C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 42 del 15/12/2022 – Delibera – Gara San Vincenzo a Torri – Atletico Firenze (sospesa-interrotta) del 16/11/2022. In C.U. n.24 del 01/12/2022 D.P. Firenze. Coppa Fringuelli terza Categoria.

Gara San Vincenzo a Torri – Atletico Firenze (sospesa-interrotta) del 16/11/2022. In C.U. n.24 del 01/12/2022 D.P. Firenze. Coppa Fringuelli terza Categoria.

Reclama la società S. Vincenzo a Torri avverso la seguente decisione del G.S provinciale di Firenze: GARE DEL 16/11/2022 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 16/11/2022 SAN VINCENZO A TORRI - ATLETICO FIRENZE Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.22 del 23.11.2022; Questo Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali di gara, accertava che la gara in epigrafe risultava essere stata sospesa allorquando, al minuto 27' del secondo tempo di gioco, un improvviso blackout elettrico coinvolgeva l'impianto sportivo rendendo priva di illuminazione il terreno di gioco e gli spogliatoi oltre a impedire la produzione di acqua calda. L'arbitro, con supplemento di rapporto, specificava di essersi sin da subito confrontato con i dirigenti e responsabili della Società ospitante, che dopo attenta analisi questi gli riferivano di aver verificato l'impossibilità di riparazione entro la serata, di aver ricevuto dichiarazione autografa del Presidente della stessa; Il D.G. dava atto infine che tra la sospensione per il blackout ed il triplice fischio che ne sanciva la sua definitività trascorrevano 20 minuti. Tutto ciò premesso, ritiene questo Giudice Territoriale applicabile al caso il principio di diritto secondo cui, in presenza di situazioni comunque connesse al regolare svolgimento della partita l'arbitro debba invitare la società ospitante ad eliminare l'elemento impeditivo entro un termine ritenuto compatibile, a sua discrezione, con la possibilità di portare a compimento l'incontro, sia che esso debba iniziare sia che esso debba proseguire dopo il verificarsi di un fatto ostativo al suo normale svolgimento. Non esistendo una norma specifica con rigide prescrizioni ma un principio acquisito nel tempo e corroborato dalla giurisprudenza di questo ufficio, il documentato lasso di tempo di 20 minuti trascorso tra la sospensione per guasto all'illuminazione e la dichiarata fine della partita sta chiaramente a significare che l'arbitro ha implicitamente concesso alla Società ospitante un termine congruo per provvedere a porre in essere ogni azione necessaria al ripristino delle condizioni per concludere la partita. Per quel che compete a questo Organo valutare, l'arbitro aveva concesso alla Società ospitante un congruo termine per porre rimedio al guasto. La Ratio è quelle di propendere sempre per la prosecuzione delle partite, di fare tutto il possibile per portarle a termine, il D.G. ne ha decretato la fine solo dopo che era passato un ampio lasso di tempo e la Società ospitante si era assunta la responsabilità di non poter porre rimedio; così operando, egli ha fatto buon governo dei poteri conferitigli dalle disposizioni regolamentari. È infatti soltanto allo scadere del termine prefissato (qui implicito) che sorge la responsabilità della società ospitante alla quale, non ottemperando alla disposizione del Direttore di gara, è esclusivamente ascrivibile il mancato inizio o prosecuzione della partita, indipendentemente che il suo comportamento sia dovuto a volontarietà o sia dipeso da fatti ad essa imputabili solo a titolo di colpa. Si ricorda che la verifica del corretto funzionamento degli impianti del campo di gioco compete alla Società' ospitante, essendo detta società responsabile del regolare allestimento del campo. Trattasi di disposizione valevole per tutte le competizioni ufficiali della F.I.G.C., posta a salvaguardia del regolare svolgimento delle gare e, come tale, non suscettibile di deroghe od anche solo di limitazioni. Un diverso avviso in proposito comporterebbe, nella realtà, ricorrenti interferenze e sospetti, nonché un'estensione oltre misura del concetto di forza maggiore e di altre esimenti. Ad abundatiam si può semplicemente constatare che esiti sanzionatori diversi si sarebbero potuti verificare nel caso in cui fosse stata accertata e suffragata da inconfutabili elementi probatori la responsabilità diretta di soggetti identificati nella causazione del danno impeditivo alla prosecuzione della gara. Per questi motivi il G.S.T., infligge alla Società San Vincenzo a Torri, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che hanno influito sul regolare svolgimento della gara o che ne hanno impedito la regolare effettuazione, ai sensi dell’art.10, comma 1 del C.G.S., la sanzione sportiva della sconfitta della gara per 0 a 3. La reclamante sostiene la non imputabilità del fatto in relazione alla mancanza di energia elettrica e quindi di illuminazione del campo sportivo oltre che la mancanza dell’acqua calda nelle docce dell’impianto per lo stesso motivo, in quanto l’interruzione del servizio sarebbe da imputarsi ad un disservizio del distributore di energia. Chiede l’annullamento della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 e di essere presente in udienza. L’arbitro conferma quanto già dichiarato in atti. All’udienza del 9/12/2022 il Presidente della società reclamante, dopo essere stato reso edotto relativamente al supplemento di rapporto arbitrale, conferma che il disservizio è stato causato dal distributore di energia elettrica e, a sostegno dell’assunto, deposita un documento da parte di e-energia ove si dichiara che il misuratore della energia elettrica è stato sostituito il giorno successivo rispetto alla gara in oggetto. Il Presidente insiste per le conclusioni di cui al reclamo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali e udito il Presidente della società reclamante, passa in decisione. A parere di questo Giudice occorre evidenziare alcune questioni preliminari. In primo luogo si osserva che il ricorso non è redatto su carta intestata della società e si rileva la sua provenienza soltanto dell’ultimo foglio di quattro non collazionati correttamente.

In secondo luogo, il documento datato 01/12/2022 ove viene riportata una dichiarazione a firma di alcuni soggetti atta a confermare la tesi della reclamante, consta dell’indicazione di nominativi e numeri di documenti senza l’allegazione di questi ultimi, rendendo quindi impossibile mettere in relazione il contenuto con i soggetti sottoscriventi. In terzo luogo, la richiesta di annullamento della sanzione contenuta nelle conclusioni del ricorso appare incompleta in quanto non viene specificato cosa richiede la reclamante, ovvero se opta per confermare il risultato acquisito sul campo fino all’interruzione della gara e quindi il risultato di 2-0 in suo favore, oppure la ripetizione della stessa. Quanto al primo motivo, la sottoscrizione finale del documento di reclamo può in qualche modo sanare l’irregolarità, mentre la conseguenza di quanto contestato nel secondo motivo provoca l’inammissibilità della prova testimoniale in quanto non solo non redatta nelle forme corrette, ovvero per singoli capitoli, ma soprattutto perché non vi sono elementi per ravvisare un nesso di causalità fra il contenuto del documento e i soggetti sottoscriventi. Ad ogni buon conto i soggetti indicati come testimoni avrebbero dovuto, per mezzo di una specifica istanza, essere uditi avanti a questo Giudice, qualora fosse stata ammessa la loro testimonianza. Per quanto attiene il terzo punto di contestazione, la mancanza di un chiaro petitum porterebbe a dichiarare inammissibile il reclamo, salvo quanto appresso specificato. La Corte, esaminando il reclamo ritiene di doverlo inquadrare giuridicamente nell’ambito della c.d. “causa di forza maggiore”, ovvero quell’elemento incerto, imprevedibile e immodificabile che ha determinato un evento come quello di specie. In altri termini, la società sostiene la sua non responsabilità nell’accadimento in quanto l’interruzione dell’energia elettrica non può esserle addebitata stante la gestione della stessa da parte di un soggetto terzo e la sostituzione del contatore – misuratore, avvenuta il giorno seguente alla disputa della gara, pare dirigersi in questo senso. Fatta la necessaria premessa questo Giudice richiama l’attenzione circa la normativa vigente in tema di “causa di forza maggiore” di cui all’art. 55 delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne Federcalcio) commi 2 e 3 da leggersi in combinato disposto di cui all’art. 67 del C.G.S.: Art. 55 comma 2 N.O.I.F. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Corte Sportiva d’Appello in seconda e ultima istanza. Art. 55 comma 3 N.O.I.F. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva d’Appello è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Da quanto normativamente evidenziato la società reclamante avrebbe dovuto attivarsi avanti al Giudice Sportivo imputando l’evento impeditivo al proseguimento della gara ad una causa di forza maggiore, chiedendo altresì il pronunciamento del Giudice in tale senso anche in ordine al petitum del reclamo. Tale evento non pare essersi verificato e quindi il Giudice si è pronunciato senza prendere in esame un qualcosa che non gli era stato richiesto. In altri termini la società reclamante avrebbe dovuto azionarsi immediatamente verso il G.S. richiedendo l’applicazione della causa di forza maggiore corroborando tale richiesta con documentazione valida e inconfutabile. Non solo, e qui ci si richiama a quanto detto in precedenza, avrebbe dovuto indicare chiaramente il petitum ovvero la sua richiesta specifica al Giudice in tema di decisione. La mancanza della richiesta dell’applicazione della causa di forza maggiore avanti al G.S. preclude un pronunciamento in tale senso da parte della Corte Sportiva di Appello Territoriale in quanto verrebbe eliminato un grado di giudizio che, si ricorda, consiste in due gradi di cui il primo avanti al G.S e l’eventuale impugnativa avanti a questo Giudice. Da quanto esposto il reclamo deve essere dichiarato improcedibile stante la mancata procedura in tema di causa di forza maggiore e comunque inammissibile per carenza di petitum. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara improcedibile il reclamo per carenza di procedura relativamente alla causa di forza maggiore e, comunque, inammissibile per mancanza di petitum. Dispone la non restituzione della tassa versata.

 

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