C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 41 del 12/12/2022 – Delibera – Reclamo proposto dalla Academy Livorno Calcio SSD a.r.l. avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato il calciatore Paul Gross Matteo per quattro giornate di squalifica. Campionato di Terza Categoria– Gara del 13.11.2022– Academy Livorno/Orlando Calcio (C.U. n. 22 del 16.11.2022).

Reclamo proposto dalla Academy Livorno Calcio SSD a.r.l. avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato il calciatore Paul Gross Matteo per quattro giornate di squalifica. Campionato di Terza Categoria– Gara del 13.11.2022– Academy Livorno/Orlando Calcio (C.U. n. 22 del 16.11.2022).

Nei confronti del calciatore della società reclamante veniva assunto dal G.S.T. Territoriale della Toscana il provvedimento di squalifica per quattro giornate con la seguente motivazione: “Espulso per doppia ammonizione offendeva il d.g. in ripetute e distinte circostanze”. Veniva tempestivamente reclamato il provvedimento del G.S.T. dalla società indicata in epigrafe. La reclamante fonda le proprie richieste di “rideterminazione della squalifica in termini meno afflittivi per il calciatore” ritenendo la sanzione eccessiva, dovendosi considerare che il giocatore avrebbe stazionato a bordo campo dopo l’espulsione, soltanto per pochi minuti, essendo stato poi allontanato dai propri dirigenti; quindi per un tempo non sufficiente a proferire ripetutamente le frasi a lui attribuite. Inoltre le espressioni e le imprecazioni percepite dal D.G. sarebbero state rivolte dal Sig. Paul Gross alla propria persona. Il referto gara è chiaro e ben dettagliato: si attribuiscono al calciatore, collocandolo a ridosso della rete nella zona spogliatoi, frasi come “Ce l’hai con me arbitro…cretino non capsici un cazzo, stronzo, bastardo” proferite sino alla fine della gara. Con supplemento, poi, il DG precisa che il giocatore sarebbe rimasto aggrappato alla rete metallica per sette/otto minuti, proferendo appunto le frasi incriminate, indirizzate inequivocabilmente allo stesso Direttore. Preliminarmente si deve rilevare come il referto gara goda di fede privilegiata, con riferimento ai fatti ed agli accadimenti che vi si riportano. Nel caso di specie, poi, il supplemento ben conferma quanto già dettagliatamente riportato al termine della gara. Peraltro la reclamante non contesta, nei propri scritti, il fatto che le espressioni virgolettate dal D.G. ed attribuite al Signor Gorss, siano state effettivamente pronunciate. Né può incidere nella valutazione della condotta considerare quanti minuti effettivamente il calciatore sia rimasto ai margini del terreno di gioco (peraltro, anche pochi minuti sarebbero stati sufficienti a pronunciare ripetutamente le brevi frasi riportate). Infine, ammesso e non concesso che sia vera la circostanza secondo la quale dopo qualche minuto sarebbero intervenuti i dirigenti della società reclamante per allontanarlo, ciò non induce certamente a considerare l’atteggiamento dell’espulso come quello di chi accetta la sanzione e riconosce il proprio sbaglio (come si afferma in reclamo). Alla luce delle considerazioni rese, la Corte ritiene giusta e proporzionata la sanzione inflitta al calciatore. P.Q.M. la C.S.A.T. della Toscana respinge il reclamo proposto. Tassa acquisita

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