C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 41 del 12/12/2022 – Delibera – Gara Bellaria – Seravezza Pozzi (3-1) del 13.11.2022. Campionato Allievi Regionali. In C.U. n. 36 del 17 novembre 2022 C.R. Toscana. Reclama l’A.S.D. Seravezza Pozzi Calcio avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Regione Toscana: “MASSAGGIATORI SQUALIFICA FINO AL 17/5/2023 COSCIA EDOARDO (SERAVEZZA POZZI CALCIO) Per aver tentato di aggredire il D.G. non riuscendovi perché bloccato dai propri calciatori che lo allontanavano a forza.”.

Gara Bellaria – Seravezza Pozzi (3-1) del 13.11.2022. Campionato Allievi Regionali. In C.U. n. 36 del 17 novembre 2022 C.R. Toscana. Reclama l’A.S.D. Seravezza Pozzi Calcio avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Regione Toscana: “MASSAGGIATORI SQUALIFICA FINO AL 17/5/2023 COSCIA EDOARDO (SERAVEZZA POZZI CALCIO) Per aver tentato di aggredire il D.G. non riuscendovi perché bloccato dai propri calciatori che lo allontanavano a forza.”.

La Società Reclamante, dopo un breve descrizione del fatto che ha avuto luogo nella gara indicata in epigrafe, afferma che il D.G. avrebbe scambiato il signor Edoardo Coscia con un altro proprio tesserato ovvero il signor Daniele D’Antongiovanni nei confronti del quale sarebbe stato in realtà rivolto il provvedimento di espulsione da parte dello stesso D.G.. Per l’effetto chiede l’annullamento della squalifica nei confronti del proprio massaggiatore. Richieste al D.G. osservazioni in merito al contenuto del reclamo, il medesimo ammette di aver effettivamente scambiato i due soggetti, in quanto nelle note di gara i nominativi degli stessi erano uno sopra l’altro e che pertanto il provvedimento di espulsione era in realtà stato preso ai danni del D’Antongiovanni e non del Coscia Edoardo. Il Collegio, presto atto di quanto dichiarato dall’Arbitro, accoglie il reclamo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana revoca con effetto immediato la squalifica inflitta al signor Coscia Edoardo e dispone la restituzione degli atti al G.S.T. per l’adozione dei provvedimenti del caso nei confronti del tesserato D’Antongiovanni Daniele. Dispone restituire la tassa di reclamo ove versata.

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