C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 228 CSAT 13 del 20/12/2022 – Delibera – Procedimento 31/A F.C. VITTORIA CALCIO A.S.D. (RG) Avverso inibizione fino al 15.02.2023 del sig. Frasca Stefano, già inibito. Campionato Promozione Girone “D” Gara: FC Vittoria Calcio – Frigintini del 04.12.2022 C.U. n.203 del 06.12.2022.

Procedimento 31/A

F.C. VITTORIA CALCIO A.S.D. (RG) Avverso inibizione fino al 15.02.2023 del sig. Frasca Stefano, già inibito. Campionato Promozione Girone “D” Gara: FC Vittoria Calcio – Frigintini del 04.12.2022 C.U. n.203 del 06.12.2022.

Con preannuncio di reclamo e contestuale invio dei motivi giusta pec del 7.12.2022 la F.C. Vittoria Calcio A.S.D., in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal G.S.T. e ne chiede la revoca sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Frasca, nell’occorso, non si trovava nell’impianto sportivo a causa di problematiche familiari, né risulta iscritto in distinta. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti ii referti redatti dagli ufficiali di gara che sensi dell’art. 61 comma 1 del C.G.S. fanno piena prova circa i fatti e i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che l’assistente dell’arbitro n.2 alla fine del primo tempo ha riconosciuto nella zona antistante gli spogliatoi il sig. Frasca Stefano il quale, sebbene non iscritto in elenco, gli rivolgeva delle frasi dall’evidente tenore offensivo. Ciò premesso il reclamo non può trovare accoglimento risultando del tutto infondato di converso, considerato il reiterato comportamento del sig. Frasca che nonostante si trovi in costanza di inibizione con preclusione di sosta negli spogliatoi e negli spazi annessi, non solo continua ad eludere la sanzione ma assume costantemente comportamenti offensivi nei confronti degli ufficiali di gara, si ritiene che la sanzione a suo carico debba essere aggravata come da dispositivo. Gli atti vanno inoltre restituiti al Giudice Sportivo Territoriale competente affinché valuti eventuali sanzioni a carico della società per avere permesso la presenza negli spogliatoi e nelle zone adiacenti a persone inibite non ammesse.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e, in riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale, inibisce fino al 30.06.2023 il sig. Frasca Stefano e per l’effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (€ 130,00), non versato. Si dispone la trasmissione degli atti al giudice sportivo territoriale di competenza per quanto in parte motiva.

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