C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 41 del 12/12/2022 – Delibera – Oggetto: (C.U. n. 36 del 17.11.2022)Reclamo della Soc. Parto Nord ASD avverso la squalifica inflitta dal GST al calciatore Bennati Matteo fino al 17.06.2023

Oggetto: (C.U. n. 36 del 17.11.2022)Reclamo della Soc. Parto Nord ASD avverso la squalifica inflitta dal GST al calciatore Bennati Matteo fino al 17.06.2023

Con reclamo sottoscritto e tempestivamente proposto la società Prato Nord ASD impugna il provvedimento di squalifica fino al 17.06.2023 adottato dal Giudice Sportivo Territoriale nei confronti del calciatore Bennati Matteo, con la seguente motivazione: “In reazione ad un provvedimento del D.G. gli correva incontro e, nel contestarlo, gli dava un colpo a mano aperta sul braccio, con lieve dolore e arrossamento della pelle, senza ulteriori conseguenze lesive. Si allontanava poi dal terreno di gioco persistendo nelle vigorose proteste”.

La reclamante contesta il provvedimento impugnato, chiedendo una riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato, evidenziando che il gesto del calciatore, consistito nell’appoggiare con vigoria la mano sul braccio del direttore di gara, era finalizzato a richiamare l’attenzione di quest’ultimo in un momento di concitata protesta, senza volontà di arrecargli dolore. Contesta inoltre la reclamante la parte finale del provvedimento impugnato, con la quale viene addebitato al Bennati un atteggiamento di persistente protesta al momento di abbandonare il terreno di gioco, poiché il calciatore, a seguito della notifica del provvedimento di espulsione, ha immediatamente abbandonato il terreno di gioco senza proferire offesa alcuna La Corte, letto il reclamo e esaminati i documenti ufficiali, acquisito un supplemento di rapporto dal Direttore di Gara, ritiene il reclamo non meritevole di accoglimento. La questione posta all’attenzione della Corte concerne l’esame della congruità della sanzione inflitta al calciatore Bennati Matteo in relazione ai fatti contestati, tenuto conto che il gesto del giocatore non era finalizzato ad arrecare danno al direttore di gara. Il Collegio anzitutto osserva che la fattispecie risulta correttamente inquadrata dal Giudice di prime cure nell’ambito dell’art. 36, comma , lett. b) C.G.S., dovendosi escludere che il contegno del giocatore sia stato posto in essere con modalità tali da integrare la fattispecie più grave prevista dall’art. 35 C.G.S; e ciò a prescindere dal contenuto del supplemento di rapporto arbitrale con il quale il Direttore di gara, invitato dalla Corte a precisare i fatti di cui si discute, ha inopinatamente introdotto, aggravando la posizione del calciatore, nuovi elementi e nuove circostanze di fatto volte a far sì che il comportamento del Bennati fosse giudicato dall’Organo oggi adito in modo più severo rispetto a quanto fatto dal Giudice Sportivo Territoriale: in primo luogo, evidenziando un atteggiamento minaccioso del giocatore fino ad allora non rilevato; in secondo luogo, aggravando le conseguenze fisiche subite dal contatto avuto con il calciatore; in terzo luogo, descrivendo un atteggiamento offensivo del calciatore nei suoi confronti anch’esso non indicato nel rapporto di gara. La Corte pertanto, rilevate tali incongruenze nel contenuto degli atti ufficiali, ritiene di dover valorizzare e considerare il contenuto del solo rapporto di gara, poiché documento redatto dal direttore di gara nell’imminenza dei fatti e, dunque, atto arbitrale che rappresenta in modo più fedele la dinamica del fatto storico per cui si procede. Ciononostante, all’esito del giudizio di congruità, la Corte osserva che la sanzione comminata dal Giudice prime cure appare da quest’ultimo correttamente calibrata, non solo previa applicazione dei criteri e dei parametri previsti dall’art. 35, comma 1, lett. b) C.G.S., ma anche in relazione ai principi seguiti ed applicati da questa Corte in fattispecie similari. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - rigetta il reclamo proposto dalla soc. Prato Nord; - conferma il provvedimento impugnato; - dispone l’incameramento della tassa di reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it