C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 41 del 12/12/2022 – Delibera – Gara La Nuova Pol. Novoli – Isolotto (2-0) del 13.11.2022. Campionato di Prima Categoria. In C.U. n. 36 del 17 novembre 2022 C.R. Toscana. Reclama l’U.P.D. Isolotto avverso la seguente sanzione inflitta al calciatore Girardi Gabriele dal G.S.T. per la Regione Toscana: “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE GIRARDI GRABRIELE (ISOLOTTO) Per condotta violenta verso un calciatore avversario.”.

Gara La Nuova Pol. Novoli – Isolotto (2-0) del 13.11.2022. Campionato di Prima Categoria. In C.U. n. 36 del 17 novembre 2022 C.R. Toscana. Reclama l’U.P.D. Isolotto avverso la seguente sanzione inflitta al calciatore Girardi Gabriele dal G.S.T. per la Regione Toscana: “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE GIRARDI GRABRIELE (ISOLOTTO) Per condotta violenta verso un calciatore avversario.”.

La Società reclamante, pur non negando il fatto in sé, deduce che a seguito di un contrasto falloso subito dal proprio calciatore, quest’ultimo sarebbe caduto a terra unitamente all’avversario, il quale, una volta caduto gli avrebbe premuto, sia pur involontariamente, il gomito sulla tempia, cosicché il Girardi, nel tentativo di liberarsi dalla pressione, si sarebbe di divincolato in maniera scomposta, ma con un gesto assolutamente non violento e senza alcuna intenzione di fare del male all’avversario. Per l’effetto la stessa Reclamante chiede una riduzione della sanzione. Richieste osservazioni integrative al D.G. alla luce del reclamo proposto, il medesimo conferma la volontarietà del gesto e riferisce di aver valutato la gomitata inferta all’avversario, seppur senza ulteriori conseguenze, come una reazione violenta, per tale motivo espelleva il calciatore dell’Isolotto. Pertanto, alla luce degli atti ufficiali, la condotta addebitata al Girardi risulta pienamente confermata e ne consegue la corretta qualificazione quale “condotta violenta”. Mentre per quanto riguarda il quantum, il comportamento posto in essere dal calciatore dell’Isolotto è stato sanzionato dal G.S.T. con il minimo edittale previsto dall’art. 38 C.G.S. per tale tipologia di condotta. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it