FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 194/AA del 26/01/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MALPARTIDA GUERRERO A.S.D. BGV SOCCER
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 184 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Luis Angel MALPARTIDA GUERRERO, e della società A.S.D. BGV SOCCER CLUB, avente ad oggetto la seguente condotta:
LUIS ANGEL MALPARTIDA GUERRERO, calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. BGV SOCCER CLUB, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso in data 31.8.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. BGV SOCCER CLUB, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;
A.S.D. BGV SOCCER CLUB, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco GALLO in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. BGV SOCCER CLUB, e dal Sig. Luis Angel MALPARTIDA GUERRERO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Luis Angel MALPARTIDA GUERRERO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. BGV SOCCER CLUB;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.