C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 27 del 13/10/2022 – Delibera – GARA: A.S.D. MASSA/A.S.D. MONTALBANO CECINA DEL 30 SETTEMBRE 2022 (non disputata).

GARA: A.S.D. MASSA/A.S.D. MONTALBANO CECINA DEL 30 SETTEMBRE 2022 (non disputata).

Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 26 del 6.10.2022; - l'arbitro della gara in epigrafe riferiva , nel proprio rapporto, dinon aver iniziato l'incontro a seguito di un guasto all'impianto di illuminazione del terreno di gioco. Sentito a chiarimenti , l'arbitro ha riferito che il mancato funzionamento dell'impianto d'illuminazione del campo di gioco si mostrava localizzato al solo impianto in quanto l'illuminazione nelle zone circostanti era efficiente. Lo stesso, dopo aver atteso i 30 minuti concessi alla societa' ospitante, aveva decretato la sospensione definitiva dell'incontro. Osserva preliminarmente questo Giudice come la società locale non abbia ritenuto seguire la procedura di cui all'art. 55 delle NOIF che, per la causa di forza maggiore, prevede due gradi di giudizio, il primo davanti al Giudice Sportivo con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva e il secondo con ricorso alla Corte Sportiva d'Appello. Sottolineato cio', si ricorda come ogni societa' sia responsabile della gestione e praticabilità dell'impianto sportivo utilizzato. La giurisprudenza sportiva e' costante nell'evidenziare come il caso fortuito - che ha efficacia totalmente esimente - postuli l’assenza di ogni responsabilità, a titolo di dolo ed anche a titolo di colpa, di chi lo invoca; richiede inoltre che venga fornita dallo stesso la prova rigorosissima che il fatto si e' verificato senza colpa dell'agente. Nel caso di specie era onere della societa' Massa, con la procedura sopra richiamata, dimostrare di avere diligentemente controllato l'impianto elettrico prima della gara e di provare quale fosse la causa del guasto e che essa non fosse rapportabile a sua colpa. Tale prova e' mancata. Per giurisprudenza costante il caso fortuito viene riconosciuto allorché' la caduta dell'illuminazione si verifichi in un ambito territoriale piu' ampio dell'impianto sportivo, quale tutta la citta' ovvero il quartiere in cui questo e' posto. In conclusione, accettando di disputare l'incontro in serata , l'A.S.D. Massa si e' assunta l'onere di garantirne lo svolgimento: cio' non e' accaduto e, per il principio della responsabilita' oggettiva , su di essa ricadono inevitabilmente le relative conseguenze. P.Q.M. il Giudice Sportivo Territoriale, in conformita' di quanto previsto dall'art. 10 comma 1 C.G.S. applica alla societa' Massa la sanzione sportiva della perdita per 0-6 della gara suindicata.

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