C.R. SICILIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 227 del 20/12/2022 – Delibera – gara del 11/12/2022 NBI MISTERBIANCO – LA PINETINA CITTA DI ROSOLINI 2-1; Ricorso La pinetina citta di rosolini
gara del 11/12/2022 NBI MISTERBIANCO – LA PINETINA CITTA DI ROSOLINI
2-1; Ricorso La pinetina citta di rosolini
Con ricorso ritualmente proposto la Società La pinetina citta di rosolini segnala la posizione irregolare del calciatore Drame Boubacar (16/03/1997), impiegato dalla Società NBI Misterbianco sebbene squalificato:
Chiede, in conseguenza, l'assegnazione della perdita della gara alla Società consorella;
Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti, si osserva che il suddetto calciatore risulta colpito da provvedimento disciplinare disqualifica per una gara, non scontata, per recidiva in ammonizioni, con provvedimento pubblicato sul C.U. nº 203 del 6/12/2022, in relazione alla gara Acicatena Calcio 1973/NBI Misterbianco del 4/12/2022, squalifica che andava scontata nella gara di cui si tratta ed alla quale, per quanto sopra, il predetto non aveva titolo per parteciparvi;
Pertanto, visto l'art. 10, comma 6, del C.G.S.
Si delibera:
Di accogliere il ricorso proposto dalla Società La pinetina citta di rosolini, non addebitando alla stessa il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art.48, comma 2, del C.G.S.;
Di infliggere alla Società NBI Misterbianco la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3;
Di infliggere al calciatore Drame Boubacar(16/03/1997), Società NBI Misterbianco, una ulteriore giornata di squalifica;
Di infliggere al dirigente accompagnatore della Società NBI Misterbianco, sig. Malvagna Giuseppe, la sanzione dell'inibizione fino al 25/01/2023.