C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 37 del 24/11/2022 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società U.S.D. S. Alessio avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato il calciatore Massagli Michele fino al 27.5.2023. Campionato Juniores Provinciali – Gara del 22.10.2022 – Ricortola/S. Alessio (C.U. n. 16 del 26.10.2022).

Reclamo proposto dalla Società U.S.D. S. Alessio avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato il calciatore Massagli Michele fino al 27.5.2023. Campionato Juniores Provinciali – Gara del 22.10.2022 – Ricortola/S. Alessio (C.U. n. 16 del 26.10.2022).

Nei confronti del calciatore della società reclamante veniva assunto dal G.S.T. Territoriale della Toscana il provvedimento di squalifica sino al 27.5.2023 con la seguente motivazione: “Protestando verso il D.G. attingeva lo stesso con uno sputo alla mano”. Veniva tempestivamente reclamato il provvedimento del G.S.T. dalla società indicata in epigrafe. La reclamante fonda le proprie istanze di annullamento (in tesi) o riduzione (in ipotesi) della sanzione comminata, sottolineando la non volontarietà del gesto attribuito al Sig. Massagli. Muove le proprie asserzioni dalla lettura del referto gara, ove il D.G. riferisce che il calciatore “…dopo un fallo protesta e mentre si gira mi sputa “senza volontà” tanto meno cattiveria comunque mi colpisce e per questo espulso…”. Afferma quindi che l’evento sia da ricondursi alla ipotesi del mero caso fortuito. Con supplemento di rapporto il D.G. ha precisato che l’incolpato “…facendo per allontanarsi da me voltava la testa a circa due metri di distanza e sputava verso di me in segno di disprezzo, lo sputo mi raggiungeva alla mano senza causarmi conseguenze usciva poi senza creare altri problemi”. Con supplemento ulteriore rivolto alla Corte, infine, il D.G. ha precisato ulteriormente “Il giocatore si è girato verso di me senza cattiveria ma come per un gesto di disprezzo, sputando da una distanza di circa due metri nella mia direzione e mi colpisce alla mano senza conseguenza. Nel referto avevo scritto “senza volontà” perché non posso affermare con certezza che volesse colpirmi con lo sputo, essendo stato come un gesto come già detto più di disprezzo che di cattiveria o intento aggressivo…”. La Corte muovendo le proprie valutazioni dall’analisi dei fatti come oggettivamente ricavabili dagli atti e dai documenti, prescindendo dalla interpretazione di ciò che il D.G. abbia voluto riferire con espressioni come “senza volontà”, “senza cattiveria” o “senza conseguenze”, rileva quanto segue. E’ indiscusso che il calciatore abbia rivolto lo sputo verso la figura dell’arbitro, peraltro colpendolo nonostante la distanza di circa due metri, a seguito di una decisione assunta dal D.G. e durante una fase di protesta ad esso rivolta. Ciò è sufficiente per ricondurre la condotta del Signor Massagli alle previsioni contenute nell’art.lo 35 del C.G.S. e per valutarla punibile, tenuto conto degli eventi e delle circostanze appurate, con la squalifica sino al 27.3.2023. P . Q . M . la C.S.A.T. della Toscana accoglie il reclamo proposto, rideterminando la sanzione della squalifica del Signor Massagli Michele sino alla data del 27.3.2023. Dispone la restituzione della tassa.

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