C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 23 del 15/09/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale a carico di: – Pini Federico, Calciatore tesserato per la S.S.D. a.r.l. Midland Global Sport, al quale viene contestata la violazione degli artt. 4 comma 1 e 23, comma 1 del C.G.S.; – Società S.S.D. a.r.l. Midland Global Sport per la responsabilità prevista dagli artt. 6, c. 2, e 23, c. 5 del medesimo Codice.

Deferimento della Procura Federale a carico di: - Pini Federico, Calciatore tesserato per la S.S.D. a.r.l. Midland Global Sport, al quale viene contestata la violazione degli artt. 4 comma 1 e 23, comma 1 del C.G.S.; - Società S.S.D. a.r.l. Midland Global Sport per la responsabilità prevista dagli artt. 6, c. 2, e 23, c. 5 del medesimo Codice.

 In data 21 giugno 2022 il Procuratore Arbitrale Nazionale segnalava alla Procura Federale della F.I.G.C., documentandola debitamente, una serie di messaggi tratti da un profilo facebook, nonché da due articoli pubblicati on line da due testate giornalistiche, riportanti le dichiarazioni rese dal Signor Federico Pini a commento di quanto accaduto in occasione della gara di semifinale della Coppa Toscana di Serie C2 del Calcio a 5 San Lorenzo vs. La Sorba Casciano, disputata in data 17.6.2022. La Procura Federale F.I.G.C.: - esaminata la documentazione ricevuta, - accertato che il Signor Federico Pini era, all’epoca dei fatti, Calciatore tesserato per la Società S.S.D. a.r.l. Midland Global Sport, - notificato alle parti in data 27.6.2022 l’avviso di conclusione delle indagini, ha disposto il presente deferimento. Il Tribunale avvisate ritualmente le parti ha disposto che la discussione avvenisse per la data odierna per cui è in grado di accertare la presenza di: - la Società Midland Global Sport in persona del legale rappresentante Signor Luca Maré che rappresenta altresì il Calciatore Pini Federico giusta delega contestualmente depositata. La Procura Federale è presente nella persona dell’Avvocato, Loredana Fardello, Sostituto Procuratore. Aperto il dibattimento ed illustrate brevemente i motivi del deferimento il Signor Luca Marè, in proprio e n.n., unitamente al rappresentante della Procura Federale, informa il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 127 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, la accoglie e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto. P.Q.M. dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - al Calciatore Pini Federico la squalifica per 1 (una) giornata di campionato; - alla Società S.S.D. s.r.l., Midland Global Sport l’ammenda di €.267,00 (duecentosessantasette). Dichiara chiuso il procedimento.

 

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