C.R. SICILIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 157 TFT 07 del 08/11/2022 – Delibera – Procedimento n. 09/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1.- il Sig. MONTELEONE Vincenzo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bagheria Città delle Ville; 2.- il Sig. LO PIPARO Antonino, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Bagheria Città delle Ville; 3.- il Sig. BRUSCA Francesco, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società; 4.- Società A.S.D. BAGHERIA CITTÀ DELLE VILLE;

Procedimento n. 09/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1.- il Sig. MONTELEONE Vincenzo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bagheria Città delle Ville; 2.- il Sig. LO PIPARO Antonino, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Bagheria Città delle Ville; 3.- il Sig. BRUSCA Francesco, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società; 4.- Società A.S.D. BAGHERIA CITTÀ DELLE VILLE;

La Procura Federale con nota Prot.9335/757pfi 21 22/PM/rn del 13/10/22, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere: 1.- il Sig. MONTELEONE Vincenzo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bagheria Città delle Ville: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bagheria Città delle Ville, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Francesco Brusca, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l’utilizzo in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per Campiona-to Regionale Under 15: A.S.D. Bagheria Città delle Ville – Ciakulli disputata il 26.9.2021, A.S.D. Bagheria Città delle Ville – Aspra disputata il 13.2.2022, Palermo S.S.D. A.R.L. – A.S.D. Bagheria Città delle Ville disputata il 20.2.2022, A.S.D. Bagheria Città delle Ville – Il Calcetto disputata il 27.2.2022, A.S.D. Sporting Termini - A.S.D. Bagheria Città delle Ville disputata il 6.3.2022 ed A.S.D. Bagheria Città delle Ville – Panormus disputata l’11.3.2022; nonché per aver consentito, e/o comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Bagheria Città delle Ville – Panormus disputata l’11.3.2022, valevole per il Campionato Regionale Under 15, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Bagheria Città delle Ville nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Francesco Brusca, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; 2.- il Sig. LO PIPARO Antonino, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Bagheria Città delle Ville: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto le di-stinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Bagheria Città delle Ville nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Francesco Brusca, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per Campionato Regionale Under 15: A.S.D. Bagheria Città delle Ville – Ciakulli disputata il 26.9.2021, A.S.D. Bagheria Città delle Ville – Aspra disputata il 13.2.2022 ed A.S.D. Bagheria Città delle Ville – Il Calcetto disputata il 27.2.2022; 3.- il Sig. BRUSCA Francesco, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Bagheria Città delle Ville: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e all’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte alle seguenti gare, tutte valevoli per Campionato Regionale Under 15, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Bagheria Città delle Ville senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: A.S.D. Bagheria Città delle Ville – Ciakulli disputata il 26.9.2021, A.S.D. Bagheria Città delle Ville – Aspra disputata il 13.2.2022, Palermo S.S.D. A.R.L. – A.S.D. Bagheria Città delle Ville disputata il 20.2.2022, A.S.D. Bagheria Città delle Ville – Il Calcetto disputata il 27.2.2022, A.S.D. Sporting Termini - A.S.D. Bagheria Città delle Ville disputata il 6.3.2022 ed A.S.D. Bagheria Città delle Ville – Panormus disputata l’11.3.2022; 4.- la società A.S.D. Bagheria Città delle Ville a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Vincenzo Monteleone e Antonino Lo Piparo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione, ed al cui interno e nel cui interesse il Sig. Francesco Brusca ha posto in essere gli atti e i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione. Il deferimento trae origine da una segnalazione di posizione irregolare del calciatore Francesco Brusca del 27.04.2022 del Comitato Regionale Sicilia alla Procura Federale con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa alle gare del Campionato Regionale Under 15, di seguito elencate: A.S.D. Bagheria Città delle Ville – Ciakulli disputata il 26.9.2021, A.S.D. Bagheria Città delle Ville – Aspra disputata il 13.2.2022, Palermo S.S.D. A.R.L. – A.S.D. Bagheria Città delle Ville disputata il 20.2.2022, A.S.D. Bagheria Città delle Ville – Il Calcetto disputata il 27.2.2022, A.S.D. Sporting Termini - A.S.D. Bagheria Città delle Ville disputata il 6.3.2022 ed A.S.D. Bagheria Città delle Ville – Panormus disputata l’11.3.2022. L’ufficio Federale provvedeva all’istruzione con la raccolta degli atti inerenti la vicenda in questione presso il Comitato Regionale Sicilia, procedendo all’acquisizione della documentazione relative alle gare ed al calciatore. All’udienza del 08/11/2021 il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l’effetto applicare a carico di: 1) Sig. Monteleone Vincenzo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bagheria Città delle Ville, la sanzione di mesi otto di inibizione; 2) Sig. Lo Piparo Antonino, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Bagheria Città delle Ville, la sanzione di mesi cinque di inibizione; 3) Sig. Brusca Francesco, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato, la sanzione di otto giornate di squalifica; 4) società A.S.D. Bagheria Città delle Ville la sanzione di € 550,00 di ammenda e sei punti di penalizzazione. Nessuno è comparso per le parti deferite benché ritualmente convocate. Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento rileva che i fatti disciplinari rilevati dalla Procura Federale siano pienamente fondati e documentati. La Procura Federale ha svolto le indagini necessarie all’individuazione delle responsabilità dei soggetti incolpati, che risultano provate documentalmente, per cui tutti vanno sanzionati in modo adeguato all’illiceità della loro condotta, come da dispositivo, anche per essere venuti meno ai principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 4, commi 1° e 2° del C.G.S. vigente. In particolare il Presidente ha consentito e, comunque, non impedito l’impiego del calciatore in diverse gare, pur non essendo tesserato, ed ancora, aggravando la condotta antisportiva, egli stesso, in occasione della gara A.S.D. Bagheria Città delle Ville – Panormus disputata l’11.3.2022, valevole per il Campionato Regionale Under 15, sottoscriveva la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Bagheria Città delle Ville nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Francesco Brusca, così attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso. Il Dirigente accompagnatore nel perseguimento di una grave e reiterata condotta antisportiva ed in violazione dei valori di lealtà e probità dell’ordinamento federale sottoscriveva le distinte di gara, attestandone falsamente l’impiego regolare. E’, in ogni caso, indubitabile, alla luce della documentazione acquisita che il giocatore sia stato impiegato, senza alcun tesseramento e, quindi, privo della documentazione medica attestante l’idoneità psico-fisica, nelle gare contestate del Campionato Regionale Under 15, di seguito elencate: A.S.D. Bagheria Città delle Ville – Ciakulli disputata il 26.9.2021, A.S.D. Bagheria Città delle Ville – Aspra disputata il 13.2.2022, Palermo S.S.D. A.R.L. – A.S.D. Bagheria Città delle Ville disputata il 20.2.2022, A.S.D. Bagheria Città delle Ville – Il Calcetto disputata il 27.2.2022, A.S.D. Sporting Termini - A.S.D. Bagheria Città delle Ville disputata il 6.3.2022 ed A.S.D. Bagheria Città delle Ville – Panormus disputata l’11.3.2022. La società A.S.D. Bagheria Città delle Ville risponde anche a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S.., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati, come sopra descritti al momento della commessa trasgressione. Tutto ciò premesso, rilevato che non sono pervenute note difensive, ritenuto che le condotte degli incolpati, sono ascrivibili alla violazione delle norme sopra evidenziate,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, visti gli art. 1 bis comma 1, art. 10, comma 6, C.G.S., art. 4, art. 6, 1° e 2° comma del C.G.S., applica a carico di: 1) Monteleone Vincenzo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bagheria Città delle Ville, per la violazione dell’art. 4, comma 1° del C.G.S.), in relazione all’art. 32, comma 1° del vigente C.G.S., nonché degli artt. 38, comma 1° e 61, comma 1°delle N.O.I.F., la sanzione di mesi sei di inibizione; 2) Lo Piparo Antonino, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Bagheria Città delle Ville, della violazione di cui all’art. 4, comma 1° del C.G.S. vigente, in relazione all’art. 32, comma 1° del vigente C.G.S., nonché degli artt. 39 e 43, commi 1° e 6°delle N.O.I.F., la sanzione la sanzione di mesi tre di inibizione; 3) Brusca Francesco, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato, per la violazione di cui all’art. 2, comma 2° ed art. 4, comma 1° del C.G.S. vigente, in relazione all’art. 32, comma 1° del vigente C.G.S., nonché degli artt. 39 e 43, commi 1° e 6°delle N.O.I.F., la sanzione di cinque giornate di squalifica; 4) A.S.D. Bagheria Città delle Ville, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2° del C.G.S. vigente, la sanzione dell’ammenda di €.350,00 e la penalizzazione di sei punti di in classifica da scontare nel campionato Regionale Under 15 della stagione agonistica 2022/23. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51 e 53 del C.G.S.

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