C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 228 CSAT 13 del 20/12/2022 – Delibera – Procedimento 35/A Della A.S.D. MERLO Calcio a 5 (PA), avverso la squalifica dei calciatori sigg. Lucchese Alessandro (5 giornate effettive) e Prestigiacomo Girolamo (quattro giornate effettive) Campionato regionale calcio a 5 Sicilia – Girone “A” – Gara Sicilia Futsal – A.S.D. Merlo Calcio a 5 del 3.12.2022 C.U. n. 203 del 6.12.2022.

Procedimento 35/A

Della A.S.D. MERLO Calcio a 5 (PA), avverso la squalifica dei calciatori sigg. Lucchese Alessandro (5 giornate effettive) e Prestigiacomo Girolamo (quattro giornate effettive)

Campionato regionale calcio a 5 Sicilia – Girone “A” - Gara Sicilia Futsal – A.S.D. Merlo Calcio a 5 del 3.12.2022 C.U. n. 203 del 6.12.2022.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo, con riserva di motivi aggiunti, trasmesso anche alla controparte e successivo invio dei motivi nei termini, anch'essi trasmessi alla contro parte, il sig. Wilson Merlo, n.q. di Presidente della A.S.D. Merlo Calcio a 5, impugna la decisione assunta dal GST e chiede che la squalifica irrogata ai due giocatori in epigrafe venga “rivista” nei termini e nella durata, esponendo che i calciatori Lucchese e Prestigiacomo avrebbero soltanto chiesto “semplici informazioni riguardanti il minutaggio del recupero finale”. Sostiene inoltre che i suddetti calciatori non sono mai stati, in precedenza, oggetto di squalifica. La Corte Sportiva di Appello, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 61, comma 1, del C.G.S. “fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, rileva che al termine della gara il giocatore sig. Lucchese Alessandro si rivolgeva al D.G. in maniera minacciosa e offensiva, pronunciando le seguenti parole: ”sei un pezzo di merda, ti ammazzo, che cazzo fai, a Trapani non ci arrivi vivo ….” e, cosa ancor più grave, lo inseguiva fin dentro lo spogliatoio, fermato solo dall’intervento dei compagni di squadra. Il calciatore Prestigiacomo Alessandro, dal canto suo, sempre al termine della gara veniva espulso per aver offeso il D.G. con le seguenti testuali parole: “che cazzo fai, pezzo di merda, ti ammazzo, coglione, ti da qui non esci vivo, trapanese di merda, figlio di puttana, cosa inutile”. In relazione a quanto sopra la rappresentazione dei fatti prospettata dalla reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara; correttamente, pertanto, il G.S. ha adottato i provvedimenti di squalifica.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto reclamo, conferma i provvedimenti adottati e, per l'effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato, pari a € 130,00=

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