C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 214 CSAT 11 del 13/12/2022 – Delibera – Proc. n. 27/A A.S.D. DREAM SOCCER (RG) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3 € 103,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione in classica. Campionato U14 Gara: Accademia Siracusa – Dream Soccer del 26.11.2022 C.U. n. 32 del 1.12.2022 Delegazione Provinciale di Ragusa. Proc. 28/A A.S.D. ACCADEMIA SIRACUSA (SR) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3 € 103,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione in classica. Campionato U14 Gara: Accademia Siracusa – Dream Soccer del 26.11.2022 C.U. n. 32 del 1.12.2022 Delegazione Provinciale di Ragusa.

Proc. n. 27/A A.S.D.

DREAM SOCCER (RG)

Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3 € 103,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione in classica. Campionato U14 Gara: Accademia Siracusa – Dream Soccer del 26.11.2022 C.U. n. 32 del 1.12.2022 Delegazione Provinciale di Ragusa.

Proc. 28/A A.S.D. ACCADEMIA SIRACUSA (SR)

Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3 € 103,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione in classica. Campionato U14 Gara: Accademia Siracusa – Dream Soccer del 26.11.2022 C.U. n. 32 del 1.12.2022 Delegazione Provinciale di Ragusa.

Preliminarmente i due ricorsi vanno riuniti stante l’evidente connessione oggettiva fra i due procedimenti essendo relativi alla medesima gara di cui entrambe le società chiedono la ripetizione, previa annullamento della decisione assunta dal GST. Secondo la tesi sostenuta dalle reclamanti la mancata presentazione è dipesa dalle proibitive condizioni meteo che gravavano nell’area compresa tra le Province di Siracusa e Ragusa tant’è che la protezione civile aveva emesso un allerta meteo arancione. A tal fine entrambe le società, nella mattinata della gara, avevano provveduto ad inviare alla Delegazione di Ragusa una richiesta di rinvio dell’incontro. Solo casualmente avevano appreso che all’orario previsto per la gara si era presentato il direttore di gara designato il quale, trascorso il tempo di attesa regolamentare, lasciava l’impianto di gioco. Di ciò, secondo la tesi delle reclamanti, ne era stato dato avviso, per via telefonica, alla Delegazione Provinciale di Ragusa. Entrambi i reclami sono inammissibili, ed invero dagli stessi motivi si evince che sebbene entrambe le società alle 9,50 circa del 26.11.2022 avessero richiesto, mediante invio di una e-mail, alla Delegazione Provinciale di Ragusa il rinvio della gara, quest’ultima non ha assunto alcun provvedimento in merito. Pertanto nel silenzio della Delegazione Provinciale (si trattava di un sabato, giorno in cui la delegazione è chiusa) le odierne reclamanti, al fine di fare valere la mancata presentazione in campo per causa di forza maggiore, avrebbero avuto il dovere di preannunciare ricorso entro le ore 24,00 del primo giorno feriale successivo alla data della gara non disputata con invio dei motivi entro tre giorni feriali successivi alla medesima, in ragione del combinato disposto degli artt. 55 delle NOIF e 67 C.G.S.. La mancata proposizione del ricorso in primo grado rende inammissibile il reclamo poiché davanti a questa Corte non si possono sanare le irregolarità procedurali relative al procedimento di prime cure (ex art. 78 comma 3 C.G.S.)

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibili entrambi i reclami disponendo addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 62,00), non versato, a carico di entrambe le società.

 

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