C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 26 del 06/10/2022 – Delibera – Reclamo proposto dal G.S. Calasanzio avverso la squalifica per cinque giornate di gara inflitta dal G.S.T. della Provincia di Firenze al Calciatore Bianco Niccolò. (C.U. n. 12 del 28.09.2022)

Reclamo proposto dal G.S. Calasanzio avverso la squalifica per cinque giornate di gara inflitta dal G.S.T. della Provincia di Firenze al Calciatore Bianco Niccolò. (C.U. n. 12 del 28.09.2022)

 L’Arbitro della gara disputata nell’ambito del Campionato Provinciale di III Categoria in data 24.09.2022 tra le squadre Dinamo Florenzia / Calasanzio nel redigere il dovuto rapporto di gara ha indicato, alla voce calciatori espulsi, quanto segue: “11’ 2 tempo – Bianco Niccolò – 11 Calasanzio – per avere, in seguito ad un contrasto di gioco che aveva causato la sua caduta a terra e la caduta dell’avversario, pestato con il tacchetto della scarpa l’avversario colpendolo in pieno volto con molta forza nella parte superiore dell’occhio destro” Siffatta motivazione induceva il G.S.T della Provincia di Firenze, che rilevava correttamente dal rapporto il presupposto di un atto di violenza, ad assumere conseguenzialmente ed in applicazione di quanto statuito dall’art. 38 del C.G.S., il seguente provvedimento. “Squalifica per cinque gare effettive Bianco Niccolò (Calasanzio a.s.d.) per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo in zona potenzialmente pericolosa”. (C.U. n. 12 del 28.09.2022). Con reclamo ritualmente proposto il legale rappresentante della Società Calasanzio afferma che, a seguito di un normale fallo di giuoco subìto dal Bianco questi, cadendo, coinvolgeva l’avversario facendolo a sua volta cadere a terra così procurandogli involontariamente una ferita al volto con il tacchetto della scarpa. Dichiarava ancora la reclamante che l’Arbitro ha affermato alla presenza di numerosi testimoni, dopo la fine della gara, di non aver visto l’episodio e di aver espulso il Bianco solo per aver constatato la ferita subìta dal calciatore della Società Dinamo Florentia. A seguito del reclamo proposto il Collegio richiedeva al D.G. di esprimersi sul suo contenuto, ottenendo questa risposta: “Buongiorno, sottoscrivo le parole del presidente della società Calasanzio per quanto riguarda la totale non volontarietà del fallo commesso dal signor Bianco Niccolò…..”!

Il chiarimento fornito dal D.G., che in tal modo sostanzialmente precisa e quindi ritratta quanto affermato in sede di rapporto, obbliga il Collegio a modificare la decisione del Primo Giudice dovendosi sanzionare il Calciatore unicamente per essere stato espulso. Il provvedimento così assunto consente peraltro di ricordare all’Arbitro che, allorché si predispone il rapporto di gara non si può “sperare” che il provvedimento venga capito, essendo evidente l’assoluta necessità di descrivere l’accaduto in modo chiaro e lineare evitando di definire, ove non ne ricorrano gli estremi l’atto compiuto come “violento” Nell’occasione sarebbe bastato che il D.G. avesse descritto così l’episodio: “per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo involontariamente.” Ciò avrebbe risparmiato al G.S.T l’emissione di un provvedimento motivato, il reclamo della Società nonché la presente decisione, con notevole risparmio di forze e di tempo per l’Istituzione. P.Q.M. la C.S.A.T. (Commissione Sportiva di appello territoriale), definitivamente pronunciando, ritiene dover sanzionare il Calciatore Bianco Niccolò con la la squalifica per una giornata di gara e quindi nei limiti del già sofferto, ex art. 137, c.2, del C.G.S.. Dispone la restituzione del contributo processuale versato.

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