C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 27 del 13/10/2022 – Delibera – GARA: A.S.D. SESTO CALCIO/A.C.D. COLONNATA DEL 9 OTTOBRE 2022 (sospesa al 12° del s.t. sul risultato di 1-2).

GARA: A.S.D. SESTO CALCIO/A.C.D. COLONNATA DEL 9 OTTOBRE 2022 (sospesa al 12° del s.t. sul risultato di 1-2).

L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al 12° minuto del secondo tempo non essendo più nelle condizioni psicologiche per continuare a dirigerlo a causa di gravi atti di violenta contestazione subiti da parte di alcuni calciatori della squadra ospitante. Tutto cio’ premesso , il Giudice Sportivo Territoriale rilevato che ai sensi dell’art. 64 delle N.O.I.F. e della regola 5 delle Regole di Giuoco, rientra pienamente nei poteri del direttore di gara la decisione di non far proseguire l’incontro, essendosi verificate gravi interferenze e quindi le condizioni richieste dalle norme regolamentari per la sua sospensione; rilevato altresì che spetta agli Organi di giustizia sportiva stabilire se ed in quale misura dette interferenze abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara, ai sensi dell’art. 10, 1° comma del C.G.S.; ritenuto che la decisione dell’Arbitro di sospendere definitivamente l’incontro appare pienamente giustificata, stante la sua impossibilità psicologica di portarlo a termine, a seguito delle conseguenze dell’aggressione subita da parte dei tesserati della società ospitante, i quali impedivano pertanto il regolare svolgimento della gara; rilevato infine che, a norma dell’art. 6 , 2° comma del C.G.S., l’A.S.D. Sesto Calcio risponde, a titolo di responsabilità disciplinare , della condotta dei propri tesserati, la cui gravità motiva ampiamente anche l’applicazione della norma prevista dal comma 7 dell’ art. 35 del C.G.S. , destinata al recupero delle spese arbitrali e finalizzata alla prevenzione e contrasto degli episodi di condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara. P.Q.M. Il G.S.T. delibera di infliggere all’A.S.D. Sesto Calcio di Sesto Fiorentino (Firenze) la sanzione sportiva della perdita della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché l’ammenda di Euro 200,00 (Duecento/00), ferme restando le sanzioni applicate nei confronti dei calciatori Paladini Vittorio, Jacob Rohan e Orsini Gioele contenute e pubblicate in separata ma contestuale parte del presente comunicato ufficiale. Pone l’obbligo alla società A.S.D. Sesto Calcio, di risarcire i danni cagionati all’Ufficiale di gara se richiesti e documentati.

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