F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 115/TFN – SD del 27 Gennaio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 12730/844pf 21-22/GC/PM/mg del 22 novembre 2022 nei confronti dei sig. Borges Fonseca Caio Junior + altri – Reg. Prot. 89/TFN-SD
Decisione/0115/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0089/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici – Componente (Relatore)
Amedeo Citarella – Componente (Relatore)
Andrea Fedeli – Componente
Valentina Ramella – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 19 gennaio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12730/844pf 2122/GC/PM/mg del 22 novembre 2022 nei confronti dei sigg.ri Borges Fonseca Caio Junior, Fernandes Rodrigues Dos Santos Jorge Henrique, Thiago Polcaqui Grippi, nonché nei confronti delle società ASD Olimpus Roma e ASD Todis Lido di Ostia,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del giorno 18.11.2022, depositato presso quest’Ufficio il successivo 22.11.2022, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale:
1. - il sig. Borges Fonseca Caio Junior, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la ASD Olimpus Roma, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’articolo 30 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Olimpus Roma – Todis Lido di Ostia del 21.05.22 ore 18:00, valevole per il campionato di C5 Serie A Girone Unico, stagione sportiva 21/22, accertati dalla visione ed analisi dei messaggi scambiati tra lo stesso sig. Borges Fonseca Caio Junior ed il sig. Fernandes Rodrigues Dos Santos Jorge Henrique, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la ASD Todis Lido di Ostia, poco prima dell’inizio della gara in esame ed aventi ad oggetto il risultato della stessa;
2. - il sig. Fernandes Rodrigues Dos Santos Jorge Henrique, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la ASD Todis Lido di Ostia, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’articolo 30 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Olimpus Roma – Todis Lido di Ostia del 21.05.22 ore 18:00, valevole per il campionato di C5 Serie A Girone Unico, stagione sportiva 21/22, accertati dalla visione ed analisi dei messaggi scambiati tra lo stesso sig. Fernandes Rodrigues Dos Santos Jorge Henrique e il sig. Borges Fonseca Caio Junior, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la ASD Olimpus Roma, poco prima dell’inizio della gara in esame ed aventi ad oggetto il risultato della stessa;
3. – il sig. Thiago Polcaqui Grippi, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la ASD Olimpus Roma, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’articolo 30 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver compiuto e/o consentito o, comunque, non denunciato atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Olimpus Roma – Todis Lido di Ostia del 21.05.22 ore 18:00, valevole per il campionato di C5 Serie A Girone Unico, stagione sportiva 21/22, accertati dalla visione ed analisi dei messaggi scambiati tra il sig. Fernandes Rodrigues Dos Santos Jorge Henrique, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la ASD Todis Lido di Ostia, e il sig. Borges Fonseca Caio Junior, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la ASD Olimpus Roma, poco prima dell’inizio della gara in esame ed aventi ad oggetto il risultato della stessa;
4. - la società ASD Olimpus Roma per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, e art. 30, commi 2 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione dai sig.ri Borges Fonseca Caio Junior e Thiago Polcaqui Grippi;
5. - la società ASD Todis Lido di Ostia per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, e art. 30, commi 2 e 4, d l Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportament posti in essere all’epoca dei f tti descritti nei precedenti capi di incolpazione dal sig. Fernandes Rodrigues Dos Santos Jorge Henrique.
La fase istruttoria
La Procura Federale, a seguito di una nota del 24.05.2022 della Procura Generale dello Sport del CONI inoltrata all’Ufficio federale il giorno successivo tramite pec, con la quale si allegava altra nota dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (nel prosieguo semplicemente ADM) che evidenziava un flusso anomalo di gioco riguardante il Calcio A5, Italia – I Divisione, per l’incontro Olimpus Roma – Todis Lido Di Ostia del 21-05-2022 terminato con il risultato di 1 – 1, in data 16/06/2022 iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 844pf21-22 avente ad oggetto “Flusso anomalo di scommesse sulla gara Olimpus Roma–Todis Lido di Ostia del 21 Maggio 2022 terminata con il risultato di 1 – 1 con concentrazione di gioco sul mercato “Esito Finale 1X2” con pronostici orientati sull’esito “X””.
In particolare, con la nota anzidetta, alla quale erano allegate circa cinquanta pagine di tabulati riportanti, tra l’altro, la tipologia delle giocate, l’elenco delle stesse, le località e le ricevitorie dove erano confluite e le vincite conseguite, l’ADM segnalava “…un’anomala concentrazione di gioco sul mercato “Esito Finale 1X2” con pronostici orientati sull’esito “X”. Su una raccolta totale di quasi € 13.500,00, si registra una raccolta sul mercato “Esito Finale 1X2” di circa € 12.000,00 con volume di vincite totali di quasi € 66.000,00”.
La Procura Federale istruiva il procedimento acquisendo i fogli censimento completi delle due Società interessate, il referto arbitrale della gara con relative distinte, il C.U. del Giudice Sportivo relativo alle gare di Serie A di Calcio a 5 disputate il 21.05.2022, gli estratti storici dal sistema AS400 relativi a tutti i calciatori tesserati per le due Società nella stagione sportiva interessata e il video della gara. L’attività istruttoria proseguiva poi con le audizioni del Direttore di Gara sig. Davide Plutino, con quella dei sigg.ri Giuseppina Pane e Giuseppe Anastasi, rispettivamente titolari delle ricevitorie di Roma Valmelaina e Acireale (CT) dove era stato riscontrato un alto numero di scommesse sulla gara oggetto d’indagine, dei sigg.ri William Giammarile, Daniele Ducci, Angelo Schinina e Andrea Petricca, in qualità rispettivamente di calciatori, i primi, e Dirigente Accompagnatore della ASD Olimpus Roma nella gara de qua, l’ultimo, dei sigg.ri Jorge Henrique Fernandes Rodrigues Dos Santos, Diego Regini, e Federico Barra, tutti calciatori partecipanti alla gara in esame e tesserati per la ASD Todis Lido Di Ostia, del sig. Daniele Di Stefano, preparatore dei portieri per la Todis, e, infine, dei sigg.ri Caio Junior Borges Fonseca e Thiago Polcaqui Grippi, entrambi calciatori tesserati per la ASD Olimpus Roma ma solo il primo effettivamente in campo nella gara del 21.05.2022. Sempre durante la fase istruttoria, venivano acquisiti gli aggiornamenti per la stagione sportiva 2022-23 dei fogli censimento delle Società interessare e della posizione di tesseramento di diversi tesserati.
All’esito dell’attività istruttoria la Procura Federale, essendo a suo avviso emerso il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Olimpus Roma – Todis Lido di Ostia del 21.05.22, provvedeva, in data 26.10.22, alla notifica della comunicazione di chiusura delle indagini per il tramite della quale venivano contestate ai sigg.ri Caio Junior Borges Fonseca, Jorge Henrique Fernandes Rodrigues Dos Santos, Thiago Polcaqui Grippi e alle Società ASD Olimpus Roma e ASD Todis Lido Di Ostia le violazioni di cui al precitato atto.
In conseguenza della predetta notifica, il sig. Thiago Polcaqui Grippi, il sig. Jorge Henrique Fernandes Rodrigues Dos Santos e la Società ASD Todis Lido Di Ostia, per il tramite dei rispettivi difensori, richiedevano e ottenevano copia degli atti del procedimento ma non depositavano memorie difensive, né chiedevano di essere nuovamente ascoltati.
Nel silenzio degli altri avvisati, l’Organo requirente si determinava quindi, con atto del giorno 18.11.2022, a deferire innanzi a questo Tribunale i sigg.ri Caio Junior Borges Fonseca, Jorge Henrique Fernandes Rodrigues Dos Santos, Thiago Polcaqui Grippi e alle Società ASD Olimpus Roma e ASD Todis Lido Di Ostia ascrivendo agli stessi le contestazioni di cui si è detto in precedenza.
La fase precedente l’udienza del 21.12.2022 e la fase prebattimentale
Fissata dal Presidente l’udienza di discussione per il giorno 21.12.2022, si costituivano l’avv. Nicola Paolini per il sig. Caio Junior Borges Fonseca; l’avv. Michele Cozzone per il sig. Jorge Henrique Fernandes Rodrigues Dos Santos e l’ASD Todis Lido Di Ostia; l’avv. Priscilla Palombi per l’ASD Olimpus Roma ed il sig. Thiago Polcaqui Grippi.
Alla ridetta udienza erano presenti il Sostituto Procuratore federale, avv. Luca Sanzi, ed i difensori delle parti.
Il Tribunale, rilevata l’impossibilità di rispettare il termine per il deposito delle motivazioni dell’emananda sentenza a causa dell’imminente chiusura degli Uffici federali per le festività Natalizie e di fine anno, pronunciava la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, dato atto della chiusura degli uffici federali dal 23 dicembre 2022 al 9 gennaio 2023, con conseguente alta difficoltà per la pubblicazione della decisione nel termine dettato dall'art. 82, comma 4, CGS e per l'esercizio dell'eventuale facoltà di reclamo nel termine dettato dall'art. 101 CGS, rinvia la trattazione del procedimento all’udienza del 19 gennaio 2023 ore 10:45, in modalità videoconferenza, con salvezza dei diritti di prima udienza”.
Le memorie difensive delle parti
Con rituale memoria depositata il 14.1.2023 nell’interesse del sig. Grippi, l’avv. P. Palombi eccepiva l violazione dell’art. 125 CGS, perché asseritamente non rilevabile dall’atto di deferimento in cosa sarebbe consistita l’attività contestata al deferito, con conseguente inefficacia e/o nullità del procedimento anche per violazione dell’esercizio del diritto di difesa; nel merito, eccepita l’assenza di prova, contestava la fondatezza del deferimento.
L’avv. Palombi depositava poi altra memoria nell’interesse della propria rappresentata Olimpus Roma, con argomentazioni del tutto identiche a quelle svolte nell’interesse del sig. Grippi, aggiungendo che alla luce della sussistenza e validità del Codice Etico e Regolamento Interno predisposto dall’ASD Olimpus Roma, la stessa, in ipotesi di condanna, avrebbe avuto diritto all’applicazione dell’esimente ovvero, in via subordinata, dell’attenuante per aver adottato un modello di prevenzione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7, comma 5 dello Statuto della FIGC.
Negli stessi termini la difesa del sig. Borges Fonseca, come da memoria depositata il 16.1.2023, secondo cui dalla violazione dell’art. 125 CGS conseguirebbe la “nullità e/o annullabilità e/o comunque inefficacia e/o irricevibilità del deferimento”, comunque carente sul piano probatorio ed infondato nel merito.
La difesa del sig. Jorge Henrique Fernandes Rodrigues Dos Santos, a sua volta, con memoria depositata il 16.1.2023, premessi i principi generali in materia di illecito sportivo, contestava l’impianto accusatorio, che asseriva fondato unicamente sui due messaggi scambiati tra Fonseca e Dos Santos, ritenuti insufficienti a provare l’illecito in un contesto di gara da tutti definito normale.
Negli stessi termini, con argomentazioni sovrapponibili a quelle del proprio tesserato, la difesa dell’ASD Todis Lido Di Ostia con memoria depositata il 16.1.2023.
Il dibattimento
All’udienza del 19 gennaio 2023 prendevano parte l’avv. Cristiano Pasero, Sostituto Procuratore; gli avv.ti Priscilla Palombi, Nicola Paolini e Michele Cozzone per i deferiti; nonché i signori Jorge Henrique Fernandes Rodrigues Dos Santos, il Presidente dell’ASD Olimpus Roma, sig. Andrea Verde, ed il sig. Niko Pergola, dirigente dell’ASD Todis Lido Di Ostia.
L’avv. Pasero, contestata l’eccezione di violazione dell’art. 125 CGS formulata dalle parti, oltre che la rilevanza, rispetto ai fatti del deferimento, della decisione n. 37/TFN-SD 2021 richiamata nelle memorie difensive, chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni:
- per il sig. Borges Fonseca Caio Junior, 5 (cinque) anni di squalifica e ammenda di Euro 60.000,00 (Euro sessantamila/00); - per il sig. Fernandes Rodrigues Dos Santos Jorge Henrique, 5 (cinque) anni squalifica e ammenda di Euro 60.000,00 (Euro sessantamila /00);
- per il sig. Grippi Thiago Polcaqui, 5 (cinque) anni squalifica e ammenda di Euro 60.000,00 (Euro sessantamila /00);
- per la società ASD Olimpus Roma, 10 (dieci) punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2022-2023;
- per la società ASD Todis Lido Di Ostia, 10 (dieci) punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva 20222023.
L’avv. Priscilla Palombi, nell’interesse del sig. Thiago Polcaqui Grippi e dell’ASD Olimpus Roma, insisteva sulla inverosimiglianza del coinvolgimento del proprio assistito Grippi, attinto dal deferimento solo perché menzionato in un messaggio pur in assenza della descrizione della condotta ascrittagli e, riportatasi alla memoria, concludeva per il proscioglimento dello stesso, ovvero per l’irrogazione di una sanzione inferiore alla richiesta, tenuto conto che nessuna delle persone sentite aveva riferito di accordo miranti ad alterare il risultato della gara. Quanto alla posizione della società, chiedeva altresì valutarsi positivamente l’esistenza di un Codice di comportamento ad oggi ancora più articolato rispetto al precedente.
Sulla stessa linea le dichiarazioni spontanee del sig. Verde, che rimarcava l’attenzione della società al rispetto delle regole sportive e sociali.
L’avv. M. Cozzone, per il sig. Fernandes Dos Santos e l’ASD Todis Lido Di Ostia, rimarcava la necessità di superare la soglia della mera probabilità, onde addivenire alla ragionevole certezza del compimento dell’illecito in presenza di indizi, seri, univoci e concordanti, nella specie però assenti; di talché, in ragione del ritenuto vuoto probatorio, affermava non potersi ritenere raggiunta la prova logica in presenza della quale potere addivenire ad una pronuncia di condanna; riportatosi alle memorie in atti, pertanto, concludeva per il proscioglimento del tesserato e della società.
Rendevano dichiarazioni spontanee anche il sig. Fernandes Dos Santos, che negava ogni addebito, ed il sig. Nico Pergola, dirigente dell’ASD Todis Lodi di Ostia, si associava a quanto già esposto dal difensore.
L’avv. Paolini, nell’interesse del sig. Borges Fonseca poneva l’accento sull’assenza di prove ed evidenziava come il flusso di scommesse segnalato dall’ADM riguardasse unicamente il pareggio, non il numero delle reti; ribadiva la mancata contestazione dell’aggravante riferita al conseguimento del risultato e, tenuto conto della mancata segnalazione di irregolarità da parte dell’Arbitro della gara, concludeva come da memoria per il proscioglimento dell’assistito.
Seguivano le repliche.
Il Sostituto Procuratore evidenziava come fosse stato lo stesso Grippi, di ritorno dagli spogliatoi, a riferire che tutti gli parlavano di pareggio.
L’avv. Palombi ritornava sull’assenza di prove e sulla mancata contestazione dell’aggravante che non giustificava la richiesta delle sanzioni oltre il minimo edittale.
L’avv. Cozzone evidenziava la neutralità sul piano probatorio delle voci riferite dal Grippi in merito al pareggio, a tutto voler concedere riferite alle quote delle scommesse, non già ad un accordo sul risultato.
L’avv. Paolini, infine, riteneva fondato sul solo primo messaggio inviato dal Fonseca al Dos Santos l’intero quadro probatorio fornito dalla Procura federale, in quanto espressione di mera meraviglia sul suo contenuto il messaggio di risposta inviato dal Dos Santos.
All’esito della discussione il Tribunale riservava la decisione.
La decisione
1. In via preliminare vanno scrutinate le eccezioni, formulate in termini tra loro sovrapponibili, di presunta violazione dell’art. 125 CGS perché omessa, nell’atto di deferimento, la condotta specificamente ascritta ai deferiti.
Più nello specifico, secondo le difese, tanto inciderebbe “in maniera significativa sul diritto di difesa dell’incolpato” e renderebbe “il deferimento […] nullo e/o inammissibile e/o irricevibile e/o comunque inefficace” (memoria difensiva Grippi), ovvero comporterebbe la “nullità e/o annullabilità e/o comunque inefficacia e/o irricevibilità del deferimento” (memoria Borges Fonseca).
L’eccezione è infondata.
Dall’insieme dell’atto di deferimento e delle risultanze della relazione è dato evincere in cosa consista il comportamento contestato. Ovviamente, data la particolarità della vicenda, il tutto prende l’abbrivio dalla constatazione di quanto accaduto sugli spalti dell’impianto prima della gara, nel momento in cui il tesserato Dos Santos riceveva un messaggio WhatsApp dal tesserato Fonseca, ne riferiva il contenuto al tesserato Grippi e lo sollecitava, come effettivamente avvenuto, a recarsi negli spogliatoi per interloquire con lo stesso Fonseca all’evidente fine di confermargli la conclusione dell’accordo, di talché lo stesso, di ritorno dagli spogliatori aveva a riferirgli che ivi tutti parlavano di pareggio.
Dalla successione cronologica dell’accaduto la Procura federale inferiva l’esistenza di accordi intervenuti tra i tesserati al fine di alterare il risultato della gara che si sarebbe disputata di lì a poco, in tanto corroborata dalle contraddittorie risposte fornite dagli stessi Grippi, Dos Santos e Fonseca in sede di audizione che rafforzava, negli inquirenti, in disparte l’esito del procedimento, il convincimento dell’avvenuta consumazione dell’illecito.
Con salvezza di quanto si espliciterà nel prosieguo, è ben noto alle difese che in materia di illecito, attesa la particolarità della fattispecie, la prova non può che essere logica, ovvero desunta da indizi gravi, univoci e concordanti o, ancora, dedotta da un fatto noto.
Ed invero, come ancora di recente ricordato da CFA, Sezione I, decisione n. 92/CFA/2021-2022, “Il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (quanto meno a partire da Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; per tutte, da ultimo, CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3).”
Quello che è stato contestato, pertanto, altro non è che la violazione dell’art. 30 CGS in ragione di quanto emerso dal complesso delle indagini, su cui le difese hanno ampiamente dedotto ed eccepito, così esercitando appieno il loro diritto di difesa, di cui non è dato ravvisare alcuna lesione.
2. Quanto al merito della vicenda, le risultanze istruttorie consentono di affermare la responsabilità dei deferiti con ragionevole certezza.
Si ricorda, per quanto occorra, che il procedimento trae origine dalla segnalazione dell’ADM sul flusso anomalo di scommesse registrate sul sito con riferimento alla gara del Campionato di Serie A della Divisione di Calcio a 5 del 21.5.2022, ultima giornata di campionato della Regular Season, giocata tra l’ASD Olimpus Roma e l’ASD Todis Lido Di Ostia, terminata sul risultato di 1-1 e disputata presso l’impianto della prima.
In particolare, su 306 giocate complessive per un totale di € 13.426,22 vi sono state giocate singole per € 11.961,00; delle 306 giocate ne sono risultate vincenti 206, per un totale di € 66.261,47 e, di queste, sono risultate vincenti 190 giocate sull’esito finale “X”.
Per quanto possa rilevare, 43 giocate sono state effettuate in ricevitoria e le restanti 147 on line; solo una giocata ha conseguito una vincita superiore ad € 2.000,00 ed ha consentito l’identificazione del vincitore, in quanto per il pagamento delle vincite di importo inferiore non era previsto il tracciamento del pagamento.
Di seguito, le circostanze ed i fatti emersi.
Prima dell’ultima giornata di campionato l’ASD Olimpus Roma era seconda in classifica con 57 punti, seguita a tre lunghezze dal Padova.
All’ASD Olimpus, impossibilitata a conseguire il primo posto in classifica, occupato dall’Italservice Pesaro con 62 punti, sarebbe stato sufficiente conquistare un solo punto per conseguire la matematica sicurezza di accedere ai play off scudetto da seconda in classifica.
In questo contesto, Dos Santos e Fonseca, si incontrano fuori dall’impianto prima della gara (v. audizione Fonseca). I due già si conoscevano in quanto il primo, all’epoca dei fatti tesserato per l’ASD Todis Lido Di Ostia, al momento dell’arrivo del secondo all’OLIMPUS giocava in questa squadra (v. audizione Fonseca).
Dos Santos non riferisce dell’incontro pregara.
Fonseca, invece, riferisce che nell’incontro pregara Dos Santos gli avrebbe detto di giocare tranquillamente, perché il Todis era già retrocesso e l’Olimpus aveva parecchi giocatori ammoniti, affermazione a cui rispondeva di non sapere se la partita sarebbe poi stata “tranquilla” o meno perché “non potevo decidere io”.
Giunto nello spogliatoio, dopo l’allenamento, Fonseca manda a Dos Santos un messaggio WhatsApp (“Jorge empate entao e primeiro gol de vcs ok?” - “Jorge pareggio allora e primo gol vostro ok?”) “per avere conferma” (riferisce: nds); “Volevo sapere”, aggiunge agli inquirenti, “se fosse stata una partita tranquilla e nella mia testa una partita tranquilla è quando finisce in pareggio” (v. verbale audizione).
A questo messaggio Fernandes Rodrigues Dos Santos, risponde “ Pera ai o Grippi ta indo ai” (“Aspetta un attimo Grippi sta andando lì”).
Grippi corrisponde a Thiago Polcquai Grippi, tesserato Olimpus Roma, che non prenderà parte alla gara perché infortunato. Nel corso dell’audizione Grippi, anch’egli presente presso l’impianto, ha inizialmente riferito di essersi accomodato sugli spalti a distanza di qualche fila da Dos Santos, nonché di non ricordare di cosa avessero parlato, se non genericamente delle famiglie e di non essere sceso negli spogliatoi, ma di avere solo assistito al briefing prepartita tenutosi in un edificio diverso.
Solo quando gli vengono mostrati i due messaggi di cui si è detto, negato il consenso all’accesso al suo cellulare, ammette che Dos Santos gli ha parlato del messaggio, ma senza mostrarglielo ed invitandolo ad andare nello spogliatoio per chiedere a Fonseca a cosa intendesse riferirsi. Aggiunge, ancora, però, che sceso negli spogliatoti si sarebbe limitato ad augura buona fortuna ai compagni.
Sul punto, invece, Rodrigues Dos Santos riferisce che sino al momento della ricezione del messaggio Grippi era seduto accanto a lui, ed ha precisato che, di ritorno dallo spogliatoio, interrogato sul significato del messaggio, questi gli avrebbe detto che “Tutti
nello spogliatoio mi parlano di pareggio”.
Incrociate le dichiarazioni dei tre calciatori deferiti, deve evidenziarsi, l’attendibilità di Fonseca Caio Junior laddove, auto accusandosi, riferisce di avere parlato con Dos Santos prima della gara, momento in cui gli riferisce di non sapere se sarebbe stata una partita tranquilla perché non poteva decidere da solo, tenuto conto che, per questi, “una partita tranquilla è quando finisce in pareggio.”
Dal tenore di siffatte dichiarazioni, anche a volere escludere che le trattative di un accordo siano state precedentemente avviate, se non concluse, tanto da essere già note alla cerchia del pubblico presente (Rodrigues Dos Santos ha precisato “che già prima della gara fuori dall’impianto sportivo ho sentito alcune persone, che non conoscevo, che parlando dell’incontro che si doveva disputare a breve, dicevano che erano uscite delle quote della partita e parlavano di un pareggio. Precisò altresì di avere percepito un’aria strana fuori dall’impianto sportivo…”) è consequenziale inferire che Dos Santos e Fonseca abbiano interloquito sulla gara e sul suo esito.
Nel mentre Dos Santos poteva evidentemente già contare sul consenso dell’intero gruppo squadra e/o di alcuni componenti, però, Fonseca necessitava di acquisire la probabilmente non ancora acquisita piena disponibilità di altri sodali, che riservava di comunicare dopo averli incontrati negli spogliatoi.
Tanto rende palese l’intento del messaggio inviato a Rodrigues Dos Santos, “Jorge empate entao e primeiro gol de vcs ok?” (“Jorge pareggio allora e primo gol vostro ok?”), vale a dire la conferma del pareggio, con prima segnatura ad opera del Todis Lido Di Osta e successivo pareggio.
In tutto questo, assume sicuro rilievo anche il ruolo del tesserato Grippi, l’inattendibilità delle cui prime dichiarazioni emerge dalle ammissioni, tendenzialmente parziali, rese solo nel momento in cui gli sono stati mostrati i noti messaggi.
Ed invero, Grippi, sebbene non prenda parte alla gara perché infortunato, quanto meno a far tempo dal momento in cui Rodrigues Dos Santos gli mostra o gli parla (il particolare è ininfluente) del messaggio ricevuto da Fonseca, partecipa attivamente alla conclusione dell’accordo aderendo alla sollecitazione di recarsi nello spogliatoio (circostanza inizialmente negata) per portare al ridetto Fonseca la definitiva consacrazione dell’accordo sicché, tornato sugli spalti, riferisce al Dos Santos che “Tutti mi parlano di pareggio nello spogliatoio”, così definitivamente chiudendo il cerchio della combine.
Mette conto evidenziare, da ultimo, che tutti gli auditi, con riferimento alla segnatura subita dall’Olimpus Roma, hanno parlato di errore tecnico del portiere Ducci, cui il pallone, asseritamente visto all’ultimo momento per il “velo” ad opera di un avversario, sarebbe scivolato tra le mani.
Sul punto, solo Fonseca Caio Junior risponde inizialmente di non ricordare le modalità della segnatura del Todis; quando, però, gli viene chiesto, “considerate le modalità realizzative del gol subito dall’Olimpus, che ruolo ha avuto il portiere sig. Ducci nell’indirizzare (e) nel subire il gol del momentaneo 1 a 0 ed anche il risultato della gara?”, risponde senza esitazione “No Ducci prende spesso gol sotto le gambe”. Ed infatti, secondo quanto risulta dalla relazione dei collaboratori della Procura federale versata in atti, il portiere si piega sulle gambe e protende in avanti le braccia nel gesto di bloccare il pallone che, ciò nonostante, gli passa comunque tra le mani e le gambe.
Anche da tanto è dato interferire la inattendibilità delle versioni alternative fornite dai tre soggetti deferiti in ordine ai fatti contestati.
Come già detto ben noto alle difese dei ridetti, del resto, in materia di illecito sportivo la prova è logica, di talché incombe sui soggetti coinvolti la prova in ordine al diverso ed alternativo accadimento dei fatti.
Nella vicenda in esame, di contro, la versione alternativa dei fatti non solo non è stata fornita, ma è viepiù risultata inverosimile in ragione delle inattendibili e contraddittorie dichiarazioni degli interessati sugli snodi cruciali della vicenda.
Si segnala, da ultimo, che anche la tipologia delle scommesse, come descritta nella parte iniziale, induce a ritenere con ragionevole certezza l’avvenuta combine, ulteriormente suffragata dalle dichiarazioni del sig. A. G., non tesserato, titolare del negozio di gioco Intralot sito in Acireale, padre di un giocatore di Calcio a 5 che, a precisa domanda, ha così risposto, “Non ci sono tantissime giocate sul campionato italiano di Calcio a 5 essendo lo stesso un campionato poco attenzionato dagli scommettitori.”
Ciò non di meno, la gara in oggetto ha fatto registrare un flusso anomalo di giocate, peraltro con prevalenza di giocate singole sul pronostico “X” e, nello specifico, nell’anzidetta ricevitoria sono state effettuate cinque giocate on line, anch’esse sul risultato finale “X”, tutte da 250,00 euro, in modalità on line e live, dalle ore 18:01.31 alle ore 18:01:48, vale a dire nell’immediatezza dell’inizio della gara avvenuto alle ore 18,00.
È lecito ritenere che trattasi di giocate eseguite da un unico soggetto nel momento in cui, dalla ricostruzione che precede, si è avuta certezza del conseguimento dell’accordo, peraltro con giocate di importo tale da evitare il tracciamento del pagamento della vincita (€ 1.812,50) e, per completezza di esposizione, effettuate in quel di Acireale (CT), località distante solo poche decine di chilometri da Augusta (SR), comune di residenza di Fernandes Rodrigues Dos Santos Jorge Henrique.
3. In punto sanzioni, per quanto riguarda i tre tesserati coinvolti nell’illecito, il Collegio ritiene di non doversi discostare da quello che secondo il dettato del comma 5 dell’art. 30 del CGS costituisce il “minimo edittale” (squalifica per anni quattro), non potendosi accogliere la più grave richiesta di squalifica formulata dalla Procura federale anche alla luce della circostanza che ai ridetti non è stata contestata l’aggravante di cui al comma 6 della norma. Né, d’altro canto, può trovare ingresso la richiesta irrogazione dell’ammenda, in quanto detta sanzione è impedita dal dettato del terzo comma dell’art. 9 del CGS che prevede tale tipo di sanzione esclusivamente per i tesserati della sfera professionistica, “fatto salvo quanto previsto dall’art. 35.”
A tal proposito occorre evidenziare che il Tribunale non ignora il pregresso indirizzo espresso dalle SS.UU. della CFA (C.U. n. 105/CFA del 15 marzo 2016) circa la possibilità, in caso di illecito sportivo, di sanzionare con l’ammenda anche i tesserati della sfera dilettantistica, dovendosi ritenere norma speciale quella dettata dall’art. 7 del CGS allora vigente (Illecito sportivo e obbligo di denuncia), oggi art. 30, prevalente sulla norma di carattere generale dell’art. 19 previgente (Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società), oggi art. 9, che al comma 6 prevedeva che “le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non di cui all’art.1 bis, comma 5, CGS nonché ai tesserati della sfera professionistica, per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara le ammende sono anche applicabili ai tesserati della sfera dilettantistico-giovanile”. Ciò non di meno, il Tribunale ritiene che l’attuale formulazione del comma 3 dell’art. 9 del CGS, secondo cui “Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nonché ai tesserati della sfera professionistica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 35” (Condotte violente nei confronti dei Direttori di Gara), esprima la volontà del legislatore di limitare l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie nei confronti dei tesserati del settore dilettantistico e giovanile alla sola ipotesi di condotte violente nei confronti dei Direttori di gara, dovendosi così limitare al solo settore professionistico l’applicazione dell’ammenda prevista dall’art. 30 CGS. Ed invero, ove così non fosse, l’ipotesi di illecito di cui all’art. 30 CGS e il suo regime sanzionatorio avrebbero dovuto trovare albergo nel testo dell’art. 9 CGS che, al pari della espressa deroga per l’ipotesi di cui all’art. 35, avrebbe dovuto prevede una espressa deroga anche per gli illeciti contemplati dall’art. 30.
4. Dei fatti ascritti ai rispettivi tesserati rispondono a titolo di responsabilità oggettiva, ex 6, co. 2, CGS l’ASD Olimpus Roma e l’ASD Todis Lido Di Ostia.
In parziale adesione alle richieste della Procura Federale, il Collegio ritiene congrue nei confronti delle due società le sanzioni di cui al dispositivo, tenuto conto, quanto all’Olimpus Roma, dell’irrilevanza, ai fini sanzionatori, del Codice Etico adottato, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Società, non risulta essere stato divulgato con la dovuta efficacia se è vero, come è vero, che il sig. Borges Fonseca Caio Junior ha espressamente dichiarato di ignorarne l’esistenza (cfr. audizione del 29.09.2022), che la dedotta esistenza delle due figure di spessore, componenti dell'Organismo di vigilanza, poco è credibile alla luce della incomprensibile riservatezza sui loro nominativi, peraltro connessa all’altrettanto incomprensibile "riservatezza ed efficacia del documento” e, infine, per stessa ammissione della deferita, “A seguito dei fatti per cui è causa, la ASD Olimpus Roma, anche su impulso dell’Organismo di Vigilanza, ha provveduto ad integrare detto documento … “ riconoscendone così l’inadeguatezza.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Borges Fonseca Caio Junior, anni 4 (quattro) di squalifica;
- per il sig. Fernandes Rodrigues Dos Santos Jorge Henrique, anni 4 (quattro) di squalifica;
- per il sig. Thiago Polcaqui Grippi, anni 4 (quattro) di squalifica;
- per la società ASD Olimpus Roma, punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva;
- per la società ASD Todis Lido di Ostia, punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 19 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Giammaria Camici Carlo Sica
Amedeo Citarella
Depositato in data 27 gennaio 2023.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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