C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 101 CSAT 2 del 04/10/2022 – Delibera – Procedimento 4/A A.S.D. NISSA F.C. (CL) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Di Blase Nicolas Annibal. Campionato Eccellenza Girone “A” Gara: Akragas 2018 – Nissa F.C. del 18.09.2022 – C.U. n. 82 del 20.09.2022

Procedimento 4/A

A.S.D. NISSA F.C. (CL) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Di Blase Nicolas Annibal. Campionato Eccellenza Girone “A” Gara: Akragas 2018 – Nissa F.C. del 18.09.2022 – C.U. n. 82 del 20.09.2022

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l’A.S.D. Nissa FC, in persona del suo rappresentante legale pro tempore impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata chiedendo una rideterminazione in termini più equi della sanzione dovendosi applicare alla fattispecie l’attenuante della provocazione. In particolare la reclamante sostiene che il gesto posto in essere dal suo tesserato sarebbe avvenuto a seguito di un comportamento anti sportivo posto in essere da un calciatore avversario a cui aveva fatto seguito un battibecco.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 CGS fa piena prova dei fatti e dei comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 41’ del 2° t. il calciatore Di Biase Nicolas Annibal è stato espulso perché:” nel discutere con un calciatore avversario gli sferrava una gomitata/sbracciata, colpendolo al collo con l’avambraccio. L’avversario a seguito delle cure del caso prendeva nuovamente parte al gioco”. Ciò posto, questa Corte ritiene che il gravame non possa trovare accoglimento poiché l’invocata attenuante non può trovare applicazione al caso in esame in quanto la reazione del sig. De Blase risulta del tutto sproporzionata all’occorso e connotata da particolare violenza, ragion per cui la sanzione risulta congrua.

P.Q.M.

 La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello e per l’effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato di € 130,00.

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