Scusa ,E quindi” Dopo aver così descritto l’infortunio occorso al Calciatore De Santis, l’estensore del reclamo definisce false e lesive le frasi scritte riguardo al De Santis sul C.U. 36 del 17-11-2022, frasi che vengono usate anche con riferimento alla posizione del Calciatore Degli Innocenti precisando, in questo caso, che “sono da considerarsi false, lesive e irrispettose della sua persona le frasi e le azioni a lui addebitate e riportate sul C.U. 36 del 17-11-2022”. Il reclamo si conclude con la pura e semplice richiesta di annullamento delle sanzioni contestate. Il Collegio decide osservando preliminarmente che l’affermazione introduttiva del reclamo circa le caratteristiche del luogo ove i fatti sono avvenuti appare avere carattere tendenzioso essendo volto esclusivamente a vanificare il carattere privilegiato che le norme federali attribuiscono al rapporto di gara: ciò allo scopo evidente di doversi ritenere i fatti occorsi al di fuori della giurisdizione dell’Arbitro il cui rapporto così non ha il carattere di prova privilegiata per non essersi verificati all’interno dell’impianto sportivo.

In merito il Collegio deve far rilevare alla reclamante che il rapporto di gara in campo compilato dal D.G. è assolutamente conforme al disposto dalle Regole del Gioco del Calcio alla Regola n. 5, punto 1, essendo il D.G. obbligato a segnalare tutte le infrazioni disciplinari, anche se commesse lontano dalla sede della gara. Peraltro, in istruttoria, si è ritenuto opportuno effettuare un controllo in ordine a detto luogo acquisendo la veduta aerea del campo di gioco e delle stradine di accesso all’impianto ed interpellando in proposito ancora, per le vie brevi, l’Arbitro accertando così che l’episodio si è verificato non già in una “pubblica via” ma nella strada – a senso unico – che consente l’uscita dall’impianto sportivo. Con riferimento alla doglianza di non essersi sincerato delle effettive condizioni del Calciatore infortunato questo Collegio afferma che nulla può essere contestato all’Arbitro essendosi comportato secondo quanto stabilito dalla Regola 5, al punto 1, delle Regole del Gioco del Calcio. La conoscenza di tali norme avrebbe potuto, probabilmente, evitare il presente contenzioso. Le tesi a difesa appaiono quindi infondate ed il Collegio è chiamato a decidere, in assenza di concreti elementi probatori che possano instillargli dubbi su quanto riportato sul rapporto di gara, esclusivamente sulla base di tale documento secondo quanto disposto dall’art. 61 del C.G.S.. Accertati quindi i fatti il Collegio rileva che il provvedimento del G.S.T., assolutamente fondato in punto di diritto, deve essere riesaminato sotto il profilo dell’entità delle sanzioni da irrogare. Il C.G.S. all’art. 35 prevede l’ipotesi di comportamenti violenti che vengano attuati nei confronti degli Arbitri e li sanziona – nel caso di una lesione personale – con la sanzione minima di un anno di squalifica. Nel caso di specie non ci si trova in presenza di danni fisici ma di un comportamento coercitivo di carattere sia morale che fisico, il quale integra il concetto di violenza privata, peraltro previsto dalle norme dell’ordinamento giuridico statuale, essendo stato l’Arbitro costretto ad arrestare la marcia della propria autovettura, in conseguenza degli ostacoli posti sulla carreggiata, a scendere ed a chiedere scusa per evitare la possibilità di altre conseguenze. Tutto ciò solo per avere il D.G. applicato quanto la normativa federale richiede nel corso delle competizioni E’ ancora da rilevare che il comportamento addebitato ai due Calciatori non è la conseguenza di uno stress da competizione, anch’esso comunque sempre ingiustificato ed ingiustificabile, ma esso è stato tenuto ben dopo la fine della gara e degli adempimenti con questa connessi, al di fuori persino degli spogliatoi e dopo aver avuto, quindi, il tempo per una matura riflessione. E’ da osservare ancora come l’infortunio di cui è stato vittima il De Santis non è altro che un comune incidente di giuoco come è dimostrato dalla prognosi – due giorni – indicata sul certificato medico prodotto dalla reclamante, così come l’esame analitico degli atti di gara e gli accertamenti istruttori ha consentito di accertare che essa si è svolta in maniera regolare ad eccezione dei comportamenti disciplinarmente rilevanti compiuti nei confronti del D.G. da Tesserati della Società Colonnata Il particolare, per certi versi inspiegabile, svolgimento dei fatti; l’aver attribuito specularmente, una parte all’altra, i medesimi comportamenti; le espressioni contenute nel reclamo - che appaiono lesive della dignità del D.G. e del G.S.T. per l’evidente richiamo alla decisione, determinano il Giudicante a ritenere necessario un preciso accertamento in ordine allo svolgersi dei fatti compreso l’eventuale coinvolgimento di altri tesserati. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale della Toscana (C.S.A.T.) respinge il reclamo, e, in applicazione di quanto disposto dall’art.78 del C.G.S. modifica la decisione impugnata infliggendo ai Tesserati De Santis e Degli Innocenti le seguenti sanzioni: - al Calciatore De Santi Niccolò la squalifica fino al giorno 1giugno 2023; - al Calciatore Degli Innocenti Samuele la squalifica fino giorno 1aprile 2023. Dispone l’invio degli atti alla Procura Federale per quanto in premessa. Dispone l’acquisizione in via definitiva del contributo processuale versato.

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