L.N.P. SERIE B – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – legab.it – atto non ufficiale – C.U. N. 27 DEL 20.09.2022 – Campionato Serie B – Delibera – a) SOCIETA’

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata andata sostenitori delle Società Ascoli, Bari, Brescia, Cagliari, Como, Genoa, Palermo, Reggina, Spal, Ternana e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

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