C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 40 del 07/12/2022 – Delibera – RECLAMO DELL’ARMANDO PICCHI AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA TUTTOCUOIO 1957 S.M./ARMANDO PICCHI CALCIO DEL 20.11.2022 (2-1).

RECLAMO DELL'ARMANDO PICCHI AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA TUTTOCUOIO 1957 S.M./ARMANDO PICCHI CALCIO DEL 20.11.2022 (2-1).

Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n.37 del 24.11.2022; -il G.S.T. ricorda che i ricorsi relativi alla gara in epigrafe sono sottoposti al "Procedimento relativo al ricorso degli interessati" e sono quindi soggetti alla relativa norma procedurale, vale a dire alla disposizione dell'Art. 67 del Codice di Giustizia Sportiva della Figc, che dispone quanto segue: "1. Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la Segreteria del Giudice sportivo e trasmessa a opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce. 2.Il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara. In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.". Il ricorso della società Armando Picchi Calcio, non è stato regolarmente presentato, infatti all'ufficio dello scrivente è stato trasmesso il preannuncio a mezzo pec in data 21-11-2022 ore 16,11 e le motivazioni in data 22-11-2022 ore 18,16; tuttavia è privo di valida prova dell'invio alla controparte in particolare è mancante della Ricevuta di avvenuta consegna. La società Tuttocuoio 1957 S.M. non ha fatto pervenire memorie. Pertanto il ricorso è improcedibile. PQM DELIBERA a) Di omologare il risultato della gara come conseguito sul campo: Tuttocuoio 1957 S.M.-Armando Picchi Calcio 2-1. b) Di infliggere all'A.C. Tuttocuoio 1957 S.M. l'ammenda di Euro 70,00(Settanta/00) per aver indicato in distinta calciatore con data di nascita errata ed Euro 70,00 (Settanta/00) per aver consegnato al D.G. copia della richiesta della forza pubblica priva dell'attestazione di inoltro. c) Di addebitare alla ricorrente la tassa reclamo se non versata.

 

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