C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 228 CSAT 13 del 20/12/2022 – Delibera – Procedimento 32/A A.S.D. SUPERGIOVANE CASTELBUONO avverso squalifica per quattro gare effettive del calciatore Lo Monaco Francesco. Campionato di Promozione, Gir. “B”, gara Supergiovane Castelbuono – Aspra del 04/12/2022.

Procedimento 32/A

A.S.D. SUPERGIOVANE CASTELBUONO avverso squalifica per quattro gare effettive del calciatore Lo Monaco Francesco. Campionato di Promozione, Gir. “B”, gara Supergiovane Castelbuono – Aspra del 04/12/2022.

Comunicato Ufficiale 203 del 06/12/2022 Con invio ricorso avverso squalifica e contestuali motivi, a mezzo pec del 09.12.2022, la A.S.D. Supergiovane Castelbuono, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST e, pur ammettendo il comportamento antisportivo del proprio tesserato nei confronti di un calciatore avversario, chiede una rideterminazione della sanzione in termini più equi ritenendo l’assenza di contatto violento fra i due calciatori. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 del C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 10’ del 2° t. il sig. Lo Monaco Francesco è stato espulso per avere sferrato, ai danni del calciatore avversario, una testata colpendolo alla fronte con lieve entità. In ragione di quanto sopra la Corte Sportiva rileva che, stante l’inutilizzabilità del supporto video non ricorrendo alcuna delle ipotesi prevista dall’art. 61 commi da 2 a 7 C.G.S., quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara, e purtuttavia, si ritiene di dovere parzialmente accogliere il gravame rideterminando la sanzione nel minimo edittale di cui al comma 1 dell’art. 38 C.G.S. in considerazione del fatto che dagli atti non risulta che il calciatore avversario abbia subito conseguenze dal gesto violento posto in essere in suo danno.

P. Q. M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore Lo Monaco Francesco e, per l’effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

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