C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 150 CSAT 5 del 03/11/2022 – Delibera – Procedimento 9/A A.S.D. NUOVA IGEA VIRTUS, Avverso squalifica per tre gare effettive al giocatore Idoyaga Marcello; Campionato di Eccellenza Girone “B” Gara Città di Comiso-Nuova Igea Virtus del 16.10.2022; C.U. n. 123 del 18.10.2022.
Procedimento 9/A
A.S.D. NUOVA IGEA VIRTUS, Avverso squalifica per tre gare effettive al giocatore Idoyaga Marcello; Campionato di Eccellenza Girone “B” Gara Città di Comiso-Nuova Igea Virtus del 16.10.2022; C.U. n. 123 del 18.10.2022.
Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo, con richiesta di documenti ufficiali, e successivo invio dei motivi nei termini, la A.S.D. Nuova Igea Virtus, in persona del suo Presidente pro-tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e chiede di rivedere la sanzione irrogata al calciatore Idoyaga Marcello in quanto la stessa risulterebbe, a suo dire, non proporzionata a quanto effettivamente accaduto, per cui ne chiede una rideterminazione in termini più equi essendosi trattato, in buona sintesi, di un contrasto di gioco. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 del C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 45’ + 1 del 2° t. è stato espulso il calciatore sig. Idoyaga Lucas Marcelo perché: “durante una azione di gioco, a pallone lontano, corre verso l’avversario dandogli una gomitata sullo sterno, tuttavia non provocando alcun dolore all’avversario” In ragione di quanto sopra il gravame deve essere rigettato in quanto la sanzione come irrogata dal G.S.T. è congrua e non suscettibile della benché minima riduzione poiché è stata determinata nel minimo edittale previsto dall’art. 38 C.G.S. né ricorre alcuna delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l’effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.
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