C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 156 CSAT 6 del 08/11/2022 – Delibera – Procedimento 14/A A.S.D. CITTA’ DI GALATI (ME) Avverso inibizione fino al 15.12.2022 del dirigente sig. Anastasi Antonino; inibizione al 5.12.2022 del dirigente sig. Vairo Calogero; inibizione fino al 30.11.2022 dei dirigenti Barone Salvatore Vincenzo e Vicario Giuseppe, avverso inibizione fino al 20.11.2022 del dirigente sig. Miceli Francesco ed avverso ammenda di € 200,00; Coppa Sicilia Gara: A.S.D. Città di Galati – A.S.D. Sinagra Calcio del 26.10.2022 C.U. n. 143 del 28.10.2022

Procedimento 14/A

A.S.D. CITTA’ DI GALATI (ME) Avverso inibizione fino al 15.12.2022 del dirigente sig. Anastasi Antonino; inibizione al 5.12.2022 del dirigente sig. Vairo Calogero; inibizione fino al 30.11.2022 dei dirigenti Barone Salvatore Vincenzo e Vicario Giuseppe, avverso inibizione fino al 20.11.2022 del dirigente sig. Miceli Francesco ed avverso ammenda di € 200,00; Coppa Sicilia Gara: A.S.D. Città di Galati – A.S.D. Sinagra Calcio del 26.10.2022 C.U. n. 143 del 28.10.2022

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo l’A.S.D. Città di Galati, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna le decisioni assunte dal GST come in epigrafe riportate e ne chiede una rideterminazione “in melius” sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Vicario Giuseppe a seguito della mancata concessione di un calcio di rigore sarebbe stato tradito dall’emozione ed avrebbe proferito al DDG solo le seguenti testuali parole:”… ma sei di Sinagra? Sarebbe da pazzi non dare un rigore del genere…” senza che abbia mai pronunciato frasi minacciose o offensive. Ammette che al termine della gara alcuni dirigenti iscritti in distinta abbiano protestato, sebbene a distanza, nei confronti del direttore di gara. Infine, la reclamante contesta la circostanza che lo spogliatoio sia poco funzionale trattandosi di una struttura nuova di allega alcune foto. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile il proposto gravame relativamente alla inibizione inflitta al sig. Miceli Francesco perché la sanzione è inimpugnabile ai sensi della lett. b) del comma 3 dell’art 137 C.G.S. Parimenti inammissibile risulta il reclamo per quanto attiene le inibizioni inflitte ai sig.ri Anastasi Antonino, Vairo Calogero e Barone Salvatore Vincenzo essendo stato redatto in forma del tutto generica e senza contenere specifiche censure contro i capi della decisione impugnata limitandosi, la reclamante, ad ammettere che al termine della gara i propri dirigenti hanno assunto un comportamento protestatario nei confronti del DDG. Di contro va accolto parzialmente il gravame per quanto riguarda la posizione del dirigente sig. Vicario Giuseppe stante che la tesi difensiva ivi sostenuta trova parziale riscontro negli atti ufficiali di gara per la sanzione va rideterminata come da dispositivo. Parimenti va accolto il gravame relativamente alla multa che va rideterminata anch’essa come da dispositivo.

P.Q.M.

 La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame: ridetermina l’inibizione a carico del sig. Giuseppe Vicario a tutto il 20.11.2022; ridetermina in € 100,00 l’ammenda; dichiara, per il resto, inammissibile il proposto reclamo e per l’effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

 

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