F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 125/CSA pubblicata del 1 Febbraio 2023 – A.S.D. San Luca 1961 – calciatore Leveque Alessio
Decisione n. 125/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 134/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Sebastiano Zafarana – Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 134/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. San Luca 196 in data 11.01.2023,per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la LND Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n.75 del 10/01/2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 17.01.2023, il dott. Sebastiano Zafarana; sentito l’Arbitro;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.S.D. San Luca 1961 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Leveque Alessio, dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 75 del 10.01.2023), in relazione alla gara di Serie D (Girone I) Vibonese/San Luca dell’08.01.2023, terminata con il risultato di 3-1.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il predetto calciatore per n.3 (tre) giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “Per avere nel corso dell’intervallo, colpito con uno schiaffo un calciatore avversario”.
La società A.S.D. San Luca ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.
La reclamante sostiene che “Tuttavia però come si può evincere dalle immagini allegate il calciatore Leveque Alessio provocato dall’avversario Anzelmo che si dirige verso di lui (dal video si evince come il percorso intrapreso da Leveque sia in direzione spogliatoi come tutti gli altri calciatori e non alla ricerca dell’avversario) si danno una spinta a vicenda per allontanarsi quasi come un atto di difesa personale, niente di più, fermo restando che uno “spintone” durante un match di calcio con l’adrenalina e l’agonismo del contesto è ormai all’ordine del giorno ...”.
In sostanza, secondo la prospettazione della reclamante, alla fine del primo tempo il proprio calciatore Leveque Alessio e l’avversario Anzelmo non si sarebbero colpiti vicendevolmente con uno schiaffo, bensì si sarebbero reciprocamente respinti col braccio al solo fine di distanziarsi (quale atto di difesa) per prevenire eventuali colpi offensivi. Deduce inoltre che il dare “uno spintone” durante un mach di calcio, con l’adrenalina e l’agonismo di contesto, costituirebbe una condotta dei calciatori tollerata in tutte le categorie e che, infatti, essa sarebbe in genere punita con un semplice richiamo verbale o al più un cartellino giallo.
La reclamante offre, quale mezzo di prova, una sequenza della trasmissione televisiva della gara riferita alla circostanza in esame, trascrivendo nel corpo del reclamo un link dal quale eventualmente attivarne la visione.
Chiede pertanto che questa Corte annulli la squalifica al predetto Leveque Alessio o, in subordine, riformi in melius la squalifica comminata dal Giudice Sportivo
Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 17 gennaio 2023, nessuno è intervenuto per la reclamante.
Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.
Preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilità della ripresa televisiva offerta dalla ricorrente quale mezzo di prova.
L’art. 58 del C.G.S. (mezzi audiovisivi) stabilisce al comma 1 che “I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall'ordinamento federale”.
La giurisprudenza di questa Corte - ribadita la prevalenza del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti - ha sempre affermato il principio che gli organi di giustizia sportiva hanno la facoltà di utilizzare quale mezzo di prova, al solo fine di comminare sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati, le riprese televisive o altri filmati che offrano piena documentazione nelle ipotesi in cui da tali filmati emerga l'errore di persona nel quale l'arbitro e/o gli altri ufficiali di gara sono incorsi all'atto di comminare una ammonizione o di determinare un'espulsione o un allontanamento dal campo nei confronti di un soggetto diverso da quello che si era reso protagonista del comportamento illegittimo.
In altre parole l'ingresso della prova televisiva nel giudizio sportivo ha valenza sussidiaria rispetto a quanto non contenuto nel referto arbitrale; pertanto, se del comportamento scorretto e/o illecito il referto arbitrale ha preso nota, valutandolo in modo diverso, lo stesso non può essere successivamente sanzionato mediante l'uso della prova televisiva. Nel caso in esame il referto arbitrale e l’integrazione al referto hanno descritto in modo preciso il comportamento del calciatore e, per tale ragione, il mezzo di prova offerto dalla reclamante deve essere dichiarato inammissibile.
In particolare, questa Corte rileva che nel rapporto arbitrale (sussunte sotto la voce “Condotta Violenta”) sono riferite le seguenti condotte:
- al 45’+2’ del PT il calciatore del San Luca Leveque Alessio “A fine pt mentre rientravamo negli spogliatoi si colpiva con un avversario, il tutto senza conseguenze”;
- al 45’+2’ del PT il calciatore della Vibonese Anzelmo Domenico “A fine pt mentre rientravamo negli spogliatoi si colpiva con un avversario, il tutto senza conseguenze”.
Nell’integrazione al rapporto arbitrale il direttore di gara ha successivamente meglio delineato la condotta tenuta dai predetti nell’occorso, specificando che “A maggior chiarimento preciso che ho espulso i due calciatori Anzelmo Domenico n.32 Vibonese e Leveque Alessio n.24 San Luca perché mentre rientravamo negli spogliatoi più precisamente al centro del campo si colpivano con uno schiaffo l’uno al volto”.
Rilevata la contestualità della condotta ascritta ai due calciatori questa Corte ha anche ritenuto opportuno sentire il Direttore di gara, sig. Giuseppe Costa il quale ha confermato che i due calciatori avversari si sono colpiti vicendevolmente con uno schiaffo al volto.
Orbene gli elementi qualificanti il fatto in esame, come sopra refertati e confermati dal Direttore di gara, inducono questa Corte a ritenere – come anche ritenuto dal Giudice Sportivo - che nel caso di specie il calciatore Leveque Alessio abbia inteso porre in essere una condotta violenta, la quale non soltanto deve intendersi come connotata dall’intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ma anche – come nel caso in esame - dall’intenzione di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea; elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS.
In definitiva, ritiene la Corte che la sanzione di n. 3 giornate effettive di squalifica complessivamente comminata dal Giudice Sportivo sia congrua e proporzionata rispetto alla condotta tenuta dal calciatore.
Per tutto quanto precede la domanda di riduzione (generica) della squalifica non può essere accolta e, per l’effetto, l’appello proposto dalla società A.S.D. San Luca deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sebastiano Zafarana Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce