C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 101 CSAT 2 del 04/10/2022 – Delibera – Procedimento 3/A A.S.D. PARMONVAL (PA) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. La Mattina Antonio. Campionato Eccellenza Girone “A” Gara: Parmonval – Mazara Calcio del 17.09.2022 – C.U. n. 82 del 20.09.2022

Procedimento 3/A

A.S.D. PARMONVAL (PA)

Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. La Mattina Antonio. Campionato Eccellenza Girone “A” Gara: Parmonval – Mazara Calcio del 17.09.2022 – C.U. n. 82 del 20.09.2022

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e contestuale invio, nei termini, dei motivi l’A.S.D. Parmonval, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata sostenendo in buona sintesi che il proprio tesserato avrebbe commesso solo un “fallo tattico” per cui “chiede clemenza”.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti i referti redatti dagli ufficiali di gara, che ai sensi dell’rt. 61 comma 1 del C.G.S., fanno piena prova in ordine ai fatti ed ai comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che il sig. La Mattina Antonio è stato espulso, al 48’ del secondo tempo, per avere colpito, a gioco fermo, un calciatore avversari o con uno schiaffo al volto causandogli dolore. In ragione di quanto sopra la tesi difensiva sostenuta dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione così come irrogata dal GST risulta congrua e non suscettibile della benché minima riduzione essendo stata applicata nel minimo edittale previsto dall’art.38 C.G.S., non ricorrendo nella fattispecie alcuna circostanza attenuante.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto appello e per l’effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato di € 130,00.

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