C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 35 del 10/11/2022 – Delibera – Gara S. Piero a Sieve – Affrico (0-2) del 15/10/2022, Campionato di Promozione. In C.U. n.29 del 20/10/2022 C.R.T.

Gara S. Piero a Sieve – Affrico (0-2) del 15/10/2022, Campionato di Promozione. In C.U. n.29 del 20/10/2022 C.R.T.

Reclama la società S. Piero a Sieve avverso la squalifica fino al 20/12/2022 inflitta dal G.S. al calciatore Maenza Gianni il quale “A seguito ad una decisione arbitrale protestava veementemente, rivolgendosi in maniera irriguardosa nei confronti del D.G. e nel contempo lo spingeva da dietro col braccio sulla schiena, senza procurargli alcun dolore”. La reclamante non contesta la decisione circa la frase irriguardosa profferita dal calciatore all’arbitro, contestando invece la dinamica dell’azione che ha portato al contatto fra il proprio tesserato ed il D.lg. reclamante, diversamente da quanto sostenuto dal D.G., rileva che il calciatore si trovava davanti al predetto e non dietro pertanto, allargando le braccia, veniva a contatto con l’arbitro in maniera del tutto involontaria. La reclamante chiede di essere presente all’udienza di discussione facendo istanza per la rivisitazione della sanzione da parte del Collegio giudicante. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma sostanzialmente quanto indicato in prime cure sia pure con maggiori particolari che tuttavia non spostano i termini della questione. Il Presidente della società reclamante, presente in udienza, viene edotto circa il supplemento di rapporto arbitrale e, in buona sostanza, conferma la tesi già esposta nel gravame ed in particolare insiste nella indicazione della posizione dei soggetti interessati al contatto fra loro. Per la società l’arbitro era dietro al calciatore e non davanti come sostenuto dallo stesso, ribadendo inoltre come l’arbitro non abbia subito alcun danno. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, udita la parte reclamante nella persona del suo Presidente, passa in decisione. In relazione al caso di specie le parti hanno posizioni diverse rispetto alla dinamica dei fatti: l’arbitro sostiene di essersi trovato davanti al calciatore e che questo, sia pure con forza medio bassa, lo ha colpito alla schiena facendolo avanzare di circa 20 cm Da quanto enunciato sono pacifici due elementi: la spinta è stata medio-bassa e non vi è stato dolore o conseguenze. La descrizione arbitrale appare corretta ed inequivocabile e tale convincimento lo si rileva da entrambi gli scritti del D.G. – rapporto e supplemento - per cui il fatto, anche in virtù del valore di prova privilegiata normativamente previsto per le dichiarazioni del D.G., appare incontestabile e quindi non vi è motivo di dubitare della veridicità dell’assunto anche perché, analizzandola in un’ottica dinamica, la versione appare assolutamente verosimile.

Questo non può dirsi per la versione della reclamante in quanto, al di la del valore di prova privilegiata dell’assunto arbitrale, appare poco credibile se rapportata ad una identica ottica dinamica relativamente agli accadimenti come indicati. Per quanto attiene la contestata condotta irriguardosa verso il D.G. la stessa appare acclarata e non contestata. Infine, in ordine alla quantificazione della sanzione la stessa appare ben graduata in ordine ai fatti ascritti. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo disponendo l’addebito della relativa tassa.

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