FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 193/AA del 25/01/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CASTELLI MARRONE A.S.D. CALCIO CARUGATE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 183 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Alberto CASTELLI, Mattia MARRONE, e della società A.S.D. CALCIO CARUGATE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALBERTO CASTELLI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. CALCIO CARUGATE all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere omesso di verificare presso il Comitato Regionale di appartenenza che il calciatore Sig. Mattia Marrone non fosse tesserato per altra società prima di sottoscrivere la richiesta di tesseramento per la A.S.D. CALCIO CARUGATE in data 8.9.2022;

MATTIA MARRONE, Calciatore tesserato per la società A.S.D. REAL MILANO all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto in data 8.9.2022 una richiesta di tesseramento per la società A.S.D. CALCIO CARUGATE nonostante fosse già tesserato nella stessa stagione sportiva per la società A.S.D. REAL MILANO;

A.S.D. CALCIO CARUGATE, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alberto CASTELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CALCIO CARUGATE, e dal Sig. Mattia MARRONE; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alberto CASTELLI, di 1 (uno) giornata di squalifica per il Sig. Mattia MARRONE, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO CARUGATE;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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