C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 31 del 27/10/2022 – Delibera – GARA: A.S.D. VIRTUS CHIANCIANO TERME/A.S.D. PGS DON BOSCO SCANDICCI DEL 7 OTTOBRE 2022 (non disputata).

 

GARA: A.S.D. VIRTUS CHIANCIANO TERME/A.S.D. PGS DON BOSCO SCANDICCI DEL 7 OTTOBRE 2022 (non disputata).

Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 27 del 13.10.2022; -la gara Virtus Chianciano Terme/PGS Don Bosco Scandicci, in programma a Chianciano Terme (Siena) il 7 ottobre 2022 per il Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C2, non veniva disputata perché l'impianto sportivo risultava chiuso. In seguito a ciò l'A.S.D. Virtus Chianciano Terme avanzava la richiesta per il riconoscimento della mancata disputa della gara per cause di forza maggiore instaurando il procedimento ai sensi dell'art.55 comma 2 delle N.O.I.F. rispettando tutte le modalità procedurali previste. Premesso ciò, ricorda questo Giudice Sportivo Territoriale che come già dichiarato in altre decisioni, l'art. 15.1 N.O.I.F. stabilisce, fra l'altro, che le società, per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C., devono dichiarare di avere la disponibilità di un campo di gioco, intendendosi, per "disponibilità" , la facoltà di utilizzare ed usare il bene senza limiti, restrizioni o condizionamenti di terzi estranei all'Organizzazione Federale. Ciò comporta che, ove detta facoltà venga meno e ne consegua l'impossibilità di effettuare una gara, la relativa responsabilità ricada, inevitabilmente, sulla società ospitante sottrattasi alla garanzia offerta al momento dell'affiliazione. Né serve obiettare che l'impedimento, nella specie, proviene da soggetto diverso, quale è l'Amministrazione Comunale di Chianciano Terme, perché tale assunto, incentrato su problematiche afferenti a rapporti esterni all'ambito federale, non vale a giustificare la società nei confronti della F.I.G.C. e degli altri tesserati. P.Q.M. Il Giudice Sportivo Territoriale, respinge la richiesta avanzata dall'A.S.D. Virtus Chianciano Terme di Chianciano Terme (Siena) relativa al riconoscimento di motivi di causa di forza maggiore per la mancata disputa della gara in epigrafe e ritenendo la società ospitante responsabile dell'occorso per cui la stessa deve essere perseguita con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6. Ordina addebitarsi la tassa.

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