C.R. SICILIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 102 TFT 03 del 04/10/2022 – Delibera – Procedimento n. 4/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. sig. Fausto BELLOMO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bivona 2020; 2. sig. Maurizio TRAINA, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Bivona 2020; 3. sig. Giuseppe CUTRÒ, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Bivona 2020; 4. sig. Emanuele CARDINALE, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Bivona 2020; 5. sig. Gabriele CASSOTTA, nato il 24.03.2003, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Bivona 2020; 6. società A.S.D. BIVONA 2020.

Procedimento n. 4/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1. sig. Fausto BELLOMO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bivona 2020;

2. sig. Maurizio TRAINA, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Bivona 2020;

3. sig. Giuseppe CUTRÒ, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Bivona 2020;

4. sig. Emanuele CARDINALE, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Bivona 2020;

5. sig. Gabriele CASSOTTA, nato il 24.03.2003, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Bivona 2020;

6. società A.S.D. BIVONA 2020.

La Procura Federale con nota prot. 5760/728 pfi 21-22/PM/ce del 08 settembre 2022 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, per rispondere delle seguenti violazioni: 1) il sig. Fausto BELLOMO, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bivona 2020: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bivona 2020, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Gabriele Cassotta, nonché per avere consentito, o comunque non impedito, che lo stesso prendesse parte, nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. BIvona 2020, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria: Gattopardo Palma – A.S.D. Bivona 2020 del 28.11.2021, A.S.D. Bivona 2020 – Montallegro del 5.12.2021, Soccer Licata - A.S.D. Bivona 2020 del 12.12.2021, Real Licata - A.S.D. Bivona 2020 del 19.12.2021, A.S.D. Bivona 2020 - A.S.D. Cianciana Calcio del 6.2.2022, Burgio - A.S.D. Bivona 2020 del 13.2.2022, A.S.D. Bivona 2020 - Real Canicattì del 27.2.2022, Aragona Calcio - A.S.D. Bivona 2020 del 6.3.2022 ed A.S.D. Athena - A.S.D. Bivona 2020 del 27.3.2022; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Bivona 2020 nelle quali era indicato il nominativo del calciatore sig. Gabriele Cassotta, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato di Terza Categoria: Gattopardo Palma - A.S.D. Bivona 2020 del 28.11.2021, A.S.D. Bivona 2020 – Montallegro del 5.12.2021, A.S.D. Bivona 2020 – A.S.D. Cianciana Calcio del 6.2.2022 e Burgio - A.S.D. Bivona 2020 del 13.2.2022; 2) il sig. Maurizio TRAINA, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Bivona 2020, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Bivona 2020 - Real Canicattì del 27.2.2022 valevole per il Campionato di Terza Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Bivona 2020 nella quale era indicato il nominativo del calciatore sig. Gabriele Cassotta, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; 3) il sig. Giuseppe CUTRÒ, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Bivona 2020, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Aragona Calcio - A.S.D. Bivona 2020 del 6.3.2022 valevole per il Campionato di Terza Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Bivona 2020 nella quale era indicato il nominativo del calciatore sig. Gabriele Cassotta, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; 4) il sig. Emanuele CARDINALE, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Bivona 2020, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Bivona 2020 nelle quali era indicato il nominativo del calciatore sig. Gabriele Cassotta, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione delle seguenti gare valevoli per il Campionato di Terza Categoria: Soccer Licata - A.S.D. Bivona 2020 del 12.12.2021 e Real Licata - A.S.D. Bivona 2020 del 19.12.2021; 5) il sig. Gabriele CASSOTTA, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Bivona 2020, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il Campionato di Terza Categoria, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Bivona senza averne titolo perché non tesserato per tale compagine: Gattopardo Palma - A.S.D. Bivona 2020 del 28.11.2021, A.S.D. Bivona 2020 -Montallegro del 5.12.2021, Soccer Licata - A.S.D. Bivona 2020 del 12.12.2021, Real Licata -A.S.D. Bivona 2020 del 19.12.2021, A.S.D. Bivona 2020 - A.S.D. Cianciana Calcio del 6.2.2022, Burgio - A.S.D. Bivona 2020 del 13.2.2022, A.S.D. Bivona 2020 - Real Canicattì del 27.2.2022, Aragona Calcio - A.S.D. Bivona 2020 del 6.3.2022, A.S.D. Athena - A.S.D. Bivona 2020 del 27.3.2022; 6) la società A.S.D. Bivona 2020 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Fausto Bellomo, Maurizio Traina e Giuseppe Cutrò, ed al cui interno e nel cui interesse i sigg.ri Emanuele Cardinale e Gabriele Cassotta hanno posto in essere gli atti e i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione. Prima dell'udienza dibattimentale del 04 ottobre 2022 è pervenuta una memoria difensiva, da parte dei difensori di fiducia, come da procura in atti, dei sigg. Bellomo Fausto, Traina Maurizio, Cutrò Giuseppe, Cardinale Emanuele, Cassotta Gabriele e della società A.S.D. Bivona 2020, che in quanto non comunicata alla Procura Federale, deve essere dichiarata inammissibile. All'udienza dibattimentale del 04 ottobre 2022 è comparso dei deferiti il sig. Fausto Bellomo, presidente della società, ed il difensore di fiducia di tutti gli incolpati, che ha insistito nelle difese già svolte e nella discussione orale ha anche sostenuto che a tutti i soggetti rappresentati non può essere attribuita alcuna responsabilità né soggettiva né oggettiva in ordine al mancato tesseramento del calciatore Cassotta Gabriele, e di conseguenza ha chiesto l’assoluzione per tutti. In subordine ha chiesto l’applicazione dell’art. 3, comma 4 del C.G.S. laddove si sostiene che gli Organi della Giustizia Sportiva adottano le proprie decisioni in conformità anche ai principi di equità e correttezza, senza però tenere conto che tale richiamo può essere preso in considerazione solo “in assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali”. Quanto sostenuto dal difensore degli incolpati non apporta alcun elemento difensivo tale da fare pervenire ad una decisione di assoluzione da parte di questo Tribunale, atteso che sarebbe stato sufficiente una normale diligenza per verificare il buon fine delle richieste di tesseramento semplicemente controllando sulla apposita sezione della piattaforma l’elenco dei calciatori tesserati come rilevato in sede di discussione dallo stesso difensore. Peraltro è appena il caso di sottolineare che il procedimento non riguarda l’illecito sportivo ma la posizione irregolare di un calciatore partecipante a diverse gare senza averne titolo. Il rappresentante della Procura Federale, ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi del deferimento e chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni: 1)per il sig. Fausto BELLOMO, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bivona 2020 la sanzione di mesi undici di inibizione; 2)per il sig. Maurizio TRAINA, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Bivona 2020 la sanzione di mesi tre di inibizione; 3)per il sig. Giuseppe CUTRÒ, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Bivona 2020 la sanzione di mesi tre di inibizione; 4)per il sig. Emanuele CARDINALE, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Bivona 2020, la sanzione di mesi quattro di inibizione; 5)per il sig Gabriele CASSOTTA, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Bivona 2020, la squalifica per gare undici; 6)per la A.S.D. Bivona 2020 l’ammenda di € 700,00 e la penalizzazione di nove punti. Ciò premesso ed esaminati gli atti il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano da ritenere responsabili di quanto rispettivamente loro ascritto. In particolare, si evidenzia che quanto contestato nel capo di incolpazione risulta documentalmente provato. Il presente provvedimento nasce dalla comunicazione inviata dal Comitato Regionale Sicilia alla Procura Federale del 14 aprile 2022 con la quale veniva inoltrata la segnalazione trasmessa dalla società A.S.D. Real Canicattì avente ad oggetto la posizione irregolare del calciatore sig. Gabriele Cassotta in occasione di varie gare alle quali lo stesso aveva preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bivona 2020. Tale segnalazione conteneva uno stralcio del C.U. n. 75 del 31 marzo 2022 Deleg. Prov. Agrigento, in cui il Giudice Sportivo competente, all'atto di registrare i provvedimenti disciplinari relativi alla gara Athena-Bivona 2020, disputatasi il 27 marzo 2022, accertava che il calciatore Cassotta Gabriele, alla data della gara, non risultava tesserato con la società A.S.D. Bivona 2020 che lo aveva schierato. Pertanto deliberava di infliggere alla società A.S.D. Bivona 2020 la sanzione della perdita della gara per 0-3 e al dirigente accompagnatore della medesima società sig. Fausto Bellomo l'inibizione fino al 30 aprile 2022. Dagli accertamenti esperiti presso l'Ufficio tesseramenti il calciatore Cassotta Gabriele, nato il 24.03.2003, è risultato tesserato, per la stagione sportiva 2021-2022, con la società A.S.D. Bivona 2020 solo a decorrere dal 31 marzo 2022. Dagli accertamenti effettuati sulle distinte di gara del Campionato di Terza categoria della società A.S.D. Bivona, relative alla stagione sportiva 2021-2022, è emerso che il calciatore Cassotta Gabriele è stato effettivamente impiegato, a decorrere dal 28 novembre 2021 prima del suo tesseramento avvenuto il 31 marzo 2022, nelle nove gare indicate nei capi di incolpazione dei deferiti. Alla declaratoria di colpevolezza dei deferiti consegue la responsabilità diretta ed indiretta della società deferita. Le sanzioni seguono come da dispositivo, tenendo conto che il sig. Fausto Bellomo è stato già sanzionato dal G.S.T. per avere sottoscritto la distinta della gara Athena-Bivona del 27 marzo 2022 e quest'ultima società sanzionata con la perdita della gara per 0-3, nonché della non contestata buonafede dello stesso, del calciatore Cassotta Gabriele e dei soggetti che a vario titolo hanno sottoscritto le distinte di gara.

P.Q.M.

 Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: 1) al Sig. Bellomo Fausto la inibizione di mesi sei; 2) al sig. Traina Maurizio la inibizione di mesi uno; 3) al sig. Cutrò Giuseppe la inibizione di mesi uno; 4) al sig. Cardinale Emanuele, all'epoca dei fatti non tesserato per la società ASD Bivona 2020 la inibizione di mesi due; 5) al sig. Cassotta Gabriele, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato per la società ASD Bivona 2020 la squalifica di gare cinque da scontarsi nel corso del campionato di appartenenza nella S.S. 2022-2023; 6) alla società A.S.D. Bivona 2020 l'ammenda di € 400,00 e tre punti di penalizzazione da scontarsi nel corso del campionato di appartenenza nella S.S. 2022-2023. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli articoli 51, comma 4, e 53 del C.G.S.

 

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