C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 30 del 21/10/2022 – Delibera – Oggetto: Reclamo del Club Sportivo Dilettantistico Poggio a Caiano 1909 avverso il mancato inserimento della squadra al Girone regionale del Campionato allievi under 17 (C.U. Comitato Toscana n. 11 del 13/8/2022).

Oggetto: Reclamo del Club Sportivo Dilettantistico Poggio a Caiano 1909 avverso il mancato inserimento della squadra al Girone regionale del Campionato allievi under 17 (C.U. Comitato Toscana n. 11 del 13/8/2022).

La società Club Sportivo Dilettantistico Poggio a Caiano 1909, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando nuovamente al Comitato Regionale Toscano di non aver inserito la loro squadra, seconda classificata al campionato provinciale 2021/2022, nel girone regionale under 17 del campionato allievi. Infatti la società aveva già contestato con un primo ricorso il mancato inserimento richiamando i “Criteri di ammissione dei campionati regionali allievi e giovanissimi 2022/2023” pubblicati nel C.U. del C.R.T. n. 22 del 30 settembre 2021 con la previsione dei metodi utili per comporre i relativi campionati. Il campionato 2022/2023 avrebbe dovuto, secondo i calcoli operati dalla reclamante che ha provveduto al computo delle retrocesse e delle promosse, garantire l’ingresso al regionale anche alla squadra del Poggio a Caiano in quanto la stessa sarebbe dovuta rientrare - a completamento dell’organico, secondo quanto stabilito dallo stesso C.U., dopo le società ammesse di diritto - in una competizione composta non più da 57 ma da 60 squadre. Secondo la reclamante questo sarebbe il conteggio corretto: “57 squadre di partenza – 10 retrocessioni al Campionato Provinciale + 12 promozioni dal Campionato Provinciale + 4 retrocessioni dal girone di “Merito” – 3 promozioni al girone di “Merito” = 60 squadre aventi titolo a partecipare al Campionato Regionale Allievi, girone “Regionale” 2022/23”. Il Comunicato specifica che le squadre ammesse di Diritto nel campionato della stagione sportiva 2022/2023, (che ne abbiano fatto richiesta) siano: “1. le Squadre di società professionistiche non iscritte al Campionato Nazionale Allievi / Giovanissimi che ne fanno richiesta per la prima volta; 2. le Squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2021/2022 saranno retrocesse nel Campionato Nazionale Dilettanti; 3. le squadre campioni provinciali e locali della categoria Allievi e Giovanissimi; 4. le squadre non retrocesse di ciascun girone.” Il Poggio a Caiano 1909 non rientra in nessuna delle suddette categorie. Infatti, pur essendo risultato primo, a pari merito, nel campionato provinciale allievi 2021/2022, aveva poi perso lo spareggio attestandosi, secondo i criteri di merito che tengono anche conto della coppa disciplina, al secondo posto (dopo la società Santa Maria a Monte) nelle possibili compagini candidate a completare il campionato regionale dopo, lo si ripete, tutte le squadre “ammesse di diritto”. Infatti a pag. 584 si stabilisce anche che il completamento dell’organico dovrà riferirsi anche alle “società seconde classificate nei gironi del Campionato Provinciale Allievi (stagione sportiva 2021/2022) aventi un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo) fino alla concorrenza dei posti disponibili.” La classifica finale dei Campionati della stagione 2021/2022 è stata pubblicata nel C.U. del C.R.T. n. 102 del 30 giugno 2022. Il 7 luglio 2022 sono stati pubblicati gli organici definitivi dai quali il club ha potuto constatare la mancata partecipazione al Campionato regionale allievi. La società lamentava dunque che la mancata iscrizione sarebbe frutto di una “variazione” dei campionati stabilendo un numero di squadre partecipanti difforme da quello, previsto e regolamentato, dallo stesso Comitato nel C.U. del C.R.T. n. 22 del 30 settembre 2021 e sottolinea che tale sostanziale modifica avrebbe dovuto essere - secondo quanto prescritto dal Comunicato ufficiale n. 6 del Settore Giovanile e Scolastico, datato 29/07/2021 - sottoposta alla previa valutazione del consiglio direttivo per la necessaria autorizzazione. La modifica sarebbe infatti palese, in quanto il format pubblicato prevede persino un numero di squadre inferiori a quelle del precedente campionato (cioè 56 anziché 57) con ciò evidenziando una condotta totalmente arbitraria del Comitato. Conclude pertanto chiedendo l’annullamento del C.U. del C.R.T. n. 2 del 7 luglio 2022 e per l’effetto l’ammissione del Poggio a Caiano 1909 al girone regionale del campionato allievi under 17.

Con la decisione del 5 settembre 2022 questo organo di giustizia rigettava il ricorso con motivazione pubblicata nel C.U. n. 18. Nel nuovo ricorso la reclamante ripropone le medesime censure precedentemente avanzate ricollegandole al C.U. n. 11 del 13 agosto 2022 che stabilisce le composizioni dei gironi relativi la Campionato allievi regionali under 17 nel numero di 55 società oltre a due squadre retrocesse dai professionisti. La reclamante sottolinea che era stata proprio la Corte Sportiva a identificare come “interessante” – nella motivazione connessa al rigetto del primo ricorso – la questione relativa al numero dei clubs ammessi nel campionato ed evidenzia come la variazione del numero abbia allargato le possibilità di partecipare al suddetto campionato coinvolgendo anche il Poggio a Caiano. All'udienza del 14 ottobre 2022 il difensore sottolineava, richiamandosi al ricorso in modo efficace e puntuale, le legittime aspettative nutrite dalla società ed insisteva nell’accoglimento del medesimo. Il ricorso non può trovare accoglimento. Per quanto attiene il nucleo centrale della questione occorre riportare quanto pubblicato nella parte motiva del primo reclamo con riferimento all’interesse relativo al numero di squadre che avrebbero composto il Campionato per cui si trascrive testualmente il punto: “Astrattamente più interessante appare invece il rilievo che il Campionato regionale 2022/2023 sia composto da 56 e non 57 squadre. Sul punto basterebbe rilevare, qualora la contestazione fosse fondata (il numero corretto risulta 57), che l’eventuale “errore” nella compilazione dei Campionati coinvolgerebbe esclusivamente la posizione della società Santa Maria a Monte (che non ha proposto alcun reclamo) per evidenziare la carenza di legittimazione e di interesse ad agire da parte della società Poggio a Caiano 1909.” Dalla lettura della frase appare chiaro che “l’astratto interesse” relativo al numero di squadre fosse esclusivamente indirizzato non tanto a conferire ragionevolezza alla pretesa della ricorrente quanto esclusivamente a verificare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del reclamo. La dimostrazione evidente che tale censura non sia stata ritenuta assorbente risiede sia nel dato che il ricorso non fu effettivamente ritenuto inammissibile ma rigettato nel merito, sia nel fatto che la motivazione adottata coinvolgesse altre ragioni per sostenere l’infondatezza della pretesa. Appare dunque opportuno trascrivere di seguito le motivazioni addotte nel primo rigetto: “In realtà occorre riportare in motivazione un elemento che emerge dal carteggio intercorso tra la società ed il Comitato prima del deposito del ricorso. Infatti il Comitato aveva evidenziato che all’interno del richiamato C.U. n. 22 C.R.T. del 30 settembre 2021 a pag. 854 viene specificato che i completamenti degli organici saranno assegnati “fino alla concorrenza dei posti disponibili”. In effetti tale frase viene ripetuta in più punti (pagg. 846, 854 tre volte e 856 altre tre volte) e deve essere valutata con riferimento a quanto specificato, nell’incipit del Comunicato contenuto a pag. 827, nella sezione titolata “Criteri di Base” dove - in grassetto ed in colore rosso sottolineato - si legge: “Fermo restando la priorità di tornare con “gradualità” agli organici naturali pre pandemia, alle Società viene garantito il passaggio alla Categoria di ordine superiore, nelle modalità di seguito elencate”. Orbene tale determinazione attiene alle conseguenze delle interruzioni dei campionati dovute alla Pandemia Covid-19 a causa della quale la Federazione ha stabilito, con una regolamentazione di urgenza, che i Campionati 2019/2020 venissero interrotti, le classifiche cristallizzate nelle posizioni acquisite e che si applicassero solo le promozioni senza nessuna retrocessione. Il problema si è replicato anche nella stagione 2021/2022 con la conseguenza del “lievitamento” del numero delle squadre in ciascun campionato. Il numero delle squadre partecipanti avrebbe reso impossibile il completamento delle competizioni poiché, per l’effetto “dell’ingorgo”, il numero di partite sarebbe esponenzialmente aumentato. Un Campionato composto da 15 società richiede 30 settimane per la disputa di tutte le partite andata/ritorno mentre con un numero di 20 partecipanti gli incontri salgono a 38, numero improponibile per la L.N.D. anche per il rischio di possibili nuove interruzioni. La soluzione è stata quella di creare più gironi, con meno squadre per favorire il completamento delle competizioni in un tempo inferiore e per consentire al contempo alle società di disputare eventuali tornei che le avrebbero potuto sostenere anche economicamente. Tutti i comitati hanno dunque “variato” i loro campionati per lo stato di emergenza del paese anticipando però nei loro Comunicati il richiamato graduale ritorno alla normalità che però, per ovvie ragioni, non ha mai intaccato il pieno diritto di tutte le squadre vincitrici di salire nella competizione superiore (per tale ragione, cioè il numero di gironi, in alcuni campionati il numero di partecipanti è persino salito) ma solo sul completamento degli organici Tali ragioni, ancora adottabili con riferimento al presente ricorso, argomentavano anche in ordine ai criteri di ammissione “di diritto” delle squadre nonché alle correzioni introdotte dal comitato per arginare le alterazioni nel numero dei gironi e delle squadre partecipanti dovute ai provvedimenti emergenziali connessi all’epidemia degli scorsi Campionati. Nel C.U. del C.R.T. n. 22 del 30 settembre 2021 venivano infatti stabiliti gli organici ed i criteri che avrebbero garantito alle squadre la loro ammissione ai campionati (criteri già esplicitati nella richiamata delibera), e che non coinvolgono la società reclamante. In effetti correttamente nel ricorso si parla di “interesse”, di “legittime aspettative” che attengono al completamento dei campionati e dei gironi e mai di “diritti”. Si ribadisce però che tutte le società erano state preventivamente edotte della necessità di un ritorno graduale al numero di gironi e di squadre ad una fase pre pandemica in quanto il blocco delle retrocessioni e la promozione di tutte le squadre che avevano maturato il diritto di partecipare al campionato superiore avrebbe dovuto essere risolta. Per tale ragione, come sopra sottolineato, nel medesimo Comunicato era stata trascritta come incipit relativamente alle “Promozioni, retrocessioni e completamento organico” in grassetto, colorata e sottolineata la frase “Fermo restando la priorità di tornare con “gradualità” agli organici naturali pre pandemia, alle Società viene garantito il passaggio alla Categoria di ordine superiore” (pag. 827). L’unica soluzione applicabile da parte dei comitati, nell’imperativo di garantire sempre i diritti delle squadre che hanno già conquistato la promozione, appare quella di intervenire sui completamenti degli organici facendo riferimento a quelli relativi ai campionati 2018/2019. Ora, al fine di chiarire i criteri usati dal C.R.T. nel comporre l’Organico del Campionato U17 Allievi Regionali per la stagione 2022/2023 è necessario fare una cronistoria. Dalla sua istituzione il Campionato Regionale Under 17 Allievi è sempre stato composto da n. 64 squadre suddiviso in un girone di merito costituito da 16 squadre e da 3 gironi regionali composti ciascuno da 16 squadre, secondo la normativa emessa di Stagione in Stagione dal C.R.T. (16 x 3 = 48 + 16 = 64). A causa della pandemia e delle complicazioni organizzative ad essa connesse, il C.R.T., con il C.U. n. 11 del 26/8/2021, articolava il Campionato della stagione 2021/2022 in 76 squadre (13 in più rispetto al normale organico!) così determinate: 2 gironi di merito costituiti da 19 squadre (gir. A =10; gir. B = 9) dal quale si prescinde riguardando la contestazione il numero delle altre squadre che viene determinato dai criteri che annualmente vengono stabiliti dal C.R.T. e che per la stagione scorsa è stato identificato nel numero di 57 squadre provenienti dai 5 gironi regionali (2 x 12 + 3 x11). In data 30 settembre 2021 il C.R.T., con il C.U. n. 22, stabiliva i criteri per l’ammissione ai Campionati Giovanili Regionali Allievi e Giovanissimi per la stagione 2022/2023: - retrocedono dal girone di merito (A e B) ai gironi regionali 4 squadre e vengono promosse dai 5 gironi regionali al girone di merito 3 squadre; - retrocedono ai gironi provinciali le ultime 2 squadre di ciascuno dei 5 gironi regionali; - promozione ai gironi regionali delle vincenti dei 12 gironi provinciali. In virtù di tale regolamento l’organico del Campionato Regionale U17 Allievi per la stagione in corso sarebbe dovuto risultare composto – al netto delle preclusioni previste o di eventuali mancate iscrizioni – da 60 squadre, cioè: - 4 squadre retrocesse dai due gironi di merito - 44 squadre non retrocesse dai 5 gironi regionali (57 totale delle squadre del precedente campionato regionale – 3 squadre promosse al girone di merito -10 retrocesse ai gironi provinciali) - 12 vincenti gironi provinciali. - Sulla base di tale normativa vengono formulate dal C.R.T. con il C.U. n. 102 del 30/6/2022 e in base ai regolamenti a suo tempo pubblicati con il C.U. n. 22 del 30/9/2021, le graduatorie per l’ammissione ai Campionati Allievi e Giovanissimi Regionali per la Stagione sportiva 2022/2023 tenuto conto dell’esclusione, per mancata partecipazione alla categoria esordienti, delle Società Viaccia Calcio e Pianese; della preclusione alle Società Floriagafir Bellariva, per la mancata partecipazione ai Campionati delle categorie Esordienti e Pulcini, Unione Sportiva Poliziana A.S.D. per la mancata partecipazione al Campionato della Categoria Giovanissimi Quindi dal computo delle 60 squadre (numero massimo di squadre determinato dal C.U. 22 del 30/9/2021) debbono essere detratte le quattro squadre escluse o precluse, il che conduce a concludere che il Campionato della Categoria U 17 Allievi Regionali da disputarsi nella presente Stagione non poteva che prevedere la partecipazione di n. 56 squadre (60 – 2 escluse – 2 precluse) come indicato dal C.U. n. 2 del 7/7/2022. Da tale numero deve infine essere sottratta un’unità a causa della mancata iscrizione della squadra della Società Giovani Granata Monsummano, avente diritto, per cui il numero definitivo delle Società aventi titolo a partecipare al Campionato di categoria è di 55 unità alle quali sono da aggiungere le due società retrocesse dal Campionato Professionistico, aventi diritto in sovrannumero, e quindi il totale complessivo di Società partecipanti al Campionato U17 Allievi Regionali è determinato in via definitiva in 57 unità.

E’ da ricordare che la riduzione progressiva Allievi e Giovanissimi è stata prevista dal C.U. n. 22 del 30/09/2021 il quale alla pag. 827 precisa: Promozioni, retrocessioni e completamento organico “… priorità di tornare con “gradualità” agli organici naturali pre pandemia …”; in virtù di tale disposizione non è stata ripescata nessuna società a seguito della rinuncia della società Giovani Granata Monsummano e pertanto l’organico è rimasto composto da 57 squadre (55 squadre + le 2 società in sovrannumero) per cui sarebbero stati effettuati ripescaggi solo eventualmente in caso di riduzione del numero di squadre dell’organico naturale pre pandemia (48 squadre) Ricapitolando dunque il Campionato Allievi a quella data si componeva di un girone di merito composto da 16 squadre cui si sommavano altri tre gironi sempre di 16 squadre. A causa dei provvedimenti emergenziali pandemici il numero è lievitato in modo esponenziale e, ad oggi il girone di merito è attualmente composto da 17 squadre (cioè una unità più del numero naturale) mentre i tre gironi residui sono composti da 57 squadre [cioè 9 unità (7 +2) in più rispetto al loro numero naturale, che sarebbe di 48]. Per tale ragione non esiste alcun diritto da parte della società Poggio a Caiano 1909 ad essere inserita nel completamento dell’organico in quanto ci dovrebbero essere almeno altre 9 (11 -2) defezioni (considerata la migliore posizione della società Santa Maria a Monte) per poter accogliere la loro aspettativa. Occorre rilevare che tale impostazione appare applicata in maniera uniforme (da parte del Comitato) a tutti i campionati regionali e per tale ragione è verosimile che anche il prossimo anno non ci sarà “spazio” per il completamento degli organici (almeno nei campionati Allievi under 17) dovendo il sistema “assorbire” ancora un surplus di 9 squadre. Diversa è la posizione del Campionato giovanissimi Under 15 dove, come già spiegato nella precedente delibera, il comitato ha dovuto garantire i diritti delle squadre promosse o retrocesse (che per il numero dei gironi sono aumentate a fronte di nessuna defezione) senza, in ogni caso, provvedere a nessun completamento di organico in quanto, anche in tale fattispecie, i numeri delle squadre partecipanti appaiono in esubero rispetto alla composizione prepandemica. Ricapitolando conclusivamente e per punti: 1) i campionati regionali erano cristallizzati da anni in numeri di gironi e partecipanti ben definiti; 2) per due anni consecutivi disposizioni emergenziali hanno permesso solo le promozioni a fronte di nessuna retrocessione; 3) per tale effetto i comitati hanno aumentato i gironi per consentire lo svolgimento dei campionati ma hanno anche avvisato le società della necessita di ritornare gradualmente alla normalità; 4) per fare ciò hanno mantenuto fermi i diritti delle società operando esclusivamente nel completamento degli organici rispetto ai numeri di gironi e partecipanti ante pandemia. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale della Toscana respinge il reclamo della società Poggio a Caiano 1909 e dispone l'incameramento della relativa tassa.

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