C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 39 del 01/12/2022 – Delibera – Gara Calcetto Rapolano / Calcio a Cinque Remole (6-6) del 4/11/2022. Campionato di calcio a cinque C2. In C.U. n.35 del 10/11/2022 C.R.T.

Gara Calcetto Rapolano / Calcio a Cinque Remole (6-6) del 4/11/2022. Campionato di calcio a cinque C2. In C.U. n.35 del 10/11/2022 C.R.T.

Reclama la società Calcio a Cinque Remole avverso la squalifica fino al 10/2/2023 inflitta all’allenatore sig. Campofiloni Iuri il quale “Allontanato per vivaci proteste, dopo la notifica assumendo grave contegno irriguardoso e stringendo la mano al D.G. con fare sarcastico, gli dava una pacca su una spalla senza alcuna conseguenza. Usciva, offendendo l’arbitro e gli organi arbitrali”. La reclamante sostiene trattarsi di un equivoco in quanto il proprio tesserato non si sarebbe rivolto all’arbitro bensì ad un proprio calciatore responsabile di un atteggiamento tattico sbagliato. In merito alla stretta di mano ed alla mano sulla spalla si tratterebbe di un normale saluto nei confronti del D.G. La reclamante infine nega le frasi offensive riportate nel referto di gara. Chiede una riduzione della squalifica.

L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto già indicato in prime cure evidenziando che a giustificazione del suo operato l’allenatore gli avrebbe detto che stava rimproverando un proprio calciatore. L’arbitro, nel citato supplemento, evidenzia che il calciatore in questione, cui faceva riferimento il sig. Campofiloni, non aveva partecipato alla azione incriminata “rimanendo sulla fascia opposta senza alcun avversario da dover marcare”. La Corte Sportiva Territoriale di Appello, esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione. Da un primo esame relativamente al contenuto del reclamo si nota che lo stesso presenta caratteri oggettivi di non credibilità. La versione fornita con dovizia di particolari da parte dell’arbitro, al di là della valenza di prova privilegiata, appare lineare e ben circostanziata anche alla luce delle giustificazioni addotte dal tesserato. In altri termini, appare poco plausibile che le frasi pronunciate siano state dirette ad un calciatore anziché al D.G. così come appare non credibile la versione circa un “saluto” all’arbitro, La negazione delle frasi attribuite al tesserato della società reclamante, indicate genericamente e non in modo circostanziato, sono da ritenersi tamquam non esset proprio in virtù della loro generalità ed indeterminatezza, anche alla luce del dettato normativo ordinario di cui all’art. 115 c.p.c. In punto di quantificazione della sanzione la stessa pare ben calibrata e forse anche mite in relazione ai fatti contestati. Questo Giudice, in più occasioni, ha sottolineato che i tecnici e i dirigenti devono tenere un comportamento ancora migliore rispetto ai calciatori in quanto sono loro che, per primi, devono dare il buon esempio, ecco perché le sanzioni a loro inflitte devono essere maggiormente afflittive in virtù della mancanza di quello spirito sportivo che devono a loro volta fare applicare ai propri calciatori. P.Q.M. La Corte Sportiva Territoriale di Appello, respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.

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