F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 126/CSA pubblicata del 1 Febbraio 2023 – U.S. Vibonese Calcio S.r.l. – calciatore Anzelmo Domenico
Decisione n. 126/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 135/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 135/CSA/2022-2023, proposto dalla Società Vibonese Calcio S.r.l. per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale -
Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 75 del 10.01.2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 17 gennaio 2023, il dott. Agostino Chiappiniello;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Società Vibonese Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Anzelmo Domenico, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale - Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 75 del 10.01.2023, in relazione alla gara del Campionato di Serie D Vibonese/San Luca dell'8.01.2022.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere nel corso dell'intervallo, colpito con uno schiaffo un calciatore avversario".
La società reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione della squalifica da tre a due giornate effettive di gara, sostenendo che è stata effettuata una ricostruzione esagerata dei fatti, in quanto il calciatore ha posto in essere una condotta non meritevole di una sanzione così grave. Vi è stata una condotta antisportiva, ma non violenta e, comunque, sussisterebbero delle circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 13, comma 2, del C.G.S..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.
La condotta posta in essere dal calciatore Anzelmo Domenico concretizza sicuramente una fattispecie violenta, così come descritta dall'art. 38 del C.G.S. La Società reclamante non disconosce i fatti, ma ne offre una ricostruzione completamente diversa, in contrasto con il referto arbitrale che, ai sensi dell'art. 61, comma 1 C.G.S., ha valore di piena prova e testualmente recita: "A fine PT mentre rientravamo negli spogliatoi si colpiva con un avversario, il tutto senza conseguenze".
L'arbitro, in particolare nella integrazione al referto e, poi, in sede di udienza, essendo stato sentito dal Collegio durante la discussione del reclamo, ha confermato e precisato la ricostruzione dei fatti e cioè che all’atto del rientro negli spogliatoi i due calciatori avversari all’altezza del centro campo si colpivano con uno schiaffo al volto.
Così ricostruiti i fatti, per un verso, non appare fondata la richiesta di ammettere e valutare la sussistenza di circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 13, comma 2, del C.G.S., difettandone i presupposti di applicabilità e, per altro verso, il reclamo proposto dalla Società Vibonese Calcio deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce