C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 35 del 10/11/2022 – Delibera – Reclamo della società FORTE DI BIBBONA CALCIO La Società FORTE DI BIBBONA CALCIO, con comunicazione pec in data 24.10.2022 delle ore 19.43, inviava alla Segreteria di questa Corte il reclamo avverso la decisione del G.S.T. pubblicata con il C.U. n. 29 del 20.10.2022 con la quale era stata inflitta alla società l’ammenda di Euro 1.000,00 con la seguente motivazione: per lancio di due fumogeni e scoppio di cinque petardi all’interno dell’impianto sportivo. Il tutto senza conseguenze. Per contegno minaccioso ed offensivo verso il D.G. e gli organi arbitrali con colpi inferti alla rete di recinzione a scopo intimidatorio. Per lancio di sputi verso l’arbitro che veniva raggiunto in due punti della divisa.

Reclamo della società FORTE DI BIBBONA CALCIO La Società FORTE DI BIBBONA CALCIO, con comunicazione pec in data 24.10.2022 delle ore 19.43, inviava alla Segreteria di questa Corte il reclamo avverso la decisione del G.S.T. pubblicata con il C.U. n. 29 del 20.10.2022 con la quale era stata inflitta alla società l’ammenda di Euro 1.000,00 con la seguente motivazione: per lancio di due fumogeni e scoppio di cinque petardi all’interno dell’impianto sportivo. Il tutto senza conseguenze. Per contegno minaccioso ed offensivo verso il D.G. e gli organi arbitrali con colpi inferti alla rete di recinzione a scopo intimidatorio. Per lancio di sputi verso l’arbitro che veniva raggiunto in due punti della divisa.

La Corte rilevato che l’atto di reclamo allegato alla citata comunicazione pec risulta privo di sottoscrizione della parte che ha proposto l’atto di gravame, ovvero del suo procuratore, ai sensi dell’art. 49, c. 4, C.G.S.. Considerato che tale elemento è da ritenersi indispensabile per la realizzazione fenomenica dell’atto che si intende proporre, assumendo la sottoscrizione, alla luce del richiamato dettato codicistico, elemento imprescindibile per la regolare esplicazione degli effetti dell’atto di gravame, non potendosi procedere, ad avviso della Corte, alla procedura di regolarizzazione prevista dal comma 7 dell’art. 49 C.G.S., trattandosi, nella specie, di difetto di sottoscrizione e non di irregolarità nella sottoscrizione, fattispecie quest’ultima che presuppone l’esistenza della stessa. Considerato inoltre che il difetto di sottoscrizione, e il conseguente vizio di inesistenza dell’atto, può essere escluso solo nel caso in cui la riferibilità dell’atto processuale sia desumibile da altri elementi risultanti o individuati nell’atto stesso, che consentano di superare ogni incertezza sulla sua formazione e sulla sua riferibilità alla persona che lo ha formato, così da perfezionare il necessario collegamento tra scrittura e sottoscrizione. Rilevato che, nella specie, l’atto allegato dal reclamante alla comunicazione pec del 24.10.2022 appare altresì del tutto sprovvisto di tali elementi identificativi. Rilevato altresì che non appare utile, per detti fini, la circostanza che l’atto di reclamo sia stato spedito mediante comunicazione pec, attestando la suddetta modalità di trasmissione solo la provenienza dell’invio da parte di un soggetto, invece che da un altro, dell’atto di reclamo, e non la paternità e la riferibilità dell’atto medesimo a soggetto che sia, tra l’altro, effettivamente dotato dei poteri di promovimento dell’atto di impugnazione. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, dichiara l’atto di reclamo in esame viziato da difetto di sottoscrizione, per l’effetto dispone l’incameramento di quanto versato, in applicazione di quanto previsto dall’art. 48, c. 5, del C.G.S..

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it