C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 179 CSAT 8 del 22/11/2022 – Delibera – Procedimento 16/A A.C.D. CITTÀ DI ACICATENA (CT) Avverso ammenda di € 300,00 ed avverso inibizione fino al 15.12.2022 del dirigente sig. Giannetto Gaetano. Campionato Eccellenza Girone “B” Gara: Città di Acicatena – Città di Taormina del 06.11.2022. C.U. n. 154 dell’8.11.2022.

Procedimento 16/A

A.C.D. CITTÀ DI ACICATENA (CT) Avverso ammenda di € 300,00 ed avverso inibizione fino al 15.12.2022 del dirigente sig. Giannetto Gaetano. Campionato Eccellenza Girone “B” Gara: Città di Acicatena – Città di Taormina del 06.11.2022. C.U. n. 154 dell’8.11.2022.

 Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l’A.C.D. Città di Acicatena, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna le sanzioni irrogate dal G.S.T. e ne chiede la revoca e/o una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che per quanto riguarda la gestione dell’ordine pubblico aveva provveduto per tempo a fare richiesta della presenza della forza pubblica sia al Comando carabinieri di Aci Catena sia al Comando della Polizia Municipale. Per quanto riguarda le intemperanze del pubblico si sarebbe trattato di poche persone, mentre per quanto riguarda le persone non identificate ma riconducibili alla società, in realtà si sarebbe trattato di soggetti iscritti in elenco anche se non riconosciuti dall’arbitro; per quanto riguarda poi il sig. Giannetto, si sarebbe trattato di un semplice sfogo di disappunto sulla conduzione della gara da parte dell’arbitro. Preliminarmente va dichiarato inammissibile il capo del reclamo relativo all’inibizione a carico del sig. Giannetto Gaetano poiché sul punto il gravame risulta essere stato redatto in maniera del tutto generico e comunque confermativo del comportamento antiregolamentare assunto dal tesserato nei confronti degli ufficiali di gara. In relazione al capo del reclamo con cui si impugna l’ammenda irrogata, si osserva che ai sensi dell’art. 62 delle N.O.I.F. le società sono responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico sui propri campi di gioco e del comportamento dei lori sostenitori (comma 2). Le società, inoltre, in occasione delle gare programmate sui propri campi di gioco debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L’assenza o l’insufficienza della forza pubblica, anche se non imputabile alla società, impone alla stessa l’adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla lega, dalla divisione o dal settore competente (comma 4). Per cui sebbene la reclamante avesse tempestivamente richiesto la presenza della forza pubblica una volta accertato che questa non era presente aveva il preciso obbligo di predisporre un adeguato servizio d’ordine sostitutivo. Nel merito, dalla lettura dei referti degli ufficiali di gara, che ai sensi del comma 1 dell’arto 61 C.G.S. fanno piena prova dei fatti e dei comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, così come fanno piena prova in ordine al comportamento del pubblico, ai sensi del successivo art. 62 del C.G.S., si rileva che al termine della gara questi hanno subito delle pesanti minacce e a stento hanno raggiunto gli spogliatoi. In tale frangente un soggetto non identificato, ma sicuramente riconducibile alla Soc. Città di Acicatena perché indossava una tuta con il logo della società, si metteva testa a testa con il direttore di gara minacciandolo gravemente. Gli ufficiali di gara riferiscono ancora che una volta raggiunto il loro spogliatoio erano costretti a chiudersi a chiave perché continuava il comportamento minaccioso nei loro confronti e, sebbene avessero chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, queste non intervenivano. In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento risultando la sanzione così come irrogata dal G.S.T. congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo perché in parte infondato ed in parte inammissibile e, per l’effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, pari a € 130,00, non versato.

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